Cassazione Civile, Ordinanza n. 19395/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di 320.000 euro, quale corrispettivo della cessione di una quota indivisa del 37% della comproprietà di un'opera d'arte. Nel giudizio di opposizione, la parte ingiunta ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento e, in via riconvenzionale, la condanna dell'altra parte al pagamento di una penale contrattuale. Nel corso del giudizio, la stessa parte opponente ha poi dedotto che il debito azionato in monitorio si era estinto per compensazione legale, in forza di un credito vantato verso l'opposto e cedutole da un terzo, sopravvenuto dopo le preclusioni assertive e istruttorie. Il Tribunale ha ritenuto operante la compensazione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando al pagamento del solo residuo, dopo compensazione con il credito ceduto. La Corte d'appello ha confermato, ritenendo tempestiva e rilevante l'eccezione di compensazione, nonché irrilevante la mancata notifica della cessione ai fini dell'opponibilità in compensazione e sufficientemente certo e liquido il credito ceduto. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c. e delle norme processuali sulle preclusioni, sostenendo che l'eccezione di compensazione era tardiva e che, in presenza di fatto costitutivo sopravvenuto, era necessaria una motivata rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.; con il secondo motivo ha dedotto violazione del contraddittorio, del diritto di difesa e dell'art. 112 c.p.c. per il mancato accoglimento della richiesta di rimessione in istruttoria e per omessa pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati, ritenendo fondata la censura sulla tardiva introduzione del fatto costitutivo dell'eccezione di compensazione e sulla mancata considerazione della necessità di una rimessione in termini per fatti sopravvenuti. Ha rilevato che, nel rito applicabile ratione temporis, le preclusioni assertive e istruttorie impedivano di introdurre tardivamente l'eccezione di compensazione fondata sulla cessione del credito sopravvenuta, salvo apposita e motivata rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
richiamato quale norma sulla compensazione, rispetto alla quale è stata censurata l'applicazione nel caso concreto.
considerato nella disciplina della compensazione legale; la Corte ne valorizza il presupposto processuale della tempestiva deduzione del fatto costitutivo dell'eccezione.
richiamato in relazione ai requisiti e agli effetti della compensazione, la cui applicazione è stata contestata dal ricorrente.
indicato come istituto necessario per consentire la considerazione di un fatto sopravvenuto idoneo a fondare un'eccezione ormai preclusa, in presenza di causa non imputabile.
evocati per affermare che, nel rito applicabile ratione temporis, le preclusioni assertive e istruttorie impongono la deduzione tempestiva delle eccezioni in senso stretto.
richiamato come norma sostituita, dopo la riforma del 2009, dall'art. 153, comma 2, c.p.c. in tema di rimessione in termini.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale.
art. 24 Cost.
richiamato nel secondo motivo quale parametro del diritto di difesa e del contraddittorio.
richiamato per dedurre il vizio di omessa pronuncia.
citato nella memoria del ricorrente a sostegno della richiesta sulle spese.
artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.
richiamati nella memoria per la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di conferma della decisione.
Massime di principio
- L'eccezione di compensazione, quando fondata su un fatto costitutivo sopravvenuto rispetto alle preclusioni processuali, non può essere utilmente presa in considerazione senza una motivata rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti.
- Nel rito ordinario applicabile ratione temporis, le eccezioni in senso stretto devono essere dedotte entro i termini di costituzione e di trattazione; la sopravvenienza del titolo su cui si fonda l'eccezione non elide di per sé il regime delle preclusioni.
- La semplice affermazione della tempestività dell'eccezione o della sua rilevanza non basta se il giudice non verifica espressamente la necessità di rimettere la parte in termini per consentire la deduzione del fatto sopravvenuto.
- Quando il motivo di ricorso investe la corretta applicazione delle preclusioni processuali e tale censura è accolta, restano assorbite le ulteriori doglianze che presuppongono la validità della decisione cassata.
- Il giudizio di rinvio deve essere svolto da un giudice in diversa composizione, che provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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