Cassazione Civile, Ordinanza n. 34623/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava la domanda di riconoscimento del beneficio contributivo previsto per l'esposizione all'amianto. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della pretesa, ritenendo decisiva la mancata allegazione, da parte del lavoratore, delle circostanze di fatto idonee a dimostrare un'esposizione qualificata all'amianto per oltre dieci anni. Aveva inoltre osservato che non era sufficiente fare riferimento ad un diverso giudizio relativo a un altro dipendente della stessa azienda, con mansioni non assimilabili. Nel ricorso per cassazione il lavoratore articolava tre motivi: con il primo denunciava, in via generica, violazione di legge, contestando la ritenuta improponibilità della domanda per difetto della domanda amministrativa; con il secondo censurava la presunta tardività della domanda amministrativa, rubricando anche un omesso esame di fatto decisivo; con il terzo deduceva nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., assumendo che la Corte avesse deciso su una questione rilevata d'ufficio senza previa instaurazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, fondata non già sulla sola improponibilità o sulla tardività della domanda amministrativa, ma sulla carenza di allegazione dei fatti costitutivi dell'esposizione qualificata all'amianto. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che l'art. 101, comma 2, c.p.c. riguarda solo la rilevazione d'ufficio di circostanze che introducano sviluppi inattesi della lite, non anche la verifica degli elementi essenziali del ricorso richiesti a pena di nullità, quali la causa petendi, già desumibili dalla documentazione in atti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
norma posta a fondamento della domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto; la Corte non entra nel merito dei presupposti sostanziali, perché il rigetto dipende dalla carenza di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
richiamato dalla Corte d'appello come possibile ostacolo, ove si fosse considerata la domanda amministrativa prodotta tardivamente in appello.
norma sul procedimento camerale utilizzata per la trattazione del ricorso con proposta del relatore comunicata alle parti.
invocato dal ricorrente per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
secondo la Corte, opera solo per la rilevazione d'ufficio di circostanze che modificano il quadro fattuale e determinano sviluppi inattesi della lite; non si applica alla verifica degli elementi essenziali del ricorso già desumibili dagli atti.
richiamato in relazione agli elementi essenziali del ricorso introduttivo richiesti a pena di nullità, tra cui la causa petendi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
norma applicata per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma attaccano un diverso fondamento logico-giuridico non decisivo.
- In una domanda per prestazioni o benefici previdenziali, il ricorrente deve allegare in modo specifico i fatti costitutivi del diritto, inclusi gli elementi fattuali dell'attività lavorativa e dell'esposizione rilevante; il mero richiamo generico ad altri giudizi o a situazioni di terzi non è sufficiente.
- La verifica dell'esistenza degli elementi essenziali del ricorso introduttivo, quando essi emergano già dagli atti, non integra una questione nuova soggetta al contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., perché non introduce uno sviluppo inatteso della lite.
- La nullità per difetto di contraddittorio su questione rilevata d'ufficio richiede che il giudice abbia posto a base della decisione un fatto o profilo nuovo, non anticipato dalle parti; non ricorre quando il giudice apprezza la completezza delle allegazioni necessarie a fondare la domanda.
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