Cassazione Civile, Sentenza n. 637/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda la spettanza di agevolazioni fiscali IRES e IRAP per l'anno 2009 a favore della Fondazione. La Fondazione aveva comunicato l'iscrizione all'Anagrafe ONLUS entro 30 giorni dalla modifica statutaria e riteneva le agevolazioni dovute per l'intero 2009. La Commissione regionale aveva accolta l'istanza ritenendo irrilevante la distinzione tra tributi 'istantanei' e tributi riferiti al periodo d'imposta, e quindi applicando l'agevolazione per l'intero anno. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato sostenendo che l'effetto agevolativo è riferito alla data della comunicazione all'anagrafe e che le norme (d.lgs. 460/1997 e d.m. 266/2003) prevedono la retroazione degli effetti solo nei termini e secondo le condizioni ivi stabilite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata l'estensione temporale operata dalla CTR. Ha affermato che, ai fini delle agevolazioni fiscali previste per le ONLUS, va preso in considerazione il momento della richiesta di iscrizione all'anagrafe e che, se la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla costituzione dell'ente, gli effetti retroagiscono alla data di costituzione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, per la decisione conforme al principio espresso e per le spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (art. 11)
"i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate... L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto"
L'iscrizione/ comunicazione all'anagrafe è condizione necessaria per fruire delle agevolazioni; se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla costituzione, la norma consente la retroazione degli effetti all'atto costitutivo.
d.m. 18 luglio 2003, n. 266 (art. 1 e art. 4)
"1. L'iscrizione all'anagrafe unica... avviene a seguito di apposita comunicazione... ed ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali..." "Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione... Se la comunicazione è effettuata entro il termine di trenta giorni... gli effetti retroagiscono alla data di costituzione dell'organizzazione"
L'iscrizione ha effetto costitutivo e gli effetti retroagiscono secondo le regole del decreto: la comunicazione nei 30 giorni comporta retroattività alla costituzione; la data della comunicazione è determinante per la decorrenza delle agevolazioni.
TUIR (art. 111-ter, ora art. 150)
"Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)... non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali... I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile"
La disposizione definisce il trattamento IRES delle ONLUS: le attività istituzionali non concorrono a formare reddito d'impresa imponibile; l'agevolazione riguarda il reddito d'impresa e si collega alla condizione di iscrizione all'anagrafe.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Fondamento giurisdizionale di gravame per cassazione invocato dall'Agenzia per la violazione di norme di diritto nella decisione impugnata.
Principi costituzionali e civili richiamati (art. 53 Cost., art. 14 disp. prel. c.c.)
Le agevolazioni fiscali derogano al principio generale di imposizione (art. 53 Cost.) e devono essere interpretate restrittivamente come deroghe eccezionali (art. 14 disp. prel.).
Massime di principio
- Per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le ONLUS è determinante la data di comunicazione/iscrizione all'Anagrafe: se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla costituzione, gli effetti retroagiscono alla data di costituzione.
- La distinzione tra tributi "istantanei" e tributi riferiti al periodo d'imposta non modifica il principio generale: la decorrenza delle agevolazioni si valuta sulla base delle regole di retroazione previste dalla normativa sull'anagrafe ONLUS, non sulla natura del tributo.
- La disciplina delle agevolazioni è di stretta interpretazione; i benefici si applicano solo nei casi e nei termini espressamente previsti dalla legge e dai decreti attuativi.
- Una comunicazione tardiva (oltre i termini) non preclude necessariamente le agevolazioni, ma ne differisce la decorrenza alla data di presentazione della comunicazione, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla prassi.
- Le circolari e i documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate non vincolano il giudice, specie quando si riferiscono a fattispecie specifiche diverse da quella oggetto di giudizio; il giudice interpreta la norma secondo il testo e la ratio legislativa.
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