Cassazione Penale, Ordinanza n. 04167/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito del Tribunale di Torino resta quindi ferma, con mantenimento della condanna per il reato contestato e della pena di ammenda già irrogata.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato impugnava la sentenza del Tribunale di Torino che lo aveva condannato alla pena di euro 1.000 di ammenda per il reato contestato, chiedendo in sostanza l'assoluzione. Il ricorso, correttamente qualificato dalla Corte come appello, conteneva censure dirette a contestare l'affermazione di responsabilità, ma la Corte rileva che tali doglianze sollecitavano una rivalutazione del compendio fattuale e riproponevano questioni già esaminate e disattese dal tribunale. Con un secondo motivo veniva inoltre censurato il giudizio di bilanciamento tra circostanze, ma la Corte lo reputa infondato richiamando il principio secondo cui la scelta dell'equivalenza tra aggravanti e attenuanti è adeguatamente motivata quando il giudice la ritenga la soluzione più idonea a garantire la congruità della pena in concreto.
Norme richiamate
La sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità per il reato previsto da questa disposizione, ma la Cassazione non entra nel merito della configurabilità del fatto, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure che tendevano a una nuova valutazione dei fatti.
Il giudizio di comparazione tra circostanze è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e risulta sufficientemente motivato quando venga scelta l'equivalenza, ritenuta più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o di violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- È inammissibile la riproposizione di motivi già affrontati e disattesi dal giudice di merito quando il ricorso non evidenzi specifici profili di illogicità o di illegittimità della decisione impugnata.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze è adeguatamente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale, scelga l'equivalenza anziché la prevalenza delle attenuanti, ritenendo tale soluzione più idonea a commisurare la pena in concreto in modo proporzionato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'imputato resta condannato alle spese processuali e può essere tenuto anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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