Cassazione Civile, Ordinanza n. 15531/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una proprietaria di un terreno agricolo per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dal proprio fondo, coltivato ad agrumeto, in conseguenza dei lavori di realizzazione e potenziamento della rete fognaria commissionati dalla Regione in un tratto stradale tra due località calabresi. In primo grado il tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione ritenendo che la pretesa fosse connessa a provvedimenti di urgenza espressione di potere pubblico; riassunta la causa davanti al TAR, quest'ultimo aveva a sua volta negato la propria giurisdizione, ritenendo che la domanda riguardasse esclusivamente i danni derivanti dalle modalità materiali di esecuzione dell'opera pubblica e quindi una lesione del diritto soggettivo risarcibile davanti al giudice ordinario. Il regolamento di giurisdizione è stato sollevato d'ufficio per stabilire se la controversia dovesse rientrare nella giurisdizione amministrativa, come sostenuto dal pubblico ministero, oppure in quella ordinaria, secondo quanto affermato dal TAR.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno affermato che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Hanno ritenuto decisiva la qualificazione della domanda sulla base del petitum sostanziale: la proprietaria non contestava la legittimità dell'atto amministrativo di programmazione o autorizzazione dell'opera, né chiedeva il ristoro per la perdita del bene o per l'illegittima occupazione, ma domandava il risarcimento dei danni derivanti dalla materiale esecuzione dei lavori, e in particolare dagli scavi e dalle modalità operative dell'impresa appaltatrice che avrebbero danneggiato colture e impianto irriguo. La Corte ha quindi cassato la sentenza del tribunale ordinario che aveva negato la propria giurisdizione, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha disposto la rimessione delle parti davanti a quel giudice. Nessuna statuizione sulle spese e nessun raddoppio del contributo unificato, trattandosi di regolamento di giurisdizione d'ufficio senza attività difensiva delle parti.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c.
richiamato come base procedurale per la trattazione camerale del regolamento di giurisdizione con conclusioni scritte del pubblico ministero
non citato espressamente nel testo decisionale, ma il principio rilevante è quello della qualificazione della domanda in base al petitum sostanziale, senza dar rilievo alla sola prospettazione formale della parte
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi effettiva della domanda, non alla mera qualificazione formale data dalla parte.
- Se il privato chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla materiale esecuzione di un'opera pubblica, e non contesta la legittimità dell'atto amministrativo o dell'esercizio del potere, la controversia ricade nella giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa sussiste quando la pretesa risarcitoria presupponga la contestazione dell'illegittima progettazione, deliberazione o autorizzazione dell'opera pubblica, cioè dell'esercizio del potere autoritativo.
- Le modalità esecutive dei lavori pubblici, ove si assumano fonte di danno per violazione del generale dovere del neminem laedere, integrano un illecito comune devoluto al giudice ordinario.
Come è indicizzato
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