Cassazione Civile, Ordinanza n. 27180/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento del Tribunale che, in sede di danno temuto, aveva ordinato la rimozione delle sole parti pericolanti di un fabbricato e la riparazione/consolidamento del muro di confine. Il proprietario vicino, ritenendo di eseguire correttamente quel provvedimento e richiamando anche atti amministrativi comunali e dei Vigili del Fuoco, demoliva però per intero il fabbricato. L'erede della proprietaria dell'immobile agiva quindi per l'accertamento dell'illegittimità della demolizione totale e per il risarcimento dei danni conseguenti, quantificati dal CTU in relazione alla perdita dell'immobile e ad ulteriori pregiudizi. In cassazione il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. per erronea valutazione delle prove e per inversione dell'onere probatorio; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. per mancata considerazione dell'ordinanza sindacale e della relazione tecnica comunale; illegittima qualificazione della demolizione come condotta illecita, sostenendo che si trattasse di adempimento di un dovere per la tutela dell'incolumità pubblica; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese nonostante la cessazione della materia del contendere su una delle domande risarcitorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché le censure miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e perché non vi era violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. né dell'art. 2697 c.c., avendo i giudici di merito correttamente valutato il materiale probatorio e ricostruito i fatti costitutivi della domanda risarcitoria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la preclusione derivante dalla doppia conforme, oltre che perché anch'esso tendeva a una diversa lettura delle prove. Ha ritenuto assorbito il terzo motivo dal rigetto dei primi due. Ha respinto il quarto motivo affermando che, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve regolare le spese secondo la soccombenza virtuale e può compensarle solo discrezionalmente; nella specie la condanna del ricorrente alle spese era corretta perché la domanda aveva consistenti probabilità di accoglimento. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Non risulta violato quando il giudice di merito attribuisce maggior forza ad alcune prove rispetto ad altre nell'esercizio del proprio potere valutativo; non è consentito in cassazione chiedere una nuova lettura del materiale probatorio.
La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione salvo errori decisivi di travisamento della prova nei limiti rigorosi indicati dalla Corte.
Non vi è violazione della regola sull'onere della prova quando il giudice di merito ricostruisce correttamente i fatti costitutivi della domanda sulla base del compendio istruttorio.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il motivo per omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito; inoltre è inammissibile nei casi di doppia conforme nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5
La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme, cioè quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sul medesimo iter logico-argomentativo.
In caso di cessazione della materia del contendere le spese vanno regolate sulla base della soccombenza virtuale.
La compensazione totale o parziale delle spese per giusti motivi è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Richiamati come base del procedimento di accertamento tecnico preventivo dal quale era emersa la valutazione tecnica sulla demolizione illegittima.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la ponderazione tra prove contrapposte resta riservata al giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di un effettivo travisamento o di una decisione fondata su prove non acquisite o su un errore decisivo nella percezione del materiale istruttorio; non basta contestare la scelta del giudice di attribuire maggiore attendibilità a una fonte di prova.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando mira a ottenere una rivalutazione dei fatti e, in presenza di doppia conforme, incontra un ulteriore limite di ammissibilità.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento delle prove, ma soltanto per denunciare un'errata distribuzione dell'onere probatorio o l'affermazione di un fatto costitutivo senza prova.
- Quando il giudizio si chiude con cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese deve avvenire secondo la soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe con ogni probabilità perso nel merito.
- La compensazione delle spese resta una scelta discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare nel dettaglio l'assenza di giusti motivi per disporla.
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