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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19098/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite nasce da un’azione di risarcimento danni proposta da un assistito nei confronti del proprio avvocato, deducendo che quest’ultimo si sarebbe sottratto ai doveri professionali nell’esecuzione dell’incarico difensivo in un procedimento penale. Secondo l’attore, la condotta omissiva del difensore avrebbe inciso negativamente sull’esito del processo penale, determinando per lui un trattamento sanzionatorio più gravoso rispetto a quello che si sarebbe potuto ottenere scegliendo riti alternativi al dibattimento, come il giudizio abbreviato o il patteggiamento. La corte d’appello ha respinto la domanda ritenendo non provato il nesso di causalità tra la condotta professionale contestata e il pregiudizio allegato. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha articolato tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che le dichiarazioni rese al momento dell’arresto avrebbero avuto valore confessorio e avrebbero reso prevedibile la futura condanna, con conseguente dovere del difensore di consigliare un rito alternativo; 2) violazione di legge, assumendo che la disciplina dei riti alternativi comporti una riduzione di un terzo della pena in modo pressoché automatico e quindi un pregiudizio certo derivante dal mancato consiglio del difensore; 3) violazione di legge in tema di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., censurando sia la sussistenza della mala fede sia la quantificazione del danno, parametrata dal giudice di merito a criteri ritenuti non condivisibili dal ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, soprattutto del nesso eziologico tra preteso inadempimento professionale e danno lamentato, materia riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale strettamente consentito. In particolare, ha osservato che la qualificazione delle dichiarazioni rese all’arresto come confessione era una lettura soggettiva alternativa a quella accolta dalla corte territoriale; che la dedotta automaticità del vantaggio derivante dai riti alternativi ignorava la necessaria valutazione concreta della pena irrogabile; e che anche la censura sulla responsabilità aggravata si risolveva in una contestazione della ricostruzione fattuale e motivazionale, non in una vera violazione di legge. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese, al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma alla cassa delle ammende e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso

    utilizzato per la definizione accelerata del giudizio; la decisione è stata resa in conformità alla proposta comunicata alle parti.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    omesso esame di fatti decisivi controversi

    il motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto l’apparenza del vizio motivazionale, mirava a una nuova valutazione del merito e dei fatti.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    la censura è stata respinta come inammissibile perché non denunciava un errore nell’interpretazione della norma, ma una diversa lettura della fattispecie concreta.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato incidentalmente in relazione alla possibile preclusione del sindacato sul vizio di motivazione, senza che la Corte ne fondasse la decisione su tale profilo.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha confermato la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo ravvisabile la mala fede nella prospettazione di fatti non coerenti con il verbale dell’udienza preliminare e nella quantificazione del danno; ha inoltre disposto il risarcimento in favore della controparte e la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002

    è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa: quando la doglianza mira solo a contrapporre una lettura alternativa del materiale istruttorio, il motivo è inammissibile.
  • La qualificazione giuridica di un atto o di una dichiarazione come confessione, o come elemento decisivo ai fini causali, deve essere censurata deducendo specificamente la violazione dei canoni di interpretazione e non limitandosi a prospettare una diversa lettura soggettiva degli atti.
  • In tema di responsabilità professionale, il nesso di causalità tra omissione difensiva e pregiudizio deve essere provato in concreto: non basta affermare astrattamente che una diversa strategia processuale avrebbe prodotto un esito più favorevole.
  • La disciplina dei riti alternativi nel processo penale non consente di presumere automaticamente la pena che sarebbe stata inflitta in concreto, perché essa dipende dalla cornice edittale e dalla valutazione giudiziale del caso specifico.
  • La responsabilità aggravata per lite temeraria può essere confermata quando la parte alleghi fatti incompatibili con il compendio processuale o chieda un risarcimento sulla base di presupposti manifestamente indimostrati; anche in tal caso, la censura in cassazione non può risolversi in una mera contestazione del fatto accertato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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