Cassazione Penale, Sentenza n. 5073/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità/abnormità del decreto di rinvio a giudizio del 12/07/2023, per mancata indicazione del Collegio/Sezione e della data della prima udienza nel provvedimento pronunciato in udienza; censura della successiva emissione extraprocedimentale (18/07/2023) di un nuovo decreto, con indicazione del Collegio e della vocatio in iudicium, senza contraddittorio e dopo il passaggio del procedimento al giudizio, con la tesi che si sarebbe configurata una "formazione progressiva" dell'atto in violazione dei requisiti previsti a pena di nullità e che la rinnovazione dell'atto avrebbe dovuto essere preceduta da una declaratoria di nullità
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il decreto che dispone il giudizio è atto meramente processuale e non impugnabile in Cassazione; manca l'interesse ad impugnare ex art. 568, comma 4, c.p.p. (non è stata dimostrata una concreta lesione dei diritti di difesa); non sussiste abnormità dell'atto in quanto rientrante nella tipologia prevista e non ha determinato paralisi del processo; il successivo decreto del 18/07/2023 ha regolarizzato l'indicazione del Collegio e la data ed è stato regolarmente notificato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Codice penale, artt. 56, 575, 577 n.3
Indicano i reati ascritti all'imputato (tentativo, omicidio e circostanze aggravanti): sono le fattispecie sostanziali contestate e non rilevanti ai fini dell'impugnabilità del decreto che dispone il giudizio
Codice penale, art. 416-bis, comma 1
Aggravante per l'aver commesso il fatto in relazione all'appartenenza o al metodo proprio di un'organizzazione di tipo mafioso; rilevante per la qualificazione del fatto, ma non per la questione di impugnabilità del decreto
Codice di procedura penale, art. 429, comma 2, lett. f)
"nullità da eccepire in sede dibattimentale"
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la nullità del decreto per vizi formali; la Corte osserva che, comunque, il decreto che dispone il giudizio è atto processuale tipico e che eventuali nullità deducibili vanno eccepite nel dibattimento, ma non rendono il provvedimento impugnabile in Cassazione
Codice di procedura penale, art. 568, comma 4
Stabilisce i presupposti di ammissibilità del ricorso per cassazione, in particolare l'interesse ad impugnare; la Corte rileva l'assenza di concreta lesione dei diritti di difesa e quindi la mancanza dell'interesse, con conseguente inammissibilità
Giurisprudenza: Sez. U, n. 26 del 24/11/1999 (Magnani)
Richiamata per la definizione di abnormità dell'atto processuale (profilo strutturale e funzionale); la Corte distingue il caso in esame, ritenendo che non ricorrano le condizioni di abnormità descritte
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in tema di determinazione delle somme dovute alla Cassa delle ammende e dei criteri per valutare l'esenzione da colpa; utilizzata per motivare la condanna al versamento di euro tremila
Massime di principio
- Il decreto che dispone il giudizio (rinvio a dibattimento) è atto processuale tipico e, salvo eccezioni particolari, non è impugnabile in Cassazione: l'impugnazione deve avere ad oggetto provvedimenti decisionali suscettibili di gravame in sede di legittimità
- Per proporre ricorso per cassazione occorre l'interesse all'impugnazione ex art. 568 c.p.p.: bisogna dimostrare una concreta lesione dei diritti di difesa o un vizio rilevante che produca effetti di illegittimità decisionali, non la mera censura formale
- L'abnormità di un atto processuale è distinta tra profilo strutturale (atto estraneo al sistema procedurale) e profilo funzionale (atto che paralizza il processo). Per ottenere successo su questo argomento è necessario dimostrare che l'atto si colloca realmente fuori dal sistema o abbia provocato stasi processuale
- La "formazione progressiva" di un atto può essere problematica se mancano requisiti essenziali a pena di nullità; tuttavia la rinnovazione dell'atto richiesta dal giudice deve avvenire nei modi previsti (in particolare con declaratoria di nullità quando necessaria) e l'assenza di pregiudizio per le parti può rendere non rilevante la censura
- Le nullità sanabili o eccepibili devono essere dedotte nella sede e nei modi previsti (es.: in dibattimento): la mera irregolarità formale notificata e poi regolarizzata non comporta automaticamente l'annullamento o l'accoglimento del ricorso in Cassazione
- Ricorsi manifestamente infondati o proposti senza l'interesse richiesto espongono il ricorrente a condanne per le spese e a sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende)
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