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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15995/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Ha dedotto violazione di legge perché il Tribunale non avrebbe applicato l'art. 17, comma 1‑bis, del D.Lgs. n. 74/2000 che eleva di un terzo i termini di prescrizione per i delitti indicati dagli artt. 2‑10 dello stesso decreto. Alla data della pronuncia impugnata (10/9/2024), considerando la data del fatto (29/12/2014), l'aumento previsto dall'art. 17 e i periodi di sospensione indicati in sentenza (2 anni, 1 mese e 2 giorni), la prescrizione non sarebbe dovuta essere maturata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato l'applicabilità dell'art. 17, comma 1‑bis, (introdotto dal d.l. 13/8/2011, n. 138, conv. con modifiche dalla L. 14/9/2011, n. 148) al fatto contestato il 29/12/2014, e ha ricondotto il termine di prescrizione a 10 anni (calcolo riportato in motivazione: 6 anni + 2, aumentati secondo art. 161 c.p.), con maturazione al 29/12/2024, a cui si sommano i 2 anni, 1 mese e 2 giorni di sospensione già richiamati. Poiché alla data del 10/9/2024 la prescrizione non era ancora maturata, la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Ancona per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1‑bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 dello stesso decreto sono elevati di un terzo

    La Corte ha ritenuto applicabile tale aumento al fatto contestato il 29/12/2014, con conseguente proroga del termine di prescrizione rispetto al calcolo effettuato dal Tribunale

  • art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    È il reato contestato al ricorrente; la disciplina speciale del decreto (articoli 2‑10) rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17, comma 1‑bis

  • d.l. 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148

    disposizione introduttiva dell'art. 17, comma 1‑bis

    La modifica normativa entrata in vigore il 17/9/2011 è stata ritenuta applicabile ai termini di prescrizione del procedimento in esame

  • art. 161 cod. pen.

    La Corte ha richiamato l'art. 161 c.p. nel calcolo del termine di prescrizione (menzionando un aumento di un quarto nel computo), come parte della determinazione della durata complessiva del termine

Massime di principio

  • Verificare sempre se esistono norme speciali che aumentano i termini di prescrizione per il reato contestato (ad es. art. 17, comma 1‑bis, D.Lgs. n. 74/2000) prima di dichiarare l'estinzione per prescrizione.
  • Calcolare la prescrizione tenendo conto della data del fatto, delle modifiche normative intervenute con efficacia temporale applicabile al caso e di eventuali sospensioni o interruzioni dell'anzianità prescrizionale richiamate nelle sentenze.
  • Quando una norma speciale prevede un aumento percentuale del termine di prescrizione, applicare l'aumento in modo cumulativo con gli ulteriori arrotondamenti o aumenti previsti dal codice penale (quali richiami all'art. 161 c.p.), seguendo la motivazione della Corte nella determinazione finale.
  • Il semplice accertamento formale di periodi di sospensione o di decorrenza non esclude l'obbligo del giudice di controllare l'applicabilità di norme sopravvenute o speciali che incidono sul termine prescrizionale.
  • Se il pubblico ministero impugna una sentenza che dichiara la prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio qualora rilevi un errore di diritto nel calcolo dei termini prescrizionali; l'annullamento non equivale a una condanna, ma riapre il giudizio di merito.
  • In casi analoghi, predisporre il calcolo della prescrizione in modo documentato e motivato, esplicitando le scelte interpretative sulle norme applicate e i periodi di sospensione o interruzione considerati.

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