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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37293/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva revocato la misura limitatamente al capo 14 e confermato la custodia cautelare in carcere per i capi 1, 3, 5, 7, 8, 11 e 12 (delitti previsti dagli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90). Il ricorrente ha dedotto: (I) errata applicazione dell'art. 74 D.P.R. 309/90; (II) errata applicazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. in relazione alla mancata retrodatazione della custodia cautelare alla data dell'arresto del 19/04/2022; (III) motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica e travisamento della prova con riferimento alle imputazioni (insussistenza o mancanza di gravità indiziaria); (IV) erronea applicazione degli artt. 74 comma 6 e 73 comma 1 e 73 comma 5 D.P.R. 309/90 (fattispecie di lieve entità/minore offensività); (V) errata valutazione delle esigenze cautelari e delle dedotte circostanze di allontanamento dall'ambiente criminale. La difesa ha depositato motivi aggiunti ribadendo e precisando le censure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione adeguata e coerente, descrivendo gli elementi indiziari a carico di Chiefari (intercettazioni, servizi di osservazione e sequestri) e la sua partecipazione stabile e organizzativa al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti. La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito: può verificare solo se la motivazione è giuridicamente significativa e priva di illogicità manifeste, non può rivalutare i fatti o le interpretazioni delle intercettazioni. Sulla retrodatazione, la Corte ha confermato l'argomentazione del Tribunale: pur essendo connesso l'episodio del 19/04/2022, la retrodatazione non era possibile perché l'ipotesi associativa emergeva solo dalla informativa finale depositata il 22/06/2022 e non era desumibile al momento della prima ordinanza. Quanto alle censure in tema di lieve entità e coinvolgimento di minori, il Tribunale aveva valutato la reiterazione, i quantitativi e la partecipazione di minori come elementi contrari alla qualificazione attenuata. In tema di esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione relativa prevista per i reati di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 e ha ritenuto che la difesa non abbia fornito prova contraria idonea a superare tale presunzione. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 74

    Riconosciuto il regime speciale per i reati di traffico e commercio di stupefacenti: la prova della partecipazione associativa e la gravità dell'indiziario giustificano la custodia cautelare; sussiste una presunzione relativa di pericolosità che richiede elementi specifici per essere superata.

  • D.P.R. 309/1990, art. 73

    Distinzione tra la fattispecie generale (art. 73 comma 1) e la possibilità di riconoscere il fatto di lieve entità (art. 73 comma 5); il Tribunale ha valutato quantità, reiterazione e coinvolgimento di soggetti minorenni per escludere l'applicazione della lieve entità.

  • Codice di procedura penale, art. 297, comma 3

    La retrodatazione dei termini della custodia cautelare a altra data (es. arresto in altra procedura) è possibile solo se i fatti oggetto della seconda ordinanza sono desumibili dagli atti del primo procedimento nel momento in cui in questo è disposto il provvedimento; nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che l'ipotesi associativa non fosse desumibile al tempo della prima informativa.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Nella fase cautelare è sufficiente il requisito della gravità degli indizi: non si richiede la precisione e la concordanza proprie del giudizio di merito ex art. 192 c.p.p.; la valutazione indiziaria cautelare ha criteri meno stringenti.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Richiama i criteri di precisione e concordanza per la valutazione probatoria nel giudizio di merito; la Corte precisa che tali requisiti non sono integralmente richiesti nella fase cautelare.

  • Codice di procedura penale, artt. 274 e 275

    Art. 275, comma 3 prevede presunzioni relative in materia di esigenze cautelari e adeguatezza della custodia per i reati di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90; la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere può essere superata solo con prova contraria e specifica.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità su valutazioni di merito.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione di misure cautelari la Corte di Cassazione controlla la adeguatezza e la logicità della motivazione, non la rivalutazione dei fatti o delle interpretazioni probatorie di merito.
  • Per le ipotesi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo con prove specifiche e concrete.
  • Nella fase cautelare è sufficiente la gravità degli indizi (art. 273 c.p.p.); non si richiedono gli stessi requisiti di precisione e concordanza propri del giudizio di merito (art. 192 c.p.p.).
  • La retrodatazione dei termini di custodia cautelare tra procedimenti diversi richiede che i fatti della seconda ordinanza siano desumibili dagli atti del primo procedimento al momento in cui in questo è adottato il provvedimento; la sola anteriorità temporale dei fatti non è sufficiente.
  • L'interpretazione del linguaggio criptico o delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, se logica e coerente rispetto alle massime di esperienza, non è sindacabile in cassazione.
  • Per ottenere una qualificazione meno grave (es. lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5) è necessario dimostrare elementi concreti quali quantità modeste, episodicità e assenza di coinvolgimento di soggetti vulnerabili; mere contestazioni valutative non bastano in sede di legittimità.
  • Le censure che in realtà chiedono una diversa lettura dei fatti o una rivalutazione probatoria sono inammissibili in cassazione ove la motivazione del giudice di merito sia adeguata e coerente.

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