Cassazione Civile, Ordinanza n. 21599/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di € 432.131,91, somma riferita all'esposizione di un conto corrente e al saldo di un mutuo chirografario della società debitrice principale, garantiti da fideiussioni sottoscritte da ex soci e amministratore della società. Gli opponenti deducevano: nullità del mutuo; applicazione di interessi usurari sul finanziamento e sul conto corrente; anatocismo; illegittimità della commissione di massimo scoperto; nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina anticoncorrenziale sulle clausole ABI; violazione della buona fede per il recesso repentino della banca in pendenza di concordato preventivo della società debitrice. Il Tribunale rigettava l'opposizione. In appello la decisione veniva parzialmente riformata: dopo CTU contabile, il decreto ingiuntivo era revocato solo in parte e il debito rideterminato in € 228.329,02. In cassazione i ricorrenti proponevano quattro motivi: 1) difetto di prova della legittimazione processuale della controricorrente BPER Credit Management/BPER Banca quale titolare del credito o mandataria; 2) violazione della disciplina antitrust, dell'art. 1419 c.c. e dell'art. 1957 c.c. per il mancato riconoscimento della nullità delle clausole ABI inserite nelle fideiussioni; 3) violazione della buona fede e delle norme fallimentari per l'illegittimità del recesso della banca dai rapporti bancari dopo la domanda di concordato; 4) difetto di legittimazione passiva di una ricorrente che assumeva di aver rinunciato all'eredità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la società risultante da fusione o cessionaria del credito può spendere la propria qualità di successore universale o particolare, allegando il relativo titolo; inoltre è ammessa in cassazione la produzione ex art. 372 c.p.c. degli atti pubblici che comprovano la successione nel credito e il potere di agire. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., mancando la trascrizione delle clausole da confrontare con quelle già censurate dalla Banca d'Italia, e comunque perché non era stata censurata l'ulteriore ratio della sentenza d'appello secondo cui i fideiussori non avevano allegato né provato che, senza quelle clausole, non avrebbero prestato la garanzia. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per la medesima carenza di specificità, perché i ricorrenti non avevano riportato né l'atto di appello né i passaggi della sentenza impugnata relativi al rigetto delle doglianze sul recesso della banca. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo osservando che la rinuncia all'eredità è inefficace se intervenuta dopo l'acquisto della qualità di erede, secondo il principio semel heres, semper heres, e che, in ogni caso, non era stato spiegato come la questione fosse stata ritualmente posta in appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata proposta dai ricorrenti, ma la Corte ha scrutinato i motivi anche sotto il profilo della loro specificità e della censurabilità della ratio decidendi.
Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo in tema di legittimazione processuale della controparte.
Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo.
Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo.
Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo.
Nel giudizio di cassazione è ammessa la produzione di atti pubblici finalizzati a provare la successione nel credito e il potere di proporre il ricorso.
art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990
È la norma antitrust invocata per sostenere la nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI.
Richiamato in relazione alla nullità parziale della fideiussione per clausole anticoncorrenziali.
Richiamato in relazione alla fideiussione e alla disciplina della decadenza del creditore.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo applica come requisito di specificità del ricorso per cassazione, ritenendo inammissibili i motivi che non riportano gli atti e i documenti rilevanti o i passaggi decisivi delle decisioni impugnate.
Richiamato in relazione al dedotto recesso contrario a buona fede della banca.
Richiamato insieme alle norme sulla fideiussione nel terzo motivo.
Richiamato in relazione agli effetti della domanda di concordato preventivo sui rapporti bancari.
Richiamato in relazione alla disciplina concorsuale degli effetti sul credito e sugli interessi.
Richiamato nel quarto motivo per la rinuncia all'eredità.
Richiamato nel quarto motivo per gli effetti della rinuncia all'eredità.
La successione ex lege per fusione determina il subentro della società incorporante nella posizione della parte originaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la parte che deduce il difetto di legittimazione processuale del controricorrente deve confrontarsi con il titolo di successione allegato dalla parte avversa; la società risultante da fusione o cessionaria del credito può spendere la propria qualità di successore universale o particolare e, se necessario, produrre in cassazione gli atti pubblici che comprovano il subentro.
- La censura di nullità di fideiussioni conformi allo schema ABI richiede specificità: il ricorrente deve trascrivere le clausole contestate e confrontarle con quelle oggetto della censura antitrust, non essendo sufficiente un richiamo generico alla conformità allo schema censurato dalla Banca d'Italia.
- Anche ove si prospetti una nullità parziale della fideiussione per clausole anticoncorrenziali, occorre allegare e provare che, senza quelle clausole, il garante non avrebbe prestato la garanzia; in difetto, la nullità della singola clausola non conduce automaticamente all'invalidità dell'intero negozio.
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non indica con precisione i passaggi della sentenza impugnata e gli atti processuali rilevanti che si assumono violati, secondo il requisito di specificità dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- La rinuncia all'eredità è inefficace se interviene dopo l'acquisto della qualità di erede, operando il principio semel heres, semper heres; la questione inoltre deve essere stata ritualmente introdotta nei gradi di merito per poter essere utilmente fatta valere in cassazione.
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