Cassazione Penale, Sentenza n. 37293/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva revocato la misura limitatamente al capo 14 e confermato la custodia cautelare in carcere per i capi 1, 3, 5, 7, 8, 11 e 12 (delitti previsti dagli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90). Il ricorrente ha dedotto: (I) errata applicazione dell'art. 74 D.P.R. 309/90; (II) errata applicazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. in relazione alla mancata retrodatazione della custodia cautelare alla data dell'arresto del 19/04/2022; (III) motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica e travisamento della prova con riferimento alle imputazioni (insussistenza o mancanza di gravità indiziaria); (IV) erronea applicazione degli artt. 74 comma 6 e 73 comma 1 e 73 comma 5 D.P.R. 309/90 (fattispecie di lieve entità/minore offensività); (V) errata valutazione delle esigenze cautelari e delle dedotte circostanze di allontanamento dall'ambiente criminale. La difesa ha depositato motivi aggiunti ribadendo e precisando le censure.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione adeguata e coerente, descrivendo gli elementi indiziari a carico di Chiefari (intercettazioni, servizi di osservazione e sequestri) e la sua partecipazione stabile e organizzativa al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti. La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito: può verificare solo se la motivazione è giuridicamente significativa e priva di illogicità manifeste, non può rivalutare i fatti o le interpretazioni delle intercettazioni. Sulla retrodatazione, la Corte ha confermato l'argomentazione del Tribunale: pur essendo connesso l'episodio del 19/04/2022, la retrodatazione non era possibile perché l'ipotesi associativa emergeva solo dalla informativa finale depositata il 22/06/2022 e non era desumibile al momento della prima ordinanza. Quanto alle censure in tema di lieve entità e coinvolgimento di minori, il Tribunale aveva valutato la reiterazione, i quantitativi e la partecipazione di minori come elementi contrari alla qualificazione attenuata. In tema di esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione relativa prevista per i reati di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 e ha ritenuto che la difesa non abbia fornito prova contraria idonea a superare tale presunzione. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Riconosciuto il regime speciale per i reati di traffico e commercio di stupefacenti: la prova della partecipazione associativa e la gravità dell'indiziario giustificano la custodia cautelare; sussiste una presunzione relativa di pericolosità che richiede elementi specifici per essere superata.
Distinzione tra la fattispecie generale (art. 73 comma 1) e la possibilità di riconoscere il fatto di lieve entità (art. 73 comma 5); il Tribunale ha valutato quantità, reiterazione e coinvolgimento di soggetti minorenni per escludere l'applicazione della lieve entità.
Codice di procedura penale, art. 297, comma 3
La retrodatazione dei termini della custodia cautelare a altra data (es. arresto in altra procedura) è possibile solo se i fatti oggetto della seconda ordinanza sono desumibili dagli atti del primo procedimento nel momento in cui in questo è disposto il provvedimento; nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che l'ipotesi associativa non fosse desumibile al tempo della prima informativa.
Codice di procedura penale, art. 273
Nella fase cautelare è sufficiente il requisito della gravità degli indizi: non si richiede la precisione e la concordanza proprie del giudizio di merito ex art. 192 c.p.p.; la valutazione indiziaria cautelare ha criteri meno stringenti.
Codice di procedura penale, art. 192
Richiama i criteri di precisione e concordanza per la valutazione probatoria nel giudizio di merito; la Corte precisa che tali requisiti non sono integralmente richiesti nella fase cautelare.
Codice di procedura penale, artt. 274 e 275
Art. 275, comma 3 prevede presunzioni relative in materia di esigenze cautelari e adeguatezza della custodia per i reati di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90; la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere può essere superata solo con prova contraria e specifica.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità su valutazioni di merito.
Massime di principio
- In sede di impugnazione di misure cautelari la Corte di Cassazione controlla la adeguatezza e la logicità della motivazione, non la rivalutazione dei fatti o delle interpretazioni probatorie di merito.
- Per le ipotesi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo con prove specifiche e concrete.
- Nella fase cautelare è sufficiente la gravità degli indizi (art. 273 c.p.p.); non si richiedono gli stessi requisiti di precisione e concordanza propri del giudizio di merito (art. 192 c.p.p.).
- La retrodatazione dei termini di custodia cautelare tra procedimenti diversi richiede che i fatti della seconda ordinanza siano desumibili dagli atti del primo procedimento al momento in cui in questo è adottato il provvedimento; la sola anteriorità temporale dei fatti non è sufficiente.
- L'interpretazione del linguaggio criptico o delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, se logica e coerente rispetto alle massime di esperienza, non è sindacabile in cassazione.
- Per ottenere una qualificazione meno grave (es. lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5) è necessario dimostrare elementi concreti quali quantità modeste, episodicità e assenza di coinvolgimento di soggetti vulnerabili; mere contestazioni valutative non bastano in sede di legittimità.
- Le censure che in realtà chiedono una diversa lettura dei fatti o una rivalutazione probatoria sono inammissibili in cassazione ove la motivazione del giudice di merito sia adeguata e coerente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37275/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37276/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37277/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37278/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37280/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37281/2023 del 13/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →