Cassazione Civile, Ordinanza n. 32194/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di scioglimento di una comunione ereditaria o ordinaria, nel quale il tribunale aveva disposto la divisione in quattro quote uguali, attribuendole ai quattro condividenti sulla base del progetto elaborato dal consulente tecnico. La soccombente in appello ha impugnato la decisione deducendo, con un unico motivo di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 789 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe potuto definire la divisione con sentenza senza avere previamente fissato l'udienza di discussione del progetto di divisione predisposto dal c.t.u., adempimento che, secondo la ricorrente, sarebbe necessario per consentire l'eventuale approvazione non contenziosa del progetto. Gli intimati non hanno svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha osservato che la Corte d'appello aveva accertato che, dopo il deposito della consulenza tecnica, tutte le parti, compresa l'odierna ricorrente, avevano chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, comportamento processuale incompatibile con la prosecuzione verso una definizione consensuale del progetto divisorio. In tale situazione, non era necessaria la formale osservanza integrale delle scansioni dell'art. 789 c.p.c., essendo sufficiente che il giudice istruttore facesse proprio, anche implicitamente, il progetto del c.t.u. e potesse rimettere la causa in decisione senza l'udienza di discussione. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'eventuale mancata discussione del progetto integra una nullità relativa, non rilevabile d'ufficio e soggetta a tempestiva eccezione della parte interessata che non abbia causato la nullità. Nulla è stato disposto sulle spese. È stato poi dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Nel procedimento divisorio non è sempre necessaria la formale sequenza del deposito del progetto, della sua discussione e delle relative scansioni procedimentali se il comportamento processuale delle parti e l'iter del giudizio rendono superflua la chiusura consensuale della divisione.
È richiamato per escludere che sia nulla la divisione disposta dal tribunale con sentenza anziché con ordinanza del giudice istruttore, quando la decisione sostanzialmente corrisponda al contenuto dell'ordinanza prevista dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato solo per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
la mancata discussione del progetto di divisione da parte dei condividenti dà luogo ad una nullità relativa
La violazione della scansione prevista per la discussione del progetto divisorio non comporta nullità assoluta, ma una nullità relativa, deducibile solo dalla parte interessata e tempestivamente.
Massime di principio
- Nel procedimento di scioglimento della comunione, la disciplina del progetto di divisione non va applicata in modo meramente formalistico quando risulti che le parti, per il loro comportamento processuale, abbiano escluso la possibilità di una definizione consensuale della divisione.
- La mancata fissazione dell'udienza di discussione del progetto divisorio non determina automaticamente nullità del procedimento se il giudice istruttore abbia fatto proprio, anche implicitamente, il progetto predisposto dal consulente tecnico e la causa sia stata ritualmente rimessa alla fase decisoria.
- La mancata discussione del progetto di divisione integra, al più, una nullità relativa: essa non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata che non vi abbia dato causa.
- Nel giudizio divisorio, non sussiste nullità del provvedimento solo perché la divisione sia stata disposta con sentenza del tribunale anziché con ordinanza del giudice istruttore, ove la decisione sia sostanzialmente riconducibile al modello procedimentale previsto dalla legge.
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