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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36787/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello, confermativa della responsabilità per ricettazione, è stata impugnata dall'imputato con un unico motivo che denunciava vizio di motivazione e mancanza di motivazione a fondamento del giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico, perché si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata. La censura, dunque, difettava di specificità e di correlazione con la motivazione della sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata solo per individuare il reato oggetto della condanna impugnata, cioè la ricettazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso è stata applicata la condanna al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di argomenti già disattesi in appello non è sufficiente.
  • La genericità del motivo, desumibile dalla mancanza di correlazione tra la critica e la ratio decidendi della sentenza impugnata, integra una causa di inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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