Cassazione Civile, Ordinanza n. 20322/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sugli importi rimborsati per l'uso dell'auto personale negli anni 2005-2014, deducendo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché era già stato notificato un precedente ricorso contro il medesimo silenzio-rifiuto, poi non iscritto a ruolo. La CTR aveva confermato l'inammissibilità, ritenendo che la mancata iscrizione del primo ricorso rendesse preclusa la proposizione di un nuovo ricorso per violazione del ne bis in idem; in via subordinata aveva osservato che la domanda non era provata. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) motivazione apparente/nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione; (2) falsa applicazione delle norme sul ricorso avverso il silenzio-rifiuto e illogicità della motivazione, sostenendo che il ricorso per rimborso è proponibile fino alla prescrizione e che l'inammissibilità del primo ricorso non impedisce un secondo ricorso; (3) violazione della norma sul rimborso spese di accesso e erronea qualificazione della natura del rimborso come retributiva anziché risarcitoria.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, perché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nelle liti di rimborso, una precedente domanda dichiarata inammissibile per ragioni processuali non consuma il diritto di agire nuovamente contro il silenzio-rifiuto, purché il diritto non sia prescritto; inoltre ha ritenuto che l'esame del merito compiuto dalla CTR fosse meramente ad abundantiam e quindi non sindacabile nei termini dedotti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel giudizio di cassazione il vizio deducibile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera illogicità della motivazione per sentenze successive al 12 settembre 2012.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve essere motivata; il vizio rilevante è quello di motivazione mancante o apparente nei limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel rimborso tributario il ricorso contro il silenzio-rifiuto è proponibile decorsi novanta giorni dalla domanda amministrativa e fino a quando il diritto alla restituzione non sia prescritto.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
La mancata costituzione mediante deposito del ricorso notificato comporta inammissibilità del ricorso notificato ma non consuma, nel giudizio di rimborso, la facoltà di proporre una nuova domanda nei limiti della prescrizione.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Le preclusioni proprie degli atti impugnabili differiscono dal regime del silenzio-rifiuto in materia di rimborso.
art. 60 d.lgs. n. 546 del 1992
Il principio di consumazione dell'impugnazione è circoscritto al grado di appello e non si estende al processo tributario di primo grado.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per la definizione in camera di consiglio.
Norma evocata dalla ricorrente nel terzo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché rivolta al merito della motivazione resa ad abundantiam.
Massime di principio
- Nel processo tributario di rimborso, il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione costituisce il presupposto processuale dell'azione giudiziale e il ricorso è proponibile, una volta formatosi il silenzio, fino alla prescrizione del diritto restitutorio.
- La dichiarazione di inammissibilità di un primo ricorso per ragioni di rito, anche se passata in giudicato, non produce giudicato sostanziale sul diritto al rimborso e non impedisce la proposizione di un nuovo ricorso nel rispetto del termine di prescrizione.
- Il principio di consumazione dell'impugnazione non opera nel processo tributario di primo grado per impedire la riproposizione della domanda, salvo i casi espressamente previsti dalla legge per il diverso grado di appello.
- La censura di motivazione apparente è ammissibile solo se la sentenza sia priva di reale apparato argomentativo o presenti una motivazione obiettivamente incomprensibile; non basta il dissenso sulla sufficienza o logicità della motivazione.
- Quando il giudice definisce la causa in rito e poi esamina il merito solo per completezza, le argomentazioni sul merito rese ad abundantiam non incidono sulla decisione e non sono utilmente censurabili da sole.
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