Cassazione Civile, Sentenza n. 642/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lelli aveva chiesto il pagamento di £. 336.579.455 (compenso per incarico di redazione di perizie/relazioni di stima) in base al contratto "Conferma di incarico e di mandato"; la controversia verteva sul fatto che il diritto al compenso era subordinato all'avveramento di una condizione sospensiva: l'utilità dell'asseverazione giurata delle perizie. Il Tribunale aveva ritenuto che la condizione non si fosse avverata (Mediocredito, destinatario delle perizie per la richiesta di finanziamento, non aveva sollecitato asseverazione e già possedeva una perizia asseverata), quindi rigettò la domanda; la Corte d'Appello confermò, ritenendo che la valutazione dell'utilità non fosse rimessa unilateralmente al Lelli e che l'asseverazione fosse stata una scelta autonoma del Lelli volta a rendere remunerativo l'incarico. Lelli ha impugnato in Cassazione denunciando vizi di motivazione, omesso esame di fatto e errata interpretazione delle norme sull'interpretazione contrattuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Lelli e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della Lombardini. La Corte ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) non sussiste nullità per motivazione apparente perché la motivazione era sufficiente e la Corte d'Appello si era effettivamente basata sulla scrittura rilevante (5 maggio 1997); (2) non c'è omesso esame di fatto decisivo, poiché la valutazione svolta dal giudice di merito ha preso in considerazione il documento invocato dal ricorrente; (3) l'interpretazione che qualifica la clausola come condizione sospensiva è fondata sui criteri legali di ermeneutica contrattuale e non è manifestamente implausibile. Sono state compensate le spese a carico del ricorrente principale, liquidate in favore delle controricorrenti; il ricorrente è anche tenuto al versamento del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
Usato per censurare la motivazione della sentenza di appello: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, ammettendo la censura solo per vizio grave (motivazione mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile).
art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché il fatto dedotto era stato effettivamente considerato nel corpo della motivazione dei giudici di merito.
art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
Richiama l'obbligo di motivazione delle decisioni; la Cassazione verifica che la Corte d'Appello abbia fornito una motivazione adeguata e coerente.
art. 1362 c.c.
Criterio di interpretazione contrattuale (ricerca della comune intenzione). La Corte conferma che l'interpretazione del giudice di merito è tipicamente un accertamento di fatto e non è sindacabile in cassazione salvo violazioni palesi dei criteri di ermeneutica.
art. 1363 c.c.
Criterio sistematico/teleologico di interpretazione; la Corte ha applicato tale principio per ritenere plausibile la qualificazione della clausola come condizione sospensiva.
art. 1369 c.c.
Regola di preferenza tra più interpretazioni; la Corte osserva che non è stata dimostrata l'assoluta implausibilità dell'interpretazione di merito e quindi non opera la sostituzione dell'ermeneutica dei giudici di merito.
art. 1353 c.c.
Richiamato dal ricorrente sulla formazione del contratto; la Corte ha respinto la censura, ritenendo corretta la qualificazione e l'applicazione delle norme contrattuali da parte del giudice di merito.
art. 1367 c.c.
Riferimento alla disciplina delle condizioni potestative e al divieto che una prestazione sia rimessa alla volontà di una sola parte; la Corte ha valorizzato la necessità di evitare condizioni meramente potestative, sostenendo che la clausola impugnata non creava una potestà unilaterale del Lelli.
art. 348-ter c.p.c. e art. 360 c.p.c. (riferimento processuale temporale)
Richiamati per questioni di ammissibilità delle censure (tempi di impugnazione in appello e limiti di deduzione dei vizi in cassazione); la Corte ha ritenuto ammissibili alcuni motivi ma infondati nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)
Norma che stabilisce l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso: la Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione.
art. 115, 116, 216 c.p.c.; art. 2702 c.c.; art. 808 c.p.c.; art. 112 c.p.c. (citati dalla resistente incidentale)
Richiamati dalla Lombardini per questioni procedurali (es. opponibilità di clausola compromissoria, qualificazione della domanda, omessa pronuncia). La Corte ha ritenuto assorbiti tali motivi in ragione del rigetto del ricorso principale.
Massime di principio
- La qualificazione e l'interpretazione di clausole contrattuali (in particolare la sussistenza di una condizione sospensiva) sono accertamenti di merito: in Cassazione è difficile ottenere l'annullamento se non si dimostra violazione dei criteri legali di ermeneutica o una motivazione assente/contraddittoria.
- Una clausola che rimette l'"utilità" di un atto a una valutazione esterna può essere qualificata come condizione sospensiva; se l'evento esterno (es. la sollecitazione o richiesta da parte del finanziatore) non si verifica, il diritto al compenso può non maturare.
- Non è sufficiente che una parte esegua unilateralmente un adempimento (es. asseverazione delle perizie) per far nascere automaticamente il diritto al compenso se il contratto collega tale diritto all'avveramento di una condizione dipendente da terzi o da un giudizio non affidato unilateralmente al professionista.
- Per contestare in cassazione un'errata interpretazione contrattuale occorre dimostrare specificamente la violazione dei criteri legali di interpretazione (art. 1362 e ss. c.c.) o l'assoluta implausibilità della motivazione; la mera proposta di diversa interpretazione non è sufficiente.
- Nella redazione contrattuale è preferibile dettagliare chi valuta l'opportunità di un adempimento (mandante, mandatario, terzo) e le conseguenze economiche dell'eventuale svolgimento dell'adempimento, per evitare dispute su condizioni sospensive o potestative.
- Dal punto di vista probatorio, se il diritto dipende dall'intervento di un terzo (es. istituto di credito), è cruciale produrre documentazione che attesti la richiesta o il diniego del terzo: l'assenza di tale prova indebolisce la pretesa fondata sull'avveramento della condizione.
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