Cassazione Civile, Ordinanza n. 29361/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un lavoratore volto a ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo 24.6.1995-5.3.2009 e il pagamento di varie spettanze di fine rapporto e di lavoro: differenze retributive, adeguamento del trattamento economico, TFR in misura maggiore, indennità sostitutiva del preavviso, compensi per lavoro straordinario e ferie non godute. In primo grado il tribunale ha accertato l’esistenza del rapporto di lavoro e condannato la società al pagamento del solo TFR, respingendo le altre domande; la corte d’appello ha confermato. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) vizi relativi all’iter del giudizio di primo grado, alla diversa valutazione delle prove tra giudice istruttore e giudice decidente, alla pretesa violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. e al mancato esame del motivo di revoca della c.t.u.; 2) violazione dell’art. 36 Cost. e di varie norme processuali e sostanziali per il rigetto della domanda di adeguamento retributivo, sostenendo che i conteggi prodotti e le prove testimoniali avrebbero dimostrato il maggior credito e che fosse necessaria una consulenza tecnica; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’asserita omessa pronuncia su una parte del TFR, assumendo che la corte d’appello avesse erroneamente ritenuto non proposta la domanda per l’importo ulteriore di euro 3.072,00; 4) violazione degli artt. 132 e 118 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. con riguardo al rigetto dell’indennità sostitutiva del preavviso, sostenendo che le ragioni del licenziamento fossero emerse solo con la costituzione della datrice di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile perché generico e non riferito a un corretto vizio di legittimità, chiarendo che la diversa valutazione delle prove rientra nel libero convincimento del giudice di merito e che il diniego di consulenza tecnica d’ufficio è discrezionale e non sindacabile in cassazione quando sorretto da motivazione non meramente esplorativa. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, poiché la sentenza d’appello presentava una motivazione intellegibile sul rigetto della domanda di adeguamento retributivo e le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito. Il terzo motivo è stato respinto perché la corte territoriale si era pronunciata sulla domanda relativa all’ulteriore importo di TFR, ritenendola non correttamente formulata, sicché non vi era omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c. Il quarto motivo è stato parimenti respinto, in quanto la decisione di merito aveva fornito una motivazione chiara sul diniego dell’indennità sostitutiva del preavviso e le ulteriori doglianze attenevano a valutazioni fattuali non riesaminabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e della fissazione dell'udienza in camera di consiglio
la censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello consentito dalla legge o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando era soggetta a diversa regola; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale probatorio
il vizio di motivazione sussiste solo se manca del tutto l'indicazione del percorso logico-giuridico della decisione; non ricorre quando la motivazione è chiara e intellegibile
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per ribadire che il difetto di motivazione rilevante in cassazione presuppone una carenza assoluta del ragionamento decisorio
art. 24 Cost.
richiamato come parametro difensivo dalle parti, ma le censure sono state reputate sostanzialmente volte a una rivalutazione del merito
art. 36 Cost.
invocato per l'adeguamento del trattamento retributivo, ma la Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione la valutazione di merito che ha escluso il diritto al maggior compenso
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla retribuzione, senza accoglimento della censura
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla retribuzione, senza accoglimento della censura
nn. 3, 4 e 5 del primo comma
le censure sono state ricondotte ai limiti del sindacato di legittimità e dichiarate inammissibili o infondate quando dirette solo a contestare il merito
l'omessa pronuncia ricorre solo se manca qualsiasi decisione su un capo di domanda; non sussiste se il giudice si pronuncia espressamente ritenendo la domanda non ritualmente formulata
richiamato per affermare che la valutazione dell'attendibilità dei testimoni è riservata al giudice di merito
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito sotto forma di denuncia di violazione di legge: la critica alla ricostruzione dei fatti, all'attendibilità dei testimoni e alla scelta delle prove rileva solo nei rigorosi limiti del vizio motivazionale ancora deducibile.
- La doglianza ex art. 116 c.p.c. è ammissibile soltanto quando il giudice abbia attribuito a una prova un valore giuridicamente errato o abbia dichiarato di valutarla con prudente apprezzamento in presenza di una prova legale; non è sufficiente lamentare che la prova sia stata ritenuta inidonea o meno convincente.
- Il diniego della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la decisione è sorretta da una motivazione non meramente apparente e la CTU avrebbe avuto finalità esplorativa.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia espressamente esaminato la domanda, anche solo per ritenerla non ritualmente proposta; occorre invece l'assoluta mancanza di qualsiasi decisione su un capo autonomo di domanda.
- Il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. sussiste solo in presenza di una carenza obiettiva del percorso argomentativo, non quando la motivazione consenta di comprendere la ratio decidendi, anche se non condivisa dalla parte soccombente.
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