Cassazione Civile, Ordinanza n. 33173/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un ex dipendente di uno stabilimento industriale ha agito per ottenere dall'ente previdenziale il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva previsto dalla legge per l'esposizione ultradecennale all'amianto durante il rapporto di lavoro. In primo grado la domanda era stata accolta, ritenendo che il diritto non fosse prescritto perché il termine decennale decorreva dalla domanda presentata all'INAIL per l'accertamento dell'esposizione. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione e ha respinto la domanda, ritenendo che il diritto si prescrivesse in dieci anni dal pensionamento, considerato come momento ultimo in cui il diritto poteva essere fatto valere. Il ricorrente ha impugnato tale sentenza con due motivi: ha denunciato la violazione degli artt. 2934-2935 c.c. per avere la Corte territoriale fatto decorrere la prescrizione automaticamente dalla cessazione del rapporto/pensionamento senza accertare in concreto la consapevolezza o conoscibilità dell'esposizione; ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per aver desunto in modo presuntivo e non sorretto da indizi gravi, precisi e concordanti la consapevolezza dell'esposizione dal solo fatto del pensionamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame del punto decisivo: individuare in concreto il momento in cui l'interessato abbia avuto, o potesse avere, consapevolezza dell'esposizione qualificata all'amianto, momento da cui decorre la prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione contributiva. La Corte ha quindi escluso che il pensionamento, di per sé solo, possa essere assunto come dies a quo automatico della prescrizione.
Norme richiamate
violazione e falsa applicazione di legge
è richiamato come vizio dedotto in cassazione per censurare l'erronea applicazione delle norme sulla prescrizione e sulle presunzioni
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; non può essere ancorata in modo automatico al solo pensionamento, occorrendo accertare la consapevolezza o conoscibilità dell'esposizione
le presunzioni semplici richiedono fatti noti idonei a fondare, secondo gravità, precisione e concordanza, il fatto ignoto della consapevolezza; il solo pensionamento non basta
art. 13, co. 8, L. n. 257/1992
il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione ed è assoggettato a prescrizione decennale dalla conoscenza o conoscibilità dell'esposizione
è la norma che impone di individuare la decorrenza della prescrizione nel momento in cui il diritto può essere esercitato, da accertare in concreto alla luce della consapevolezza dell'esposizione
Cass. sez. un. 9219/2003
è richiamata per ribadire l'autonomia del beneficio contributivo rispetto al diritto a pensione
Cass. n. 2856/2017
il beneficio sorge in conseguenza del fatto dell'esposizione ad amianto e ha natura in qualche misura risarcitoria
Cass. n. 2351/2015
conferma che la prescrizione decorre dalla conoscenza o conoscibilità dell'esposizione oltre soglia
Cass. n. 26935/2018
ribadisce la prescrizione decennale con decorrenza dalla conoscenza o conoscibilità del fatto esposizione
Cass. n. 25779/2023
la consapevolezza o conoscibilità dell'esposizione sono presupposti indispensabili per individuare il termine iniziale della prescrizione
Cass. n. 4898/2024
conferma la necessità di un accertamento concreto del momento di acquisizione della consapevolezza
art. 13, co. 8, L. n. 257/1992
diritto soggetto a prescrizione decennale dalla conoscenza o conoscibilità dell'esposizione
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è autonomo rispetto al diritto a pensione e, proprio per questa autonomia, si prescrive in dieci anni dal momento in cui l'interessato abbia avuto o potuto avere conoscenza dell'esposizione oltre soglia.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione non è sufficiente il mero dato oggettivo della cessazione del rapporto di lavoro o del pensionamento: il giudice deve accertare in concreto la consapevolezza o conoscibilità dell'esposizione qualificata.
- La consapevolezza dell'esposizione non può essere desunta automaticamente da un fatto storico neutro come il pensionamento, in assenza di elementi probatori o presuntivi gravi, precisi e concordanti.
- Quando la decorrenza della prescrizione dipende da un fatto interno o psicologico dell'avente diritto, il relativo accertamento deve essere puntuale e non può fondarsi su inferenze astratte sganciate dal materiale istruttorio.
- La data di presentazione di una domanda amministrativa o di certificazione può essere un indice della conoscenza dell'esposizione, ma non sostituisce l'accertamento del momento in cui tale conoscenza è insorta o era esigibile.
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