Cassazione Penale, Sentenza n. 2101/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente articola tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione giuridica del fatto sostenendo che la cessione di 1,8 grammi sarebbe stata indotta/agevolata dalla polizia giudiziaria e dunque al più configurabile come tentativo; contestazione anche della prova delle cessioni attribuite all'imputato (identificazione tramite testimone e riscontri telefonici); (2) censura della decisione che ha negato la restituzione della somma sequestrata (euro 4.590), ritenendo tardiva la richiesta in sede di appello; (3) mancata applicazione dell'art. 545-bis c.p.p. e omissione dell'avviso sulle misure sostitutive, con richiesta alternativa in appello di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità o detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente ricostruito i fatti e motivato la condanna (cessione consumata nonostante la presenza della polizia, riscontri fotografici e dichiarazioni del compratore, corrispondenza del numero telefonico con la sim sequestrata, rinvenimento del denaro nella camera da letto in valigia). Sul punto del sequestro conservativo è stato ricordato che tale misura non è revocabile prima della definitività della sentenza se non mediante cauzione; pertanto la richiesta di restituzione era inammissibile. Quanto all'art. 545-bis, l'omissione dell'avviso non determina nullità né è rimediabile in cassazione se il difensore non ha tempestivamente sollecitato la sostituzione; il motivo è stato ritenuto generico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma incriminatrice rilevante per la condanna: la cessione e la detenzione di sostanze stupefacenti sono riconosciute e adeguatamente contestate; la corte ha ritenuto provato il reato di spaccio secondo tale norma
Codice di procedura penale, art. 317, comma 4
Disposizione che disciplina la cessazione degli effetti del sequestro conservativo: la corte interpreta che il sequestro cessa solo con la sentenza di proscioglimento non impugnabile e che prima della definitività la revoca è possibile solo offrendo cauzione
Codice di procedura penale, art. 545-bis
Norma sulle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: l'omesso avviso non determina automaticamente nullità se il giudice ha esercitato discrezionalità e il difensore non ha richiesto tempestivamente l'applicazione della misura sostitutiva
Codice di procedura penale, artt. 581 e 591
Richiamati come regole sulla forma e contenuto dei motivi di impugnazione: il ricorso generico e privo di confronto puntuale con la motivazione è inammissibile
Codice di procedura penale, art. 318
art. 318 c.p.p. (richiamato)
Rilevato nell'ambito della definitività del provvedimento di sequestro: la mancata impugnazione del provvedimento di sequestro impositivo ne determina la definitività
Massime di principio
- La cessione di stupefacenti si considera consumata anche se avviene sotto il controllo o con l'intervento predisposto della polizia; il breve lasso temporale tra consegna e arresto non esclude la consumazione
- Le impugnazioni devono essere specifiche e confrontare puntualmente le argomentazioni della decisione impugnata; motivi generici sono inammissibili
- Il sequestro conservativo non può essere revocato prima della definitività della sentenza per semplice venir meno dei presupposti: la revoca anticipata è possibile in pratica solo con l'offerta di idonea cauzione
- L'omessa formulazione dell'avviso ai sensi dell'art. 545-bis non determina automaticamente nullità della sentenza; il difensore deve tempestivamente richiedere l'esercizio del potere sostitutivo per poterne poi dolersi
- Per ottenere la restituzione di somme sequestrate o la sostituzione della pena è necessario sollevare le relative richieste nei tempi e nelle forme processuali previsti, pena l'inammissibilità
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