Cassazione Penale, Sentenza n. 8579/2025 del 03/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per bancarotta societaria fraudolenta patrimoniale relativa alla Atlantis S.r.l. Il ricorrente contestava: 1) vizio di motivazione e mancata valutazione delle dichiarazioni testimoniali ritenute a discarico (Mura, curatore fallimentare, Cabiddu, Fiorino); 2) omessa valutazione o travisamento di prove decisive (una lettera, documenti e alcune email rinvenute nel computer di Ruta), nonché contestazione della genuinità e pertinenza delle email; 3) errore di diritto sul requisito del dolo per il concorrente 'extraneus', sostenendo che il contributo doveva essere determinante e che non bastava la mera conoscenza dell'operazione; 4) disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ad altri concorrenti e difetto di motivazione nella determinazione della pena; 5) vizio di motivazione circa il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittime le valutazioni di merito operate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello: le deposizioni ritenute inattendibili erano già motivate nel primo grado e la Corte d'Appello ha adottato coerenti criteri di valutazione; le email e i documenti estratti dal computer di Ruta sono stati correttamente valutati come idonei a provare il ruolo di Castello nell'operazione distrattiva; il ruolo di Castello è stato qualificato come contributo morale e materiale (agevolazione) idoneo a configurare il concorso come 'extraneus'; il dolo richiesto per la bancarotta patrimoniale è di natura generica e si concreta nella consapevolezza e volontà di contribuire a un'operazione idonea a pregiudicare i creditori, senza necessità della conoscenza dello stato di dissesto; la determinazione della pena è stata ritenuta congrua e adeguatamente motivata, così come la scelta di ritenere equivalenti le circostanze attenuanti e aggravanti. Confermata la condanna e la pena ridotta a tre anni di reclusione per il rito abbreviato.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso; la Corte osserva che i motivi sono stati enunciati nei limiti richiesti e non consentono nuova valutazione di merito.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione sulla trasmissione degli atti alla Corte di cassazione; la Corte precisa che l'omessa/incompleta trasmissione non comporta nullità e grava sull'ordinaria diligenza del difensore l'onere di integrare gli atti.
Norma procedurale sulla trattazione del ricorso con intervento delle parti; richiamata in relazione alle modifiche normative (d.lgs. n.150/2022) che hanno disciplinato il procedimento.
Richiamato per la disciplina del processo penale e per l'operatività dell'art. 611 cod. proc. pen. nel procedimento in esame.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte rileva che la motivazione sulla dosimetria ha richiamato gli elementi previsti dall'art.133 (gravità, precedente penale, capacità a delinquere, assenza di iniziative risarcitorie).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina librettamente la valutazione delle prove di merito: le critiche che chiedono una diversa valutazione delle testimonianze o della persuasività di documenti sono inammissibili salvo che emerga manifesta illogicità o travisamento sostenuto con allegazione puntuale degli atti.
- Le email e i documenti estratti da computer o account di un soggetto coinvolto possono costituire prova valida se la loro origine e congruità sono motivate dal giudice di merito; l'allegazione astratta di manipolazione non è sufficiente in cassazione senza prova o elementi concreti.
- Per il concorrente 'extraneus' nella bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario provare la conoscenza specifica dello stato di dissesto: è sufficiente la consapevolezza e la volontà di contribuire a un'operazione idonea a depauperare il patrimonio della società e a mettere in pericolo gli interessi dei creditori (dolo generico).
- La dosimetria della pena è largamente discrezionale in sede di merito; differenze di trattamento tra coimputati non costituiscono di per sé vizio se motivate da elementi personali e processuali distinti (precedenti, ruolo, responsabilità, comportamento processuale).
- Il difensore che deduca travisamento o inesattezza dei fatti in sede di cassazione deve allegare specificamente gli atti o i testi contestati (es. trascrizioni integrali di dichiarazioni o documenti) per permettere al giudice di legittimità di verificare l'effettiva incidenza sulla motivazione impugnata.
- La scelta di ritenere equivalenti circostanze aggravanti e attenuanti è una valutazione di merito e può essere sindacata in cassazione solo se sorretta da manifesta illogicità o arbitrarietà.
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