Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13109/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella esattoriale con cui l'amministrazione finanziaria aveva richiesto il pagamento dell'imposta di registro connessa alla vendita di un terreno sito in Formia, effettuata in vita dalla madre del contribuente. Dopo un contenzioso tributario precedente, culminato in una sentenza di cassazione che aveva rigettato il ricorso dell'Ufficio, l'Agenzia ha proposto ricorso per revocazione contro quella decisione. Il motivo unico dedotto è l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: secondo la ricorrente, la Corte di cassazione avrebbe erroneamente supposto che il contenuto della sentenza tributaria n. 492/02/97 non fosse stato riportato nel ricorso per cassazione, mentre tale contenuto sarebbe stato invece trascritto negli atti. La ricorrente sostiene quindi che la precedente decisione si fondasse su un inesatto presupposto percettivo, relativo al difetto di autosufficienza del ricorso originario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura dell'Agenzia non deducesse un vero errore di fatto revocatorio, ma contestasse in sostanza la valutazione compiuta dalla precedente sentenza di legittimità circa l'autosufficienza del ricorso per cassazione e la sufficienza della trascrizione degli atti. Si tratta, quindi, di una doglianza che attinge il piano dell'interpretazione e della valutazione giuridica, non quello della mera svista percettiva richiesta dall'art. 395, n. 4, c.p.c. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto rilevante

    La revocazione è ammissibile solo per un errore di percezione, una svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo risultante invece incontestabilmente dagli atti; non può essere usata per censurare valutazioni o interpretazioni giuridiche.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il rimedio revocatorio contro le decisioni della Corte di cassazione è esperibile nei limiti rigorosi dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda

    Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è ricondotto al requisito di specificità dell'indicazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata evocata dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte ha ricondotto la doglianza a una critica della valutazione della precedente sentenza, non a un vizio revocatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    È stata evocata dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte ha escluso che la contestazione integrasse un errore di fatto revocatorio.

  • art. 1306 c.c.

    Richiamato nella censura dell'Ufficio per affermare che non vi fosse stata una corretta estensione di un giudicato favorevole a coobbligati; la Corte, tuttavia, ha ritenuto che la precedente decisione non si fosse fondata su tale estensione.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione contro una sentenza della Cassazione è ammissibile solo quando l'errore denunciato sia un errore di fatto percettivo, immediatamente verificabile dal raffronto tra sentenza e atti di causa, senza necessità di interpretazioni o ricostruzioni logiche.
  • Non integra errore revocatorio la contestazione dell'interpretazione data dal giudice al requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché tale censura attiene al piano giuridico e non a una mera svista materiale.
  • L'errore di fatto revocatorio non può riguardare un punto discusso tra le parti e valutato nella decisione, ma solo una falsa percezione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto decisivo.
  • Quando la precedente decisione abbia ritenuto non sufficientemente trascritto o specificato un atto o una sentenza richiamata nel ricorso, la revocazione non è esperibile se la doglianza mira in realtà a contestare la correttezza di quella valutazione di autosufficienza.
  • Il rimedio revocatorio non può essere usato per ottenere un nuovo giudizio sul merito della decisione di legittimità, né per far valere errori di diritto sotto la veste dell'errore di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.