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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 651/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le società ricorrenti chiedevano la declaratoria di usucapione ventennale (in subordine la retrocessione) di una porzione di area oggetto del decreto di esproprio n. 778 del 1975, asserendo che il Comune non aveva mai materialmente attuato l'opera pubblica né immesso in possesso l'ente espropriante, che il decreto non era stato notificato e che le danti/aventi causa avevano mantenuto un possesso con animus rem sibi habendi tramite attività corrispondenti all'esercizio della proprietà. Denunciavano errori di diritto e omissioni probatorie da parte dei giudici di merito.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato i ricorsi sui profili di usucapione, affermando il principio che, nel regime previgente al d.lgs. 327/2001 (come nel caso del decreto del 1975), la notifica o la conoscenza effettiva del decreto di esproprio comporta la perdita dell'animus possidendi dell'ex proprietario e trasforma la sua permanenza in mera detenzione: per acquisire nuovamente il possesso utile ad usucapione è necessario un atto di interversio possessionis opponibile all'espropriante. Per i procedimenti soggetti al t.u. 2001 (dopo il 30/6/2003) è stato precisato che l'efficacia del decreto è sospesa fino all'immissione in possesso con verbale entro il termine perentorio di due anni; se questa immissione non avviene il decreto diventa inefficace e la proprietà si riespande sul precedente proprietario. Il motivo sulla retrocessione è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità probatoria. Conseguenza pratica: i giudici di merito sono stati confermati nella parte in cui avevano escluso l'usucapione e la retrocessione richiesta dalle ricorrenti.

Norme richiamate

  • Codice Civile, artt. 1140, 1141, 1146, 1158, 1164

    Norme richiamate dalle ricorrenti in tema di possesso e usucapione (art.1158 termine per l'usucapione). La Corte interpreta che il possesso utile all'usucapione non sussiste quando la situazione fattuale è assimilabile a mera detenzione conseguente a un decreto di esproprio di cui il detentore è a conoscenza.

  • Legge 15 giugno 1865, n. 2359 (artt. 48, 52, 60, 63)

    Il decreto di esproprio ha efficacia traslativa e fa venire meno i diritti preesistenti; ex art.52 le azioni relative al fondo non interrompono l'espropriazione e i diritti si fieranno sull'indennità. Art.63 disciplina la retrocessione se il bene non ha ricevuto la destinazione prevista.

  • D.lgs. 8 giugno 2001, n. 327 (t.u. espropri), artt. 23, 24, 25, 45, 42-bis

    Per i procedimenti dopo il 30/6/2003 il decreto di esproprio trasferisce la proprietà sotto condizione sospensiva dell'annotazione/notifica e dell'immissione in possesso mediante verbale entro 2 anni (art.24): senza immissione il decreto diventa inefficace e la proprietà si riespande; l'immissione formale produce gli effetti estintivi e rende la mera utilizzazione successiva da parte dell'ex proprietario non idonea ad usucapione. Art.25 conferma l'estinzione dei diritti gravanti sul bene.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principali precedenti citati)

    La Corte ricostruisce il conflitto di orientamenti: alcuni precedenti ammettevano usucapione nonostante esproprio se mancava immissione, altri affermavano che la notifica determina costituto possessorio e richiede interversione per nuovo possesso; le Sezioni Unite aderiscono alla seconda impostazione per il regime previgente e precisano la disciplina del t.u. 2001.

Massime di principio

  • Se esiste un decreto di esproprio validamente emesso e il proprietario è a conoscenza/notificato, la sua permanenza nel bene è in linea di principio mera detenzione e non possesso idoneo ad usucapione, salvo prova di una chiara interversio possessionis opponibile all'ente espropriante.
  • Per espropriazioni anteriori al d.lgs. 327/2001 (caso qui fattuale) la conoscenza del decreto produce la perdita dell'animus possidendi; per l'usucapione occorre che l'occupante dimostri atti esterni contrari all'altrui possesso (interversione).
  • Per espropriazioni soggette al t.u. 2001 (dichiarazioni di pubblica utilità successive al 30/6/2003) l'efficacia reale del decreto è subordinata all'immissione in possesso con verbale entro 2 anni: senza quella l'atto diventa inefficace e la questione dell'usucapione perde oggetto (la proprietà ritorna al precedente titolare).
  • Atti meramente materiali (manutenzione, locazioni, percezione canoni, utenze) non sono di per sé sufficienti a provare l'interversione del possesso se il decreto è noto: serve una manifestazione esteriore di volontà di esercitare il potere in nome proprio, opponibile all'ente espropriante.
  • In caso di domande di retrocessione occorre formulare e provare con precisione i fatti rilevanti (quale porzione, quando sarebbe spirato il termine di destinazione, atti amministrativi che dimostrano mancata destinazione): la genericità rende la doglianza inammissibile.

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