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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9197/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la responsabilità penale della ricorrente per omesso versamento delle ritenute contributive/previdenziali relative al 2016. I motivi di cassazione prospettati erano: (i) nullità per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado d'appello al difensore e all'imputata; (ii) violazione dell'art. 521 c.p.p. per carenza di motivazione sul calcolo che avrebbe dimostrato il superamento della soglia di punibilità di euro 10.000 annui; (iii) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione in ordine alla natura degli importi corrisposti (solo acconti) e alla prova del superamento della soglia; (iv) esclusione ingiustificata della causa di non punibilità per forza maggiore ai sensi dell'art. 45 c.p.; (v) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131‑bis c.p.; (vi) mancato contenimento della pena nei minimi edittali; (vii) richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con la corrispondente sanzione pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (nullità per omessa notificazione al difensore). Dall'esame del fascicolo è emerso che la notifica via PEC al difensore risultava come "non correttamente recapitata" mentre la notificazione cartacea all'imputata era perfezionata per giacenza senza ritiro. La Corte ha affermato che la mancata notificazione al difensore fiduciario determina la nullità dell'atto e, ai sensi dell'art. 185, comma 1, c.p.p., la nullità si estende a tutti gli atti successivi compresa la sentenza di secondo grado. Tenuto conto anche delle sospensioni che hanno interrotto i termini di prescrizione, il reato non è ad oggi estinto per prescrizione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Genova per il prosieguo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 185 cod. proc. pen.

    La nullità relativa che incide sulla valida costituzione del rapporto processuale in grado d'appello si estende agli atti successivi, inclusa la sentenza di appello; la mancata notifica al difensore fiduciario comporta l'annullamento degli atti successivi

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente per censurare la carenza di motivazione sul calcolo della soglia di punibilità; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito data l'assorbimento del motivo sul vizio notificatorio

  • art. 45 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla causa di non punibilità per forza maggiore (crisi d'impresa incolpevole); la questione non è stata risolta nel merito perché assorbita dalla nullità processuale

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato per la possibile applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di Cassazione non ha deciso sul punto per effetto dell'annullamento processuale

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato in relazione alle richieste scritte del Pubblico Ministero trasmesse alla Corte, in ordine alla partecipazione del Procuratore generale; non decisivo sul punto principale

  • art. 2, comma 1-quater, d.l. 463/1983

    Richiamato in tema di sospensione del corso della prescrizione (3 mesi) utile a valutare che il reato non è per il momento prescritto

Massime di principio

  • La mancata notificazione di atti processuali essenziali (es. decreto di citazione a giudizio in grado d'appello) al difensore fiduciario determina una nullità relativa che, se incidente sulla validità della costituzione del rapporto processuale, si estende agli atti successivi compresa la sentenza di appello
  • La notifica effettuata soltanto alla parte (per giacenza) non supplisce alla mancata notifica al difensore fiduciario scelto: la regolarità della costituzione del rapporto processuale richiede la corretta notificazione al difensore quando questi sia stato indicato
  • Quando la Corte di Cassazione accerta una nullità processuale di tal fatta, i motivi di merito (vizi di motivazione, applicazione normativa, riconoscimento di cause di non punibilità o della particolare tenuità) restano assorbiti e non vengono esaminati
  • In contestazioni per omesso versamento contributivo, l'accertamento del superamento della soglia di punibilità (es. €10.000 annui) richiede una motivazione concreta e prova sul calcolo; la mancanza di chiara prova documentale può costituire valido motivo di impugnazione
  • La prescrizione può essere influenzata da specifiche sospensioni previste dalla legge e da rinvii per legittimo impedimento: prima di dichiarare la prescrizione occorre valutare tali sospensioni
  • Richieste accessorie (es. conversione di pena detentiva breve in sanzione pecuniaria, riconoscimento di particolare tenuità o forza maggiore) devono essere valutate nel merito solo se il giudizio processuale non è annullato per vizi procedurali

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