Cassazione Penale, Ordinanza n. 13446/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la sua responsabilità penale in relazione a un fatto concernente la disponibilità di armi. Nei motivi ha contestato, da un lato, l'affermazione di responsabilità, sostenendo una rivalutazione dei profili già esaminati dai giudici di merito, in particolare quanto all'elemento oggettivo del reato e alla disponibilità delle armi oggetto di imputazione, nonché all'elemento soggettivo, ritenendo non adeguatamente dimostrata la consapevolezza del contenuto del sacco che un coimputato stava per consegnargli, anche alla luce delle conversazioni intervenute il giorno precedente. Con il secondo motivo ha censurato la misura della pena e il mancato riconoscimento della sospensione condizionale, ma tali questioni non risultavano dedotte con l'appello. Ha inoltre contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo insufficiente la motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla responsabilità fosse meramente rivalutativa e quindi non scrutinabile in sede di legittimità, poiché la sentenza d'appello aveva motivato in modo congruo sia sull'elemento oggettivo sia su quello soggettivo del reato, valorizzando anche le conversazioni del giorno precedente. Ha poi dichiarato inammissibile il motivo relativo a pena e sospensione condizionale perché proposto per la prima volta in cassazione, su punti non devoluti in appello. Anche la doglianza sulle circostanze attenuanti generiche è stata ritenuta inammissibile per genericità, avendo la Corte territoriale già fondato il diniego su specifiche circostanze fattuali non sindacabili in sede di legittimità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.
Ai fini del riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli previsti dalla norma, purché ritenuto prevalente e idoneo a sorreggere la decisione.
La concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico in assenza di elementi negativi, ma richiede elementi positivi che ne giustifichino il riconoscimento; la loro assenza legittima il diniego.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È inammissibile in cassazione la deduzione di questioni non devolute al giudice d'appello con specifico motivo di impugnazione, perché su tali punti la sentenza di primo grado è coperta da giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che richiedano una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica sui fatti e sull'elemento soggettivo del reato.
- Le questioni relative alla pena e ai benefici, se non devolute con specifico motivo di appello, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo anche sulla base di un solo elemento ritenuto decisivo tra quelli di cui all'art. 133 c.p., purché la motivazione sia espressa e ancorata a dati fattuali.
- L'assenza di elementi negativi non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche: occorrono elementi positivi che le giustifichino.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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