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Sentenza

Sentenza n. 93/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di confisca di armi e munizioni, unitamente al decreto presupposto di revoca della licenza di porto di fucile e divieto di detenzione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (detentore di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la confisca delle armi e munizioni precedentemente ritirate in via cautelare, deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, TULPS. In particolare, il decreto presupposto di revoca della licenza di porto di fucile e di divieto di detenzione non gli aveva assegnato il termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi dei materiali, né aveva previsto espressamente che, in caso di mancata cessione entro tale termine, sarebbe stata disposta la confisca. Il ricorrente ha inoltre evidenziato di avere successivamente chiesto il nulla osta per il dissequestro e la cessione delle armi a un soggetto munito di porto d’armi, senza ricevere risposta. La Questura non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha interpretato l’art. 39, comma 2, TULPS nel senso che il termine di 150 giorni non opera automaticamente né autonomamente, ma deve essere assegnato espressamente dall’autorità nel provvedimento di divieto di detenzione. Nello stesso provvedimento deve essere inoltre disposta espressamente la confisca in caso di mancata cessione entro il termine assegnato. L’omessa assegnazione del termine e l’omessa previsione della confisca rendono illegittimo, limitatamente agli effetti necessari per la confisca, il decreto presupposto di revoca e divieto. La confisca successiva, qualificata come atto meramente esecutivo che avrebbe dovuto essere disposta già nel provvedimento di divieto, è stata quindi annullata per illegittimità derivata, in quanto priva dei necessari presupposti. Sono rimasti fermi gli effetti del decreto relativi alla revoca della licenza, al divieto di detenzione e alla custodia dei materiali. L’Amministrazione può rieditare la fase procedimentale assegnando il termine per la cessione o dismissione; solo dopo l’inutile decorso del termine potrà eventualmente rinnovare la confisca. La Questura è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all’interessato un termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi dei materiali; Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell’articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152

    Il termine di 150 giorni deve essere espressamente assegnato nel provvedimento di divieto e la confisca in caso di mancata cessione deve essere espressamente prevista nello stesso provvedimento; in mancanza, la confisca successiva è illegittima per carenza dei presupposti.

  • art. 6, comma 5, l. 22 maggio 1975, n. 152

    Costituisce la base normativa della confisca cui deve fare riferimento il provvedimento di divieto in caso di mancata cessione dei materiali.

  • art. 20, comma 3, d.P.R. n. 670/1972

    Nel territorio della provincia di Trento, la competenza prevista dall’art. 39 TULPS per il prefetto è esercitata dal questore.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 39, comma 2, TULPS, il termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi delle armi, munizioni o materie esplodenti oggetto di divieto di detenzione deve essere assegnato espressamente dall’autorità nel provvedimento di divieto; non si tratta di un termine autonomo decorrente automaticamente dalla legge.
  • Il provvedimento di divieto di detenzione deve prevedere espressamente che, in caso di mancata cessione entro il termine assegnato, sarà disposta la confisca dei materiali ai sensi dell’art. 6, comma 5, l. n. 152/1975.
  • L’omessa assegnazione del termine per la cessione e l’omessa previsione della confisca incidono sulla legittimità del provvedimento presupposto limitatamente agli effetti confiscatori, senza travolgere necessariamente la revoca della licenza, il divieto di detenzione e la custodia cautelare dei materiali.
  • La confisca adottata successivamente, in assenza dei presupposti espressamente stabiliti nel provvedimento di divieto, è annullabile per illegittimità derivata, poiché costituisce atto esecutivo di una misura confiscatoria che avrebbe dovuto essere prevista nel provvedimento presupposto.
  • Dopo l’annullamento della confisca, l’Amministrazione può rieditare la fase procedimentale assegnando il termine per la cessione o dismissione; soltanto dopo l’inutile decorso di tale termine può eventualmente adottare una nuova confisca.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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