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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5073/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per nullità/abnormità del decreto di rinvio a giudizio del 12/07/2023, per mancata indicazione del Collegio/Sezione e della data della prima udienza nel provvedimento pronunciato in udienza; censura della successiva emissione extraprocedimentale (18/07/2023) di un nuovo decreto, con indicazione del Collegio e della vocatio in iudicium, senza contraddittorio e dopo il passaggio del procedimento al giudizio, con la tesi che si sarebbe configurata una "formazione progressiva" dell'atto in violazione dei requisiti previsti a pena di nullità e che la rinnovazione dell'atto avrebbe dovuto essere preceduta da una declaratoria di nullità

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il decreto che dispone il giudizio è atto meramente processuale e non impugnabile in Cassazione; manca l'interesse ad impugnare ex art. 568, comma 4, c.p.p. (non è stata dimostrata una concreta lesione dei diritti di difesa); non sussiste abnormità dell'atto in quanto rientrante nella tipologia prevista e non ha determinato paralisi del processo; il successivo decreto del 18/07/2023 ha regolarizzato l'indicazione del Collegio e la data ed è stato regolarmente notificato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 56, 575, 577 n.3

    Indicano i reati ascritti all'imputato (tentativo, omicidio e circostanze aggravanti): sono le fattispecie sostanziali contestate e non rilevanti ai fini dell'impugnabilità del decreto che dispone il giudizio

  • Codice penale, art. 416-bis, comma 1

    Aggravante per l'aver commesso il fatto in relazione all'appartenenza o al metodo proprio di un'organizzazione di tipo mafioso; rilevante per la qualificazione del fatto, ma non per la questione di impugnabilità del decreto

  • Codice di procedura penale, art. 429, comma 2, lett. f)

    "nullità da eccepire in sede dibattimentale"

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la nullità del decreto per vizi formali; la Corte osserva che, comunque, il decreto che dispone il giudizio è atto processuale tipico e che eventuali nullità deducibili vanno eccepite nel dibattimento, ma non rendono il provvedimento impugnabile in Cassazione

  • Codice di procedura penale, art. 568, comma 4

    Stabilisce i presupposti di ammissibilità del ricorso per cassazione, in particolare l'interesse ad impugnare; la Corte rileva l'assenza di concreta lesione dei diritti di difesa e quindi la mancanza dell'interesse, con conseguente inammissibilità

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 26 del 24/11/1999 (Magnani)

    Richiamata per la definizione di abnormità dell'atto processuale (profilo strutturale e funzionale); la Corte distingue il caso in esame, ritenendo che non ricorrano le condizioni di abnormità descritte

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in tema di determinazione delle somme dovute alla Cassa delle ammende e dei criteri per valutare l'esenzione da colpa; utilizzata per motivare la condanna al versamento di euro tremila

Massime di principio

  • Il decreto che dispone il giudizio (rinvio a dibattimento) è atto processuale tipico e, salvo eccezioni particolari, non è impugnabile in Cassazione: l'impugnazione deve avere ad oggetto provvedimenti decisionali suscettibili di gravame in sede di legittimità
  • Per proporre ricorso per cassazione occorre l'interesse all'impugnazione ex art. 568 c.p.p.: bisogna dimostrare una concreta lesione dei diritti di difesa o un vizio rilevante che produca effetti di illegittimità decisionali, non la mera censura formale
  • L'abnormità di un atto processuale è distinta tra profilo strutturale (atto estraneo al sistema procedurale) e profilo funzionale (atto che paralizza il processo). Per ottenere successo su questo argomento è necessario dimostrare che l'atto si colloca realmente fuori dal sistema o abbia provocato stasi processuale
  • La "formazione progressiva" di un atto può essere problematica se mancano requisiti essenziali a pena di nullità; tuttavia la rinnovazione dell'atto richiesta dal giudice deve avvenire nei modi previsti (in particolare con declaratoria di nullità quando necessaria) e l'assenza di pregiudizio per le parti può rendere non rilevante la censura
  • Le nullità sanabili o eccepibili devono essere dedotte nella sede e nei modi previsti (es.: in dibattimento): la mera irregolarità formale notificata e poi regolarizzata non comporta automaticamente l'annullamento o l'accoglimento del ricorso in Cassazione
  • Ricorsi manifestamente infondati o proposti senza l'interesse richiesto espongono il ricorrente a condanne per le spese e a sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende)

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