Cassazione Penale, Sentenza n. 33370/2024 del 03/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte Militare d'Appello che, accogliendo l'appello del Procuratore Generale Militare, aveva ritenuto che sul capo b) (falso in fogli di via) mancasse la giurisdizione militare e aveva qualificato il fatto come reato comune ex art.480 c.p., trasmettendo gli atti al Pubblico Ministero ordinario. Il ricorrente deduceva: (1) erronea applicazione di legge nella qualificazione del fatto come reato comune; (2) vizio del procedimento per presunta inammissibilità dell'appello, sostenendo che il giudice di primo grado avesse già valutato l'insussistenza anche del reato di cui al capo b); (3) violazione del divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem) perché il primo grado avrebbe già escluso il reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto contro una decisione che si limita a dichiarare il difetto di giurisdizione, decisione ritenuta non impugnabile davanti alla Cassazione. Ha richiamato la giurisprudenza sulla inoppugnabilità delle pronunce che si limitano a rimettere gli atti all'autorità competente e ha indicato come rimedio la denuncia di conflitto di giurisdizione se necessario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Il capo b) era rubricato a questo articolo come "falso in fogli di via" nel sistema militare; la Corte d'appello ha ritenuto però che, per la natura della condotta contestata, la fattispecie dovesse essere ricondotta al falso comune.
Norma del codice penale utilizzata dalla Corte d'appello per qualificare il fatto come reato comune di falsità ideologica, giustificando il difetto di giurisdizione militare e la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria ordinaria.
art.616 cod. proc. pen. (c.p.p.)
Norma processuale penale richiamata per la comminazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per il deposito di un ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto congruo il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 33891 del 26/06/2009 (Toscano, rv. 244832)
Principio richiamato secondo cui la decisione che dichiara il difetto di giurisdizione è ordinariamente inoppugnabile e le questioni di rito vanno trattate dall'autorità alla quale gli atti sono stati rimessi; l'eventuale censura deve essere proposta con gli strumenti previsti (es. denuncia di conflitto di giurisdizione).
Massime di principio
- Le decisioni che dichiarano il difetto di giurisdizione e trasmettono gli atti ad altra autorità sono, di regola, non impugnabili in Cassazione: la via adeguata è la denuncia di conflitto di giurisdizione ove due giudici si contendano o rifiutino la cognizione dello stesso fatto.
- Per invocare il ne bis in idem occorre dimostrare che il giudice del primo grado abbia deciso sul medesimo fatto e con la stessa qualificazione giuridica; una valutazione implicita o non espressa su un capo può essere insufficiente a impedire il prosieguo del procedimento davanti ad altra giurisdizione.
- Se il giudice di primo grado non ha motivato esplicitamente su ciascun capo, la parte che intenda impedire un nuovo giudizio deve fornire elementi chiari che attestino la decisione sul punto o utilizzare gli strumenti di impugnazione/processuali idonei a segnalare il conflitto di competenza.
- Il ricorrente deve valutare il rischio di declaratoria di inammissibilità quando propone ricorso avverso decisioni di rito (es. difetto di giurisdizione); la Cassazione può sanzionare gli atti manifestamente inammissibili con condanne alle spese e ammende ex art.616 c.p.p.
- La qualificazione della fattispecie (militare vs comune) ha effetti immediati sulla competenza: se la condotta rientra tra i reati comuni la giurisdizione militare viene meno e gli atti devono essere trasmessi all'autorità ordinaria.
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