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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6047/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere; il ricorrente deduce due motivi: (1) violazione degli artt. 111 Cost. e 292 cod. proc. pen. per presunta omessa considerazione dei plurimi elementi prodotti dalla difesa (in particolare le proposte di risarcimento del danno in favore delle curatele fallimentari, la successiva evoluzione processuale con decreto che dispone il giudizio immediato e la richiesta di rito abbreviato); (2) violazione degli artt. 272 e 275 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura, sostenendo l'assenza di "recidiva" (in mancanza di condanne) e che la misura detentiva non terrebbe conto della funzione rieducativa e della pena concretamente applicabile.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto legittima la motivazione del Tribunale di Milano e del Gip, confermando la custodia cautelare in carcere: ha valorizzato la persistente protrazione degli illeciti compiuti per anni con impiego di nuovi veicoli societari e prestanomi, la vicinanza temporale e la ripetizione delle condotte nonché la consistenza del pregiudizio (oltre due milioni di euro) rispetto all'offerta risarcitoria (30.000 euro). Ha considerato rilevanti i risultati delle perquisizioni e l'esistenza di società estere riconducibili agli indagati, il concreto rischio di interferenze con clienti e fornitori e la possibilità di occultamento o precostituzione di documenti. Ha ritenuto inidonee misure alternative (anche il domicilio) per la possibilità di continuare operazioni societarie e finanziarie utili a reiterare le condotte; ha inoltre escluso che la scelta del rito abbreviato elimini il pericolo di inquinamento della prova o la necessità della custodia. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ordinando le comunicazioni di rito.

Norme richiamate

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 111

    Richiamato in relazione al principio del giusto processo e alla corretta valutazione delle garanzie difensive; la Corte osserva che il ricorso prospetta questioni di fatto non sindacabili in cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 292

    Richiamato dalla difesa per contestare la valutazione degli elementi probatori; la Corte ritiene che la motivazione del giudice di merito sia coerente e non manifestamente illogica.

  • Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)

    Interpretata nella sentenza come norma che legittima la custodia cautelare per esigenze di prevenzione esterne al processo (tutela della collettività) quando vi sono gravi indizi e rischio di reiterazione di reati.

  • Codice di procedura penale, art. 272

    Rilevante ai fini dell'esame delle esigenze cautelari; la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari emergenti dai fatti e dal rischio di reiterazione.

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Richiamato in relazione ai criteri di scelta della misura cautelare; la Corte conferma che il giudice di merito può motivare la scelta della misura custodiale con argomenti tratti dalla natura, modalità dei reati e personalità dell'indagato, senza dover esaurire analiticamente l'inidoneità di tutte le misure alternative.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale richiamata per gli obblighi di comunicazione posti alla cancelleria a seguito della sentenza.

  • Giurisprudenza costituzionale e di cassazione (Corte Cost. n. 64/1970; n. 57/2022; Cass. Sez. 5, n. 51604/2017; Sez. 5, n. 51260/2014)

    Citazioni usate per chiarire la ratio della custodia cautelare come strumento di prevenzione a tutela della collettività e per precisare i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sulla necessità di motivazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • La custodia cautelare ai sensi dell'art. 274 c.1 lett. c) può fondarsi su esigenze di prevenzione della collettività e non solo su considerazioni personali del reo; la ripetizione e la persistenza delle condotte nel tempo rafforzano la legittimità della misura.
  • Le offerte risarcitorie non sono automaticamente idonee a escludere la custodia cautelare: occorre valutare la congruità dell'offerta rispetto all'entità del pregiudizio e la concreta capacità dell'accordo di neutralizzare il rischio di reiterazione o di inquinamento delle prove.
  • La richiesta di rito abbreviato o altre scelte processuali dell'imputato non eliminano di per sé il pericolo di inquinamento della prova né incidono automaticamente sull'affidabilità dell'indagato ai fini cautelari.
  • La Corte di cassazione è limitata nel sindacato sulle valutazioni probatorie: non può rivedere in termini sostanziali la scelta tra interpretazioni divergenti dei fatti operata dal giudice di merito, purché la motivazione sia coerente e non manifestamente illogica.
  • Per escludere misure custodiali e adottare misure meno afflittive il giudice di merito deve indicare, con argomentazione logico-giuridica, gli elementi specifici che rendono tali misure adeguate; non è richiesta una dimostrazione analitica dell'inidoneità di ogni altra misura.

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