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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27330/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'esito sfavorevole per l'imputato già deciso nei gradi di merito e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza dell'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di L'Aquila aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Vasto per furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 11/02/2025 deducendo un solo motivo: ha censurato il giudizio di bilanciamento tra circostanze, definito in termini di equivalenza, e il rigetto della richiesta di sostituzione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza sul bilanciamento non deducibile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale di merito sorretta da motivazione non illogica, e ha giudicato manifestamente infondato il motivo relativo alla mancata sostituzione della pena, perché la Corte territoriale aveva analiticamente indicato le ragioni del rigetto.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito; la decisione riguarda comunque il ricorso per cassazione e la sua inammissibilità

  • art. 133 c.p.

    richiamato solo in via implicita rispetto alla valutazione di adeguatezza della pena e al bilanciamento delle circostanze

  • art. 62-bis c.p.

    non citato espressamente nel testo fornito; la doglianza verte sul giudizio di bilanciamento e sulla risposta alla richiesta difensiva di trattamento più favorevole

  • art. 69 c.p.

    richiamato in via implicita dal riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità tipica del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non quando sia affetto da arbitrarietà, manifesta illogicità o motivazione insufficiente.
  • È sufficiente a sorreggere la scelta di equivalenza tra circostanze anche una motivazione che richiami, in termini sintetici, l'idoneità della soluzione adottata a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto, purché la decisione sia accompagnata da indicatori fattuali specifici.
  • Le doglianze che richiedono una diversa valutazione degli elementi fattuali posti a base del diniego di un trattamento sanzionatorio più favorevole non integrano un vizio deducibile in sede di legittimità quando mirano a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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