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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34653/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente notificata e accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio. In conseguenza dell'accettazione della rinuncia, la Corte ha precisato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società garante contro l'ente locale, con cui si chiedeva di accertare l'illegittimità dell'escussione di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia di un rapporto con il Comune. La società sosteneva che l'escussione fosse contraria alle clausole della polizza, in particolare all'art. 2, rubricato "calcolo del premio – durata – liberazione della garanzia", e che tale clausola dovesse essere letta anche alla luce degli artt. 1353 e 1354 c.c. Dopo il rigetto dell'opposizione nei gradi di merito, la società ha proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi rinunciato al ricorso; la rinuncia è stata notificata alla controparte ed è stata accettata, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata del ricorso per ritenuta inammissibilità, poi non accettata

  • art. 1353 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione della clausola della polizza fideiussoria

  • art. 1354 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione della clausola della polizza fideiussoria

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in presenza di rinuncia accettata, esclude la pronuncia sulle spese

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando notificata alla controparte e da questa accettata, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
  • Quando il giudizio di legittimità si chiude per rinuncia accettata, non vi è decisione sul merito delle censure proposte, né sulla correttezza della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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