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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30566/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cariello, all'epoca sindaco di Eboli, è stato imputato e condannato per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) perché avrebbe concordato con il dirigente Sorrentino di favorire due candidati in un concorso (anticipando le domande e, se occorreva, "aggiustando" le risposte) in cambio dell'intercessione di Cariello per impedire la nomina di Salvatore Memoli a presidente di un consorzio. Il ricorso contestava, tra l'altro: l'utilizzabilità di conversazioni intercettate in un diverso procedimento (art. 270 c.p.p.); la configurabilità del reato (sostendo inoffensività o inutilità concreta della condotta); la mancata indicazione concreta delle domande da parte del pubblico ufficiale; la duplicazione dei reati (più favori = più reati); la liceità dell'uso del captatore informatico ("trojan") e la regolarità dei decreti autorizzativi; la mancata acquisizione dell'originale audio o dei "file di log". Le difese hanno sollevato questioni sia di diritto processuale (legittimità delle intercettazioni e delle copie prodotte) sia di merito (insussistenza del patto corruttivo o della rilevanza penalmente offensiva delle condotte).

La decisione

La Corte di Cassazione ha confermato l'accertamento di responsabilità penale di Cariello (la condanna per corruzione resta definitiva) e la responsabilità civile verso la parte civile. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il ricorso annullando la sentenza impugnata esclusivamente sul profilo del trattamento sanzionatorio: ha ritenuto che le condotte contestate costituiscano un unico reato (e non più plurimi reati) ai sensi dell'art. 81 c.p. e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli per la nuova determinazione della pena. Tutte le altre censure di Cariello (inesistenza del reato, inutilizzabilità delle intercettazioni, vizi dei decreti, mancanza degli originali, illegittimità dell'uso del "trojan" per ragioni temporali, ecc.) sono state rigettate come infondate o inammissibili. La Cassazione ha inoltre confermato l'obbligo di Cariello di rifondere le spese della parte civile per il presente grado.

Norme richiamate

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Divieto di utilizzare in un procedimento intercettazioni svolte per un diverso procedimento, fatto salvo il caso in cui la conversazione costituisca "corpo del reato"; la Corte chiarisce che "corpo del reato" si realizza quando la conversazione integra di per sé la fattispecie, senza necessità che ne esaurisca la consumazione temporale

  • art. 319 cod. pen.

    Delitto di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio: la promessa o l'accettazione dell'utilità può perfezionare il reato; non è necessario che l'utilità sia effettivamente conseguita né che la promessa derivi necessariamente da iniziativa del corruttore

  • art. 81 cod. pen.

    Principio sul concorso formale omogeneo: può configurarsi un unico reato anche se l'azione si esplica in più atti contestuali e diretti a un fine unitario; nel caso di specie le plurime promesse/favori relative allo stesso concorso costituiscono un'unica azione delittuosa

  • art. 6 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

    Norma che ha esteso in parte la disciplina delle intercettazioni (incluso l'uso del captatore informatico) ai delitti contro la pubblica amministrazione; la Corte rinvia alla giurisprudenza che definisce la portata temporale e applicativa della norma

  • art. 268, 267, 271 cod. proc. pen.

    Norme sulla disciplina delle autorizzazioni e della motivazione dei decreti autorizzativi per le intercettazioni: la Corte ritiene che le doglianze difensive non dimostrano vizi tali da rendere inutilizzabili le intercettazioni, e ricorda che i successivi decreti possono fondarsi su notitiae criminis emerse anche da intercettazioni anteriori

  • art. 254-bis cod. proc. pen.

    Regole sulla produzione degli atti registrati: la Corte ritiene non decisiva la mancata acquisizione in originale per le ragioni processuali e per l'assenza di contestazioni sostanziali sul contenuto delle registrazioni

  • art. 614 cod. pen.

    Riferimento ai luoghi ove è possibile eseguire intercettazioni tramite captatore informatico; la Corte richiama la giurisprudenza che regola l'utilizzabilità delle captazioni eseguite nel periodo transitorio

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma citata dalla difesa relativa alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte valuta la richiesta come inidonea e non necessaria alla luce del materiale probatorio già acquisito

  • art. 624, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'effetto di pronuncia definitiva della Corte sul giudizio di responsabilità quando il ricorso è annullato solo sul trattamento sanzionatorio: la Cassazione dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità

  • art. 592, comma 4 cod. proc. pen.

    Disposizione che obbliga il condannato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile per il grado di giudizio; la Corte conferma l'obbligo di Cariello

Massime di principio

  • Una conversazione intercettata autorizzata in un diverso procedimento può essere utilizzata se integra di per sé la fattispecie criminosa ("corpo del reato"): non è richiesto che esaurisca temporalmente la consumazione del reato
  • Nel reato di corruzione la promessa o l'accettazione dell'utilità può perfezionare il reato; non è necessaria l'effettiva riuscita dell'utilità né che la promessa sia stata iniziativa esclusiva del corruttore
  • Le contestazioni sulla legittimità delle intercettazioni (captatore informatico, motivazione dei decreti, luogo di registrazione, copie dei supporti) richiedono specificità e tempestività: censure generiche o nuove introdotte tardivamente rischiano di essere inammissibili
  • La mancata indicazione concreta del risultato (es. alterazione dell'esito di un concorso) non esclude automaticamente la rilevanza penale: la mercificazione della funzione pubblica e la strumentalizzazione dell'ufficio sono elementi sufficienti per integrare la fattispecie
  • La pluralità di favori o destinatari collegati a un medesimo patto corruttivo può costituire un'unica azione criminosa quando gli atti sono contestuali e protesi a un fine unitario; ciò incide sul regime sanzionatorio più che sulla punibilità autonoma
  • La difesa deve documentare concretamente vizi nei decreti autorizzativi o nella catena di conservazione delle prove (originali, "file di log") per ottenere l'inutilizzabilità: mere asserzioni o richieste istruttorie non consentite in sede di legittimità restano in genere inefficaci

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