Cassazione Penale, Ordinanza n. 23298/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per ricettazione e negato le attenuanti generiche, è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 c.p., deducendo illogicità della motivazione e proponendo una diversa lettura dei dati processuali, nonché un differente giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità, e ha ritenuto il secondo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per il delitto di ricettazione oggetto della condanna confermata nei giudizi di merito.
Norma implicata dal motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il diniego è legittimo se sorretto da motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- La Corte di cassazione non può saggiare la tenuta logica della motivazione attraverso il confronto con modelli argomentativi alternativi estranei alla decisione impugnata; il controllo resta limitato alla verifica della manifesta illogicità o assenza di motivazione nei limiti consentiti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di prendere in considerazione espressamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
- La deduzione di un vizio di motivazione che si risolva nella proposta di una diversa ricostruzione del fatto o della prova non è ammissibile in cassazione, se mira soltanto a sostituire la valutazione di merito con quella della parte ricorrente.
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