Cassazione Penale, Sentenza n. 4830/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per frode assicurativa (art. 642 cod. pen.), deducendo: tardività del deposito dei motivi nuovi d'appello (art. 585 c.4 c.p.p.) per effetto di un termine che sarebbe scaduto in giorno festivo; mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per nuove prove sopravvenute richieste in appello (verbali di esame dell'imputato, deposizione di Carmela De Martino, documenti, sommarie informazioni); vizi di valutazione sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato e contestazione della falsità del sinistro per assenza di danni compatibili e per contraddizioni testimoniali e prova dell'alibi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato affermando che il termine di 15 giorni per il deposito dei motivi nuovi è un termine dilatorio calcolato a giorni liberi e quindi non è prorogato se scade in giorno festivo; in ogni caso la Corte territoriale aveva motivato che gli elementi probatori già acquisiti erano dirimenti e che la rinnovazione dibattimentale sarebbe stata superflua. Sui punti di merito la Corte d'appello aveva congruamente ritenuto la falsità del sinistro sulla base delle dichiarazioni del danneggiato e del perito che attestava l'assenza di danni, nonché dalla circostanza che l'imputato aveva fornito documenti e foto al proprio legale, da cui desumere il mandato anche se non formalizzato per iscritto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle Ammende come sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il termine di 15 giorni per il deposito dei motivi nuovi d'appello è un termine dilatorio computato a giorni liberi; pertanto la scadenza non si proroga se cade in giorno festivo
Richiamato in relazione alla natura dei termini processuali e al calcolo dei giorni per la comparizione in appello
Richiamato tra le norme processuali di riferimento menzionate dal ricorrente; non ha prodotto effetto favorevole al ricorrente nel computo dei termini
Norma del reato contestato (frode in danno di assicurazione). La Corte d'appello ha ritenuto integrati gli elementi oggettivo e soggettivo in base alle risultanze probatorie, anche in assenza di formalizzazione scritta del mandato al legale
Nel testo della sentenza i residui motivi sono riferiti anche in termini di richiamo all'art. 646; la Corte ha comunque valutato gli elementi del reato di frode in relazione alle prove acquisite
Consente la condanna per ricorso inammissibile al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa, di una somma a titolo di sanzione pecuniaria; applicata dalla Corte
Massime di principio
- I termini per il deposito dei motivi nuovi d'appello previsti come 'giorni' si computano come giorni liberi: se la scadenza cade in giorno festivo non opera la proroga al giorno feriale successivo
- La tardiva proposizione di motivi nuovi può determinare l'inammissibilità, salvo che la Corte territoriale, valutando il merito, ritenga quel mezzo comunque irrilevante perché gli elementi già acquisiti sono dirimenti
- Per ottenere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello occorre dimostrare che la prova sopravvenuta sia realmente decisiva: la mera richiesta non è sufficiente se il giudice ritiene che le prove esistenti siano già risolutive
- L'assenza di un mandato scritto non esclude automaticamente l'esistenza di un rapporto difensivo o l'utilità probatoria di atti compiuti dal difensore; la disponibilità di documenti e l'azione del legale possono essere valutate come indici che l'imputato avrebbe potuto beneficiare dell'indennizzo
- La Corte di cassazione limita il proprio sindacato alla verifica della logicità e congruenza della motivazione del giudice di merito e non procede a una rielaborazione alternativa dei fatti; dunque è difficile ottenere una riforma in Cassazione basandosi su una diversa valutazione probatoria
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie oltre al pagamento delle spese processuali
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