Cassazione Civile, Sentenza n. 661/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IRES e IRAP per il 2006/2007: recupero a tassazione di costi ritenuti non inerenti (rinuncia parziale a credito verso S.G.S. Sport General Service s.r.l.; importi relativi a transazione con Eleonora Immobiliare S.p.A. quali cauzione e affitti anticipati) e contestazione di imponibilità ai fini IRAP delle plusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori e diritti di compartecipazione. Questioni giuridiche principali: qualificazione fiscale delle componenti (strumento finanziario vs bene immateriale/cessione di contratto), requisiti di deducibilità (certezza, competenza, inerenza), natura della rinuncia al credito (finanziamento/liberalità) e applicabilità delle sanzioni tributarie alla luce di una obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Per il ricorso dell'Agenzia (n.24571/2016): dichiarata cessazione della materia del contendere con riferimento ai primi tre motivi relativi all'imponibilità IRAP delle compartecipazioni (per definizione agevolata richiesta dalla Cagliari) e rigettato il quarto motivo relativo alla censura sulle sanzioni (la Corte ha confermato l'esclusione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa). Per il ricorso della Cagliari Calcio (n.24644/2016) e per il ricorso incidentale di Eleonora Immobiliare: tutti i motivi sono stati respinti. In particolare la Corte ha ritenuto indeducibile la somma corrisposta con riferimento alla rinuncia al credito verso S.G.S. (operazione qualificata come finanziamento/liberalità non inerente) e ha escluso la deducibilità per mancata certezza e determinabilità dei danni invocati rispetto alla transazione con Eleonora Immobiliare. Inoltre la Corte ha affermato che le plusvalenze da trasferimento di calciatori costituiscono plusvalenze rilevanti (cessione di un bene immateriale/cessione di contratto) imponibili ai fini IRES e IRAP. Tuttavia, a causa di contrasti giurisprudenziali sull'imponibilità IRAP, la Corte ha riconosciuto l'esimente dell'incertezza normativa con esclusione delle sanzioni per determinati periodi. Sono state disposte compensazioni parziali delle spese e liquidazioni come da dispositivo.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 artt. 39, 40-bis, 41-bis
norme usate dall'Ufficio per gli avvisi di accertamento; richiamate per la legittimazione dell'accertamento delle basi imponibili IRES/IRAP
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5
definisce la base imponibile IRAP; la Corte interpreta che le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti relativi ai calciatori possono rientrare nella base imponibile IRAP quando rappresentino plusvalenze da cessione di bene immateriale/contratto
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3
richiamato in riferimento alla rilevanza fiscale delle componenti straordinarie e alla qualificazione delle plusvalenze
T.U.I.R. (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) artt. 109, 100, 56, 68
art.109 (deducibilità) usato per valutare competenza, certezza e inerenza; art.100 comma 2 invocato per escludere la deducibilità di liberalità/erogazioni; art.68 e 56 richiamati per inquadrare i diritti dei calciatori fra i beni immateriali ammortizzabili e le relative plus/minusvalenze
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
richiamata in tema di inapplicabilità delle sanzioni per condizioni di obiettiva incertezza normativa (esimente)
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6
richiamato in tema di esclusione delle sanzioni per assenza di dolo/colpa
cod. civ. art. 1406
usato per qualificare il trasferimento del calciatore come cessione di contratto, con conseguente qualificazione del relativo corrispettivo come valore di un bene immateriale
cod. proc. civ. artt. 112, 132, 360
richiamati per valutare vizi di motivazione, omissione di pronuncia e rimedi di cassazione; la Corte valuta la motivazione e la regolarità dell'iter logico-argomentativo
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 artt. 1, 36, 61
norme processuali tributarie citate in relazione ai vizi di motivazione e al corretto procedimento di impugnazione in materia tributaria
Massime di principio
- Le somme corrisposte in transazioni che abbiano natura di liberalità o di finanziamento a favore di società collegate/socie (es. rinuncia a credito per sostenere un socio) sono, in mancanza di prova di un vantaggio economico oggettivo per la società erogante, normalmente non deducibili (art. 100 e 109 TUIR).
- Per essere deducibili, i costi transattivi devono rispettare i requisiti di competenza, certezza e inerenza: l'indicazione di importi in una transazione non è sufficiente se manca prova documentale dell'esistenza del fatto generatore o del nesso con l'attività d'impresa.
- Le plusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori e diritti di compartecipazione possono essere qualificate come plusvalenze su beni immateriali (cessione di contratto) e quindi rilevanti ai fini IRES e IRAP; la qualificazione alternativa (strumento finanziario non imponibile) richiede argomentazioni ben fondate e non trova accoglimento alla luce della prassi e della disciplina civile/tributaria richiamata.
- In presenza di contrasti giurisprudenziali e di mancanza di interpretazione univoca (oggettiva incertezza normativa), può essere esclusa l'applicazione delle sanzioni tributarie a favore del contribuente; il richiamo a documenti interni dell'Amministrazione (es. risoluzioni) non è sempre idoneo ad annullare l'esimente se perdurano contrasti giurisprudenziali.
- La motivazione per relationem del giudice d'appello è ammissibile purché il giudice dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma e dell'identità delle questioni rispetto al primo grado; non è sempre necessaria la confutazione dettagliata di ogni singola doglianza.
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