Cassazione Penale, Sentenza n. 35792/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Catanzaro (riesame) relativa ai reati di estorsione pluriaggravata e violenza privata pluriaggravata (con riferimento anche al metodo mafioso e all'art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente deduceva: carenza e vizio di motivazione (riproduzione passiva dell'ordinanza di primo grado), mancata configurabilità dell'estorsione "contrattuale" perché l'assunzione sarebbe derivata da una clausola del contratto di affitto di azienda (nessuna ingerenza negoziale del direttore Manzoni Miranda); improprietà della qualificazione delle minacce e del ruolo di promotore delle stesse; assenza dei presupposti per l'aggravante mafiosa e per l'aggravante teleologica (nessun nesso tra violenza privata e precedente estorsione); erronea valutazione delle esigenze cautelari (contestazione della persistenza del pericolo di reiterazione e della rilevanza del vincolo con la consorteria mafiosa).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondate le valutazioni del Tribunale di Catanzaro: esistono gravi indizi che le pressioni esercitate da Muggeri (direttamente e tramite terzi) abbiano condizionato la libertà negoziale della persona offesa, integrando l'estorsione contrattuale; il contesto minaccioso e i riferimenti alla "calabrese" e alle "regole in Calabria", unitamente alla nota vicinanza dei soggetti alla consorteria Accorinti/Mancuso, giustificano l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso e dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3 c.p.; il nesso teleologico tra violenza privata ed estorsione è correttamente valutato; le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e gravità indiziaria) permangono e non sono state efficacemente contrastate da elementi specifici posti a fondamento della richiesta di attenuazione della misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato come premessa normativa nelle doglianze del ricorrente; non oggetto di autonoma interpretazione decisoria nel testo
art. 629, comma secondo cod. pen.
Citato nelle censure difensive; la Corte non ha ritenuto fondata la prospettazione difensiva con riferimento alla disciplina richiamata
art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen.
Interpretato come aggravante applicabile quando l'estorsione si svolge in un contesto con stretti riferimenti e contiguità a consorterie mafiose; la presenza di riferimenti intimidatori al mondo mafioso e la notorietà della consorteria Accorinti/Mancuso sono ritenuti idonei a giustificare l'aggravante
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle deduzioni sulla motivazione; la Corte non ha accolto la censura di violazione di tale norma relativa alla motivazione del provvedimento
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la condotta fosse legittima; la Corte ha ritenuto irrilevante tale prospettazione alla luce delle evidenze che indicano condizionamento della libertà negoziale
Richiamato nella critica difensiva sulla valutazione del contesto mafioso vs. mera questione lavorativa; la Corte ha ritenuto fondata la qualificazione del contesto come connotato da elementi intimidatori riconducibili al metodo mafioso
art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen.
Aggravante della condotta per il nesso teleologico tra reati: il ricorrente ha contestato l'applicazione, ma la Corte ha dichiarato la deduzione inammissibile in questa sede se riferita solo ad aggravante non incidente sui limiti cautelari
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
La Corte ha valorizzato la presunzione contenuta in tale norma (a favore della permanenza delle esigenze cautelari) ritenendo che il ricorrente non abbia fornito elementi idonei a superarla
Richiamata nella contestazione originaria come riferimento alla natura mafiosa delle attività; la Corte ha confermato la rilevanza del contesto mafioso ai fini dell'aggravamento, sulla base degli elementi fattuali ricostruiti
Massime di principio
- L'estorsione "contrattuale" sussiste quando le pressioni o le minacce condizionano la libertà negoziale della vittima, anche se esiste un accordo contrattuale di massima: la mera previsione di una quota di personale non esclude l'estorsione se specifiche pressioni hanno orientato la scelta degli assunti
- Il metodo mafioso può essere riconosciuto anche in assenza di una contestazione formale di un'organizzazione operante nel luogo specifico, quando il contesto, le interlocuzioni e i richiami intimidatori evocano la forza di una consorteria conosciuta e temuta dalle vittime
- L'uso di intermediari o la veicolazione indiretta delle minacce non esclude la responsabilità dell'autore: minacce dirette o indirette che producono condizionamento negoziale sono rilevanti per l'estorsione
- Le censure sulla motivazione dell'ordinanza di riesame richiedono contestazioni specifiche e circostanziate: deduzioni generiche sulla mera riproduzione del provvedimento di primo grado sono, di regola, inidonee
- La presunzione ai fini delle misure cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. pesa sul ricorrente che intenda dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari: servono elementi concreti e specifici per superarla
- Le deduzioni che attengono esclusivamente all'aggravante (che non incidono sui limiti edittali o sulla custodia cautelare) possono essere inammissibili nel rito cautelare se non idonee a modificare i presupposti della misura
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