Cassazione Civile, Ordinanza n. 34653/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente notificata e accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio. In conseguenza dell'accettazione della rinuncia, la Corte ha precisato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società garante contro l'ente locale, con cui si chiedeva di accertare l'illegittimità dell'escussione di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia di un rapporto con il Comune. La società sosteneva che l'escussione fosse contraria alle clausole della polizza, in particolare all'art. 2, rubricato "calcolo del premio – durata – liberazione della garanzia", e che tale clausola dovesse essere letta anche alla luce degli artt. 1353 e 1354 c.c. Dopo il rigetto dell'opposizione nei gradi di merito, la società ha proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi rinunciato al ricorso; la rinuncia è stata notificata alla controparte ed è stata accettata, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato per la proposta di definizione anticipata del ricorso per ritenuta inammissibilità, poi non accettata
invocato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione della clausola della polizza fideiussoria
invocato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione della clausola della polizza fideiussoria
in presenza di rinuncia accettata, esclude la pronuncia sulle spese
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando notificata alla controparte e da questa accettata, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
- Quando il giudizio di legittimità si chiude per rinuncia accettata, non vi è decisione sul merito delle censure proposte, né sulla correttezza della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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