Cassazione Penale, Ordinanza n. 32147/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la decisione della Corte di appello, deducendo, con i primi due motivi, censure relative all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e alla mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, c.p. Tali doglianze sono state ritenute una mera reiterazione di quelle già proposte in appello e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, chiedendo una nuova valutazione della congruità della pena. Con il quarto motivo è stato censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per difetto di specificità, il terzo inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione della pena non consentita in sede di legittimità e il quarto inammissibile e comunque manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva indicato gli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la mancanza di specificità ricorre quando non vi è correlazione tra la motivazione della decisione impugnata e le censure formulate, sicché manca una critica effettiva e mirata. Ha inoltre escluso che la congruità del trattamento sanzionatorio possa essere nuovamente valutata in cassazione quando la motivazione sia non manifestamente illogica e non arbitraria. Quanto alle attenuanti generiche, ha ribadito che il giudice di merito non deve esaminare analiticamente ogni elemento prospettato, essendo sufficiente indicare quelli decisivi o maggiormente rilevanti; gli altri si intendono implicitamente disattesi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di impugnazione comporta l'inammissibilità quando difetta la correlazione necessaria tra la motivazione della decisione impugnata e le censure formulate.
La disposizione è richiamata in relazione alla contestata mancata applicazione dell'attenuante del delitto di ricettazione; il ricorso sul punto è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a reiterare doglianze già formulate nei precedenti gradi senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata e senza individuare specifici vizi della motivazione.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione del trattamento sanzionatorio è sostenuta da una motivazione non manifestamente illogica e non arbitraria.
- Ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare specificamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi o maggiormente rilevanti; gli altri possono ritenersi implicitamente disattesi.
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