Cassazione Penale, Sentenza n. 09941/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Milano del 20/06/2025 che, in riforma dell'assoluzione di primo grado, ha condannato Raffio per il reato di tentata induzione indebita (artt. 56, 110 e 319-quater c.p.) in concorso con De Cicco Salvatore. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e carenza di "motivazione rafforzata" ai sensi degli artt. 125, comma 3, 192 e 546 c.p.p., sostenendo che la motivazione d'appello non avrebbe superato il ragionevole dubbio che aveva fondato l'assoluzione di primo grado; 2) travisamento della prova rispetto alle dichiarazioni della persona offesa, cioè errata attribuzione dell'autore della minaccia; 3) difetto di valutazione critica e mancato rigoroso vaglio dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (art. 192 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito una motivazione "rafforzata" adeguata a ribaltare l'assoluzione di primo grado, valorizzando la specificità e la coerenza delle dichiarazioni della persona offesa (Ripan Kuman Biswas) circa la minaccia diretta del Raffio (testualmente riferita come "te lo mando qualcuno, che ti diventa un casino") e la coincidenza temporale e contenutistica con l'intervento successivo di De Cicco (che si presentò nel negozio con auto di servizio, paletta e minacce). La Cassazione ha richiamato il principio per cui non può rivedere il compendio probatorio ma deve verificare la logicità e la tenuta argomentativa del giudice di merito: qui tale tenuta è stata ritenuta conforme ai criteri richiesti, mentre la scelta del Tribunale di considerare più verosimile l'iniziativa della Fucci è stata giudicata congetturale rispetto agli elementi obiettivi richiamati in appello. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna inflitta a Raffio (pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., e pene accessorie di interdizione dai pubblici uffici e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) e l'ingiunzione a carico del ricorrente del pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sulla tentata forma del reato: la Corte ha ritenuto sussistente il tentativo di induzione indebita in relazione agli atti idonei posti in essere per indurre la vittima a subire le pretese del Raffio
Concorso di persone nel reato: la sentenza ha imputato a Raffio il ruolo di istigatore e a De Cicco l'esecuzione materiale
art. 319-quater cod. pen.
Induzione indebita a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio: la Corte ha ritenuto che l'abuso della qualifica e dei poteri da parte di De Cicco, su istigazione del Raffio, integrasse il reato previsto da tale norma
Circostanza attenuante riconosciuta in sede di merito e considerata nel calcolo della pena
Peculato: norma contestata a carico di De Cicco nel procedimento a suo carico, distinta dalla posizione del Raffio
Falso: norma contestata a carico di De Cicco (delega nella vicenda separata), citata in motivazione per ricostruire il comportamento del coimputato
Circostanza aggravante correlata a più fatti o circostanze (citata nel profilo processuale di De Cicco)
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiesta di motivazione rafforzata quando la Corte di appello riforma un'assoluzione; la Cassazione ha ritenuto adempiuto tale obbligo dalla Corte di appello
Regime di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa: la Corte di appello ha sottoposto le dichiarazioni a valutazione critica ritenendole precise e coerenti; la Cassazione ha controllato la logicità di tale valutazione, non potendo sostituirsi al giudice di merito
Fattispecie connessa all'appello del Pubblico Ministero che ha chiesto la riforma dell'assoluzione; la Corte di appello ha accolto l'appello del PM
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato della Cassazione: la violazione delle regole di valutazione dell'attendibilità non è sindacabile in cassazione se non quando emerga come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha applicato tale principio nel rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione è richiesta una "motivazione rafforzata": deve emergere chiaramente perché il dubbio ragionevole precedente viene superato; la Cassazione verifica solo la logicità e la coerenza di tale motivazione, non riconsidera integralmente le prove
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa e dei testimoni è prerogativa del giudice di merito; in Cassazione possono essere censurate solo le valutazioni che presentino manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza motivazionale
- La coincidenza temporale e contenutistica tra una minaccia diretta e un successivo intervento intimidatorio di un pubblico ufficiale può costituire elemento circostanziale rilevante per ritenere l'istigazione, specie se le dichiarazioni della vittima sono specifiche e coerenti
- Il motivo basato su presunto travisamento della prova richiede di dimostrare che la motivazione del giudice di merito contraddica palesemente gli atti processuali; mere divergenze interpretative tra giudici non costituiscono travisamento valutabile in Cassazione
- Le doglianze relative all'art. 192 c.p.p. (vaglio dell'attendibilità) non sono conversione automatica in motivo di nullità o errore di diritto: in Cassazione valgono solo se il vizio si traduce in mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
- Ammissioni parziali dell'imputato (es. aver chiesto un "consiglio") e il riconoscimento di contatti con terzi possono, se inquadrati coerentemente con altri elementi, contribuire a ricostruire il ruolo di istigatore
- Nei casi in cui un pubblico ufficiale abusi della propria qualifica per compiere atti intimidatori, l'eventuale responsabilità del terzo istigatore può essere ricavata anche da elementi indiziari e dalla congruenza delle dichiarazioni della persona offesa rispetto agli eventi oggettivi
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