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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 661/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IRES e IRAP per il 2006/2007: recupero a tassazione di costi ritenuti non inerenti (rinuncia parziale a credito verso S.G.S. Sport General Service s.r.l.; importi relativi a transazione con Eleonora Immobiliare S.p.A. quali cauzione e affitti anticipati) e contestazione di imponibilità ai fini IRAP delle plusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori e diritti di compartecipazione. Questioni giuridiche principali: qualificazione fiscale delle componenti (strumento finanziario vs bene immateriale/cessione di contratto), requisiti di deducibilità (certezza, competenza, inerenza), natura della rinuncia al credito (finanziamento/liberalità) e applicabilità delle sanzioni tributarie alla luce di una obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Per il ricorso dell'Agenzia (n.24571/2016): dichiarata cessazione della materia del contendere con riferimento ai primi tre motivi relativi all'imponibilità IRAP delle compartecipazioni (per definizione agevolata richiesta dalla Cagliari) e rigettato il quarto motivo relativo alla censura sulle sanzioni (la Corte ha confermato l'esclusione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa). Per il ricorso della Cagliari Calcio (n.24644/2016) e per il ricorso incidentale di Eleonora Immobiliare: tutti i motivi sono stati respinti. In particolare la Corte ha ritenuto indeducibile la somma corrisposta con riferimento alla rinuncia al credito verso S.G.S. (operazione qualificata come finanziamento/liberalità non inerente) e ha escluso la deducibilità per mancata certezza e determinabilità dei danni invocati rispetto alla transazione con Eleonora Immobiliare. Inoltre la Corte ha affermato che le plusvalenze da trasferimento di calciatori costituiscono plusvalenze rilevanti (cessione di un bene immateriale/cessione di contratto) imponibili ai fini IRES e IRAP. Tuttavia, a causa di contrasti giurisprudenziali sull'imponibilità IRAP, la Corte ha riconosciuto l'esimente dell'incertezza normativa con esclusione delle sanzioni per determinati periodi. Sono state disposte compensazioni parziali delle spese e liquidazioni come da dispositivo.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 artt. 39, 40-bis, 41-bis

    norme usate dall'Ufficio per gli avvisi di accertamento; richiamate per la legittimazione dell'accertamento delle basi imponibili IRES/IRAP

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5

    definisce la base imponibile IRAP; la Corte interpreta che le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti relativi ai calciatori possono rientrare nella base imponibile IRAP quando rappresentino plusvalenze da cessione di bene immateriale/contratto

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3

    richiamato in riferimento alla rilevanza fiscale delle componenti straordinarie e alla qualificazione delle plusvalenze

  • T.U.I.R. (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) artt. 109, 100, 56, 68

    art.109 (deducibilità) usato per valutare competenza, certezza e inerenza; art.100 comma 2 invocato per escludere la deducibilità di liberalità/erogazioni; art.68 e 56 richiamati per inquadrare i diritti dei calciatori fra i beni immateriali ammortizzabili e le relative plus/minusvalenze

  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    richiamata in tema di inapplicabilità delle sanzioni per condizioni di obiettiva incertezza normativa (esimente)

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6

    richiamato in tema di esclusione delle sanzioni per assenza di dolo/colpa

  • cod. civ. art. 1406

    usato per qualificare il trasferimento del calciatore come cessione di contratto, con conseguente qualificazione del relativo corrispettivo come valore di un bene immateriale

  • cod. proc. civ. artt. 112, 132, 360

    richiamati per valutare vizi di motivazione, omissione di pronuncia e rimedi di cassazione; la Corte valuta la motivazione e la regolarità dell'iter logico-argomentativo

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 artt. 1, 36, 61

    norme processuali tributarie citate in relazione ai vizi di motivazione e al corretto procedimento di impugnazione in materia tributaria

Massime di principio

  • Le somme corrisposte in transazioni che abbiano natura di liberalità o di finanziamento a favore di società collegate/socie (es. rinuncia a credito per sostenere un socio) sono, in mancanza di prova di un vantaggio economico oggettivo per la società erogante, normalmente non deducibili (art. 100 e 109 TUIR).
  • Per essere deducibili, i costi transattivi devono rispettare i requisiti di competenza, certezza e inerenza: l'indicazione di importi in una transazione non è sufficiente se manca prova documentale dell'esistenza del fatto generatore o del nesso con l'attività d'impresa.
  • Le plusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori e diritti di compartecipazione possono essere qualificate come plusvalenze su beni immateriali (cessione di contratto) e quindi rilevanti ai fini IRES e IRAP; la qualificazione alternativa (strumento finanziario non imponibile) richiede argomentazioni ben fondate e non trova accoglimento alla luce della prassi e della disciplina civile/tributaria richiamata.
  • In presenza di contrasti giurisprudenziali e di mancanza di interpretazione univoca (oggettiva incertezza normativa), può essere esclusa l'applicazione delle sanzioni tributarie a favore del contribuente; il richiamo a documenti interni dell'Amministrazione (es. risoluzioni) non è sempre idoneo ad annullare l'esimente se perdurano contrasti giurisprudenziali.
  • La motivazione per relationem del giudice d'appello è ammissibile purché il giudice dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma e dell'identità delle questioni rispetto al primo grado; non è sempre necessaria la confutazione dettagliata di ogni singola doglianza.

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