Cassazione Penale, Sentenza n. 1823/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano, ai soli effetti civili, la sentenza della Corte d'appello di Trieste: deducevano la nullità di tutti gli atti successivi all'esercizio dell'azione penale (in particolare dell'udienza preliminare) per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia nominato il 14/12/2016 (avv. Michele Pinelli), nomina che avrebbe contestualmente revocato il precedente difensore e l'elezione di domicilio presso quest'ultimo. Sostenevano inoltre che la querela fosse tardiva rispetto alla conoscenza del meccanismo fraudolento (contestazione tardività querela). La questione centrale era l'effettiva data di deposito, nel fascicolo delle indagini, della nomina del nuovo difensore e l'affidabilità dell'attestazione della Procura di Palermo che indicava il deposito in data 14/12/2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo processuale. Ha stabilito che, di fronte all'attestazione formale del deposito della nomina del nuovo difensore (14/12/2016), la Corte territoriale avrebbe dovuto accertarne l'autenticità con ogni mezzo e non fondare la decisione su un mero dubbio. Essendo risultata valida la nomina con revoca del precedente difensore e con elezione di domicilio, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non era stato portato a conoscenza degli imputati e del loro unico difensore; ciò ha determinato la nullità assoluta e insanabile dell'udienza preliminare e di tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio le sentenze di merito e di primo grado, ha revocato le statuizioni civili e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati, dovendosi altresì considerare intervenuta la prescrizione del reato prima di un valido giudizio di primo grado.
Norme richiamate
Norma che incrimina la frode assicurativa: la fattispecie penale per cui si procedeva. Usata per identificare il reato contestato e il termine di prescrizione applicabile.
Prevede la nullità per difetto di notifica o di citazione; invocata per sostenere la nullità dell'udienza preliminare per omessa notifica all'effettivo difensore di fiducia.
art. 179 c.p.p., comma 1, ultimo periodo (prima ipotesi)
Stabilisce la nullità assoluta insanabile per la mancata citazione degli imputati o per l'omesso avviso al difensore nelle ipotesi previste; la Corte ha ritenuto che ricorressero i presupposti per dichiarare la nullità assoluta dell'udienza preliminare e degli atti successivi.
art. 420 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e alle nullità previste a pena di nullità, come quadro normativo processuale per la tutela dei diritti difensivi.
Massime di principio
- Un'attestazione formale della Procura relativa al deposito di un atto (es. nomina del difensore e revoca del precedente) ha carattere di "fede privilegiata": il giudice deve verificarne l'autenticità con ogni mezzo e non può decidere sulla base di un mero dubbio.
- Se esiste una nomina di difensore con elezione di domicilio e revoca del precedente difensore anteriore all'atto di esercizio dell'azione penale, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza al difensore nominato determina la nullità assoluta e insanabile dell'udienza preliminare e di tutti gli atti successivi.
- La nullità assoluta dell'udienza preliminare produce l'annullamento anche delle sentenze di primo e secondo grado; di conseguenza le statuizioni civili fondate sulla sentenza penale vengono revocate se il fatto non è stato accertato in una decisione valida.
- Quando la nullità degli atti penali comporta che non si sia celebrato un valido giudizio di primo grado e nel frattempo sia intervenuta la prescrizione, il procedimento non può proseguire e il reato si estingue, con conseguente esclusione di responsabilità civile derivante da una sentenza nulla.
- Il giudice di merito, davanti a documentazione ufficiale contrastata dalla difesa, ha il dovere di compiere accertamenti approfonditi (anche con richiesta diretta all'ufficio che ha rilasciato l'attestazione) o di disporre verifiche incidentali sulla veridicità del documento prima di ritenere inattendibile la prova fornita dalla parte.
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