Cassazione Penale, Sentenza n. 29266/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per cassazione deducendo: 1) violazione di legge (art. 521 e 522 c.p.p.) per presunta discrepanza tra il fatto contestato in capo d'imputazione e quello ritenuto in sentenza, con particolare riferimento alla qualificazione del falso in bilancio come mero indice di cattiva tenuta delle scritture e non come condotta che abbia cagionato o contribuito al dissesto (bancarotta impropria da reato societario); 2) vizio di motivazione rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale per non avere la Corte d'appello valutato adeguatamente le prove difensive sulla regolare tenuta della contabilità (documentazione cartacea presso un socio, dati informatici sequestrati, verbali Guardia di Finanza, relazioni tecniche e pareri favorevoli dell'asseveratore e del commissario giudiziale, riserva della curatrice); 3) vizio di motivazione sul punto che il falso in bilancio non sarebbe stato idoneo a cagionare il dissesto, già in atto, ma al massimo ad occultarlo o aggravarlo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla presunta violazione degli artt. 521-522 c.p.p. e alla qualificazione del falso in bilancio: la Corte d'appello aveva correttamente ricollegato le mendaci appostazioni nei bilanci 2010-2011 (crediti sovrastimati verso "La Collina di Montenero") alla cagionazione o al concorso nell'aggravamento del dissesto, richiamando giurisprudenza consolidata (es. Sez. 5, Garuti; Mannino) e illustrando il nesso eziologico. Ha altresì respinto il motivo relativo alla bancarotta documentale, rilevando lo stato di caotica conservazione delle scritture (attestato dai curatori e dalla documentazione fotografica) e la frammentarietà degli elementi utili alla ricostruzione patrimoniale. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta il mantenimento delle condanne per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria societaria; era già stata pronunciata l'assoluzione per bancarotta distrattiva (il fatto non sussiste). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 2.112,00 oltre gli accessori di legge.
Norme richiamate
art. 522 codice di procedura penale
Richiamata dalla difesa per censurare la divergenza tra capo d'imputazione e motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione posto che il capo d'imputazione richiamava l'art. 223 L. fall. (nn.1 e 2) e la falsificazione delle scritture è stata trattata come condotta idonea a cagionare o aggravare il dissesto.
art. 521 codice di procedura penale
Riferito nelle censure difensive insieme all'art. 522; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse congrua e aderente al capo d'imputazione.
art. 223, primo comma, nn. 1 e 2, legge fallimentare
Norma richiamata nel capo d'imputazione relativa alle condotte che cagionano o concorrono a cagionare il dissesto; la Corte ha interpretato la falsificazione contabile come condotta rientrante tra quelle previste, essendo idonea a ingannare soci, banche e creditori e dunque a cagionare o aggravare il dissesto.
Norma sul falso in bilancio; la Cassazione rileva che la Corte d'appello ha descritto la condotta come falso in bilancio ai sensi di tale norma e ne ha evidenziato l'effetto ingannatore nei confronti dei terzi (soci, banche, operatori economici).
Richiamato dalla motivazione dell'impugnata sentenza in relazione all'eventualità dello scioglimento della società; la Corte ha osservato che l'amministratore avrebbe potuto dimettersi o attivare le procedure di scioglimento, omissioni che hanno contribuito all'aggravamento del dissesto.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
Richiamato in ordine ai limiti di impugnazione (censure nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att.); la Cassazione ha proceduto all'esame dei motivi ammessi.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con L. 18/12/2020, n. 176
Norma formale richiamata per la trasmissione degli atti e delle conclusioni scritte al Collegio; riguarda la procedura di trasmissione telematica delle memorie e conclusioni.
Massime di principio
- Il falso in bilancio può essere valutato non solo come indice di cattiva tenuta delle scritture ma come condotta autonoma idonea a cagionare o ad aggravare il dissesto societario: non è necessario che determini l'insolvenza ex novo, basta il contributo o l'aggravamento del dissesto.
- Per contestare la conformità tra capo d'imputazione e motivazione della sentenza (art. 521-522 c.p.p.) occorre verificare se l'imputazione nel suo complesso comprende la condotta ritenuta colpevole: richiami normativi nel capo d'imputazione (es. art. 223 L. fall.) possono legittimare la qualificazione adottata dalla Corte.
- Nelle fattispecie di bancarotta documentale lo stato materiale di conservazione delle scritture (relazioni dei curatori, documentazione fotografica, esito dei sequestri informatici) ha rilievo probatorio determinante: la presenza di documentazione sparsa o la sua completa assenza può fondare la condanna per incapacità di ricostruire il patrimonio.
- Gli argomenti difensivi sulla presunta regolare tenuta della contabilità devono essere specificamente affrontati in motivazione: l'esistenza di copie, registrazioni informatiche o documenti presso terzi va dimostrata e valutata alla luce della effettiva consultabilità e integrità delle scritture.
- Le omissioni gestionali rilevanti (mancata dimissione, mancata attivazione delle procedure di scioglimento o liquidazione) possono integrare profili di responsabilità quando concorrono all'aggravamento del dissesto aziendale.
- La giurisprudenza di legittimità ammette che il comportamento doloso dell'amministratore che simuli solidità attraverso mendaci appostazioni contabili consenta alla società di ottenere nuovi finanziamenti o forniture, aggravando l'esposizione debitoria e fondando responsabilità per bancarotta impropria.
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