Cassazione Civile, Sentenza n. 796/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l'appello della società contro la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art.36‑bis DPR 600/1973 per il recupero di importi IRES relativi alla dichiarazione Unico 2006. I motivi del ricorso in Cassazione erano in sintesi: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt.18 e 24 d.lgs. 546/1992 e art.360 c.p.c., in quanto la CTR aveva accolto un motivo introdotto solo con memoria illustrativa in appello (la produzione di una dichiarazione integrativa che avrebbe corretto errori formali), cioè una domanda nuova e dunque estranea al thema decidendum del primo grado; (2) carenza motivazionale sul fatto decisivo che tale motivo non era stato proposto in primo grado; (3) nullità per mancata considerazione ai sensi dell'art.36 d.lgs. 546/1992 in relazione all'omesso esame di un recupero di IRES di euro 177.568,00 per il 2005, che la società giustificava con l'opzione per il regime della trasparenza; (4) violazione di regole probatorie e di rito (artt.55 ss. d.lgs. 546/1992 e art.112 c.p.c.) per ultrapetizione della CTR; (5) motivazione insufficiente circa la presunta influenza di un'eccedenza di 200.000 euro sul totale dei recuperi contestati (oltre 360.000 euro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso (assorbendo gli altri). Ha ritenuto che la CTR aveva illegittimamente esteso il thema decidendum accogliendo un motivo introdotto solo con memoria illustrativa in appello (correzione tramite dichiarazione integrativa) e ha inoltre censurato l'omessa motivazione relativa al recupero di euro 177.568,00 per IRES 2005, per il quale la società aveva dedotto l'opzione per la trasparenza. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata, nella parte indicata, e la causa è stata rinviata alla Corte tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame. La Corte ha altresì rilevato che la ricorrente aveva provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione come ordinato precedentemente.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.36‑bis
Norma che disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la formazione di ruoli per somme risultanti omesse; la cartella impugnata era stata emessa ai sensi di questa disposizione per recuperi IRES derivanti dall'accertamento automatizzato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 (processo tributario)
art.18, art.24, art.36, art.55 e ss., art.57
Art.24 e art.18 richiamati in relazione ai limiti di integrazione e modifica del ricorso; la Corte ricorda che il thema decidendum è delimitato dai motivi di primo grado e che l'introduzione di nuovi motivi in appello è ammessa solo in casi molto limitati (deposito di documenti non conoscibili dalle altre parti o su ordine della commissione). Art.36 relativo alle decisioni e motivazione è invocato per censurare omissioni di motivazione; artt.55 ss. e art.57 riferiti alle regole istruttorie e alle domande nuove.
art.360, primo comma, nn.4 e 5; art.331; artt.375 e 380‑bis1; art.112
Art.360 (censura per nullità/violazione di legge e insufficiente motivazione) usato quale parametro di legittimità della sentenza impugnata; art.331 richiamato per l'integrazione del contraddittorio; artt.375 e 380‑bis1 richiamati in ordine al rito e fissazione della camera di consiglio; art.112 richiamato in tema di corretto esercizio del rito e motivazione (richiami procedurali).
D.L. 31 agosto 2016, n.168 conv. L. 25 ottobre 2016, n.197
articoli che hanno modificato il codice di procedura civile in materia di fissazione e trattazione delle cause
Norme citate in relazione alle regole di fissazione dell'udienza e della trattazione (richiamo agli artt.375 e 380‑bis1 c.p.c. come modificati/ introdotti dal D.L.).
Massime di principio
- Nel processo tributario il thema decidendum è delimitato dai motivi specifici contenuti nel ricorso introduttivo di primo grado: nuove ragioni di fatto o diritto introdotte in appello tramite mera memoria illustrativa possono essere inammissibili se modificano radicalmente l'oggetto della controversia.
- La possibilità di depositare memorie e documenti in sede di appello serve per argomentare e illustrare i motivi già proposti in primo grado, non per introdurre domande o fatti nuovi, salvo il caso di documenti effettivamente non conoscibili dalle altre parti o ordinati dalla commissione.
- Il giudice d'appello deve motivare espressamente su ciascuna delle somme o voci recuperate contestate: l'omessa o insufficiente motivazione su un singolo recupero determina la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
- Se la parte intende far valere un'opzione di regime fiscale (es. regime di trasparenza) o la presentazione tempestiva di una dichiarazione integrativa, tali argomenti vanno sempre compiutamente dedotti e documentati già nel ricorso introduttivo per non rischiare l'inammissibilità in appello.
- L'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione deve essere eseguita quando richiesta dal giudice: il mancato inserimento può comportare rinvii, ma una integrazione tempestiva elimina profili di nullità relativi al contraddittorio.
- Alla luce della giurisprudenza citata, l'amministrazione finanziaria può ottenere accoglimento in Cassazione se dimostra che l'appello ha reintrodotto o valorizzato elementi non introdotti nel primo grado o se la CTR ha omesso di motivare su punti decisivi della controversia.
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