Cassazione Civile, Sentenza n. 646/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Zurich chiedeva il rimborso di ritenute operate (12,50%) per gli anni 2005-2006 per complessivi € 3.122.212,42 sulle "cedole" periodiche corrisposte da polizze unit-linked / index-linked. L'Agenzia negava il rimborso sostenendo che le cedole costituivano reddito tassabile al momento dell'erogazione (ritenuta ai sensi dell'art. 26-ter d.P.R. n. 600/1973) e non semplici acconti sul capitale tassabile secondo gli artt. 44-45 T.U.I.R.; Zurich sosteneva invece che la tassazione può essere determinata solo alla scadenza o al riscatto, quando si può confrontare l'ammontare percepito con i premi pagati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate confermando la decisione della C.T.R. che aveva riconosciuto il diritto al rimborso. La Corte ha ritenuto che le "polizze con cedola" unit-linked/index-linked siano assimilabili alle polizze vita ai fini dell'art. 45 T.U.I.R.: le cedole sono riconducibili a prestazioni in forma di capitale collegate al rendimento degli attivi sottostanti e l'imponibile è determinabile solo nella misura in cui, al termine del contratto o al riscatto, emerga una differenza positiva fra ammontare percepito e premi pagati. In mancanza di garanzia di capitale minimo non è possibile tassare le cedole al momento dell'erogazione; la documentazione prodotta da Zurich è stata ritenuta idonea a provare l'avvenuto versamento delle ritenute imposte e non adeguatamente contestata dall'Ufficio. Spese compensate in considerazione della peculiarità del caso.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) - art. 44
L'art.44 include tra i redditi di capitale i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita; la Corte ha considerato le "cedole" come riconducibili a redditi di capitale riconducibili al capitale corrisposto dalla polizza.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) - art. 45, comma 4
L'art.45, comma 4, determina la misura imponibile come la differenza fra l'ammontare percepito e i premi pagati; la Corte ha affermato che tale differenziale è individuabile e tassabile solo alla scadenza o al riscatto quando diventa certo.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 26-ter
Disciplina la ritenuta a titolo d'imposta sulle somme corrisposte da sostituti d'imposta; la Corte ha ritenuto che la ritenuta applicata sulle cedole fosse stata operata indebitamente quando la natura delle cedole non consentiva la determinazione del reddito imponibile al momento dell'erogazione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 36
Norma sul contenuto della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto che la motivazione della C.T.R. sia stata adeguata in ordine alla prova dei fatti costitutivi del diritto al rimborso.
codice civile - art. 2697
Regola la prova dei fatti in materia civile; citato dall'Agenzia in ordine all'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta fosse sufficiente e non contestata dall'Ufficio.
codice di procedura civile - art. 115
Principio della non contestazione e valutazione delle allegazioni e documenti; la C.T.R. ha correttamente applicato il principio ritenendo non contestati i documenti e le circostanze di fatto relative ai versamenti.
codice di procedura civile - art. 360 (motivazioni di ricorso per cassazione)
Prescrive i motivi di cassazione; la Corte ha esaminato i motivi dedotti dall'Agenzia e li ha ritenuti infondati alla luce della corretta interpretazione delle norme tributarie e dell'accertamento di fatto della C.T.R.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 138/E/2004 e nota n. 954-148814/2006
Documenti interpretativi dell'Amministrazione che avevano chiarito che le cedole in polizze vita vanno assoggettate all'imposizione solo per l'eventuale differenza rispetto ai premi; la Corte ha richiamato e condiviso tale impostazione come coerente con l'art.45 T.U.I.R.
Massime di principio
- Le cedole periodiche corrisposte da polizze unit-linked o index-linked, prive di garanzia di capitale minimo, sono riconducibili al regime delle polizze vita e l'imponibile va determinato in base alla differenza tra quanto percepito e i premi pagati (art.45, comma 4 T.U.I.R.), valutabile solo alla scadenza o al riscatto.
- La ritenuta alla fonte operata dal sostituto d'imposta sulle cedole può essere rimborsata se risultasse applicata in assenza della possibilità di determinare un reddito fiscale certo al momento dell'erogazione.
- Occorre valutare la natura contrattuale della polizza: se è garantito un capitale minimo la tassazione può essere diversamente strutturata; se invece il rischio finanziario grava totalmente sull'assicurato, la tassazione del differenziale è rinviata al momento in cui diventa certo.
- In sede processuale la documentazione probatoria relativa a pagamenti e ritenute, se non adeguatamente contestata dall'Amministrazione, può fondare il riconoscimento del rimborso; l'Ufficio deve attivarsi tempestivamente per contestare fatti e documenti.
- Per casi analoghi, la verifica fiscale dovrebbe concentrarsi su: (i) clausole contrattuali sulla garanzia di capitale; (ii) natura e meccanismo di calcolo delle cedole; (iii) prova dell'effettuazione delle ritenute e della loro corretta imputazione temporale.
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