Cassazione Civile, Sentenza n. 3069/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, il risarcimento per la abusiva reiterazione di contratti a termine (cd. danno comunitario) e il pagamento di un corrispettivo per la permanente disponibilità a prestare attività lavorativa nell'arco dell'anno. La Corte d'Appello aveva rigettato le domande ritenendo i contratti nulli per mancanza della forma scritta richiesta per i contratti della pubblica amministrazione e, sulla base di tale nullità, aveva escluso l'applicabilità dell'agevolazione probatoria e della misura forfettaria del danno prevista dall'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione della Direttiva Europea 1999/70/CE e delle norme interne di attuazione; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 36 Cost. in relazione all'art. 2094 c.c. per mancato riconoscimento del corrispettivo per la disponibilità continuativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che la tutela prevista dalla normativa europea (Direttiva 1999/70/CE e Accordo quadro allegato) e la conseguente agevolazione probatoria sul piano del risarcimento (art. 32, comma 5, legge n. 183/2010) non vengono meno solo perché i contratti risultino nulli per mancanza della forma scritta richiesta per i contratti con la pubblica amministrazione. In sostanza, la nullità formale non può precludere la tutela antidiscriminatoria/antiabusiva voluta dal diritto dell'Unione: la reiterata utilizzazione del lavoratore senza contratto scritto può comunque integrare un'illegittima reiterazione di rapporti a termine e dar luogo al riconoscimento del danno comunitario con agevolazione probatoria. Il secondo motivo (art. 36 Cost. e art. 2094 c.c.) è stato ritenuto infondato: non sussisteva un diritto automatico a un corrispettivo per mera disponibilità non previsto dal contratto collettivo applicabile. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, per nuovo esame e decisione anche sulle spese.
Norme richiamate
Direttiva 1999/70/CE e Accordo quadro allegato
La Corte interpreta la direttiva e l'accordo quadro nel senso che si applicano anche ai contratti stipulati con la pubblica amministrazione e impongono tutela contro l'abuso derivante dalla reiterazione di contratti a termine; tale tutela non può essere elusa dalla nullità formale dei contratti.
art. 1 (sulla forma scritta per l'assunzione a termine)
La forma scritta richiesta dal d.lgs. 368/2001 risponde a esigenze antiabusive; tuttavia, la mancata osservanza di tale forma non può precludere l'applicazione delle tutele imposte dalla normativa europea in caso di reiterazione di contratti a termine.
art. 28 (ora normativa di riferimento per i contratti a termine)
Riprende/integra la disciplina nazionale dei contratti a termine; la Corte richiama la continuità della tutela anche dopo le modifiche normative.
legge regionale Sicilia n. 16/1996
Definisce l'elenco speciale dei lavoratori forestali e i contingenti con garanzia di un numero minimo di giornate; questi rapporti sono riconosciuti come rapporti a termine nonostante la loro struttura particolare.
r.d. n. 2440/1923
Predispone la forma scritta per i contratti della pubblica amministrazione; la Corte osserva che la violazione di questa forma, pur essendo una nullità formale, non può azzerare le tutele antiabusive di rango eurounitario.
Prevede l'indennità forfettaria (da 2,5 a 12 mensilità) quale tutela in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego: la Corte conferma l'applicabilità dell'agevolazione probatoria anche se i contratti sono nulli per mancanza di forma scritta.
art. 2126 c.c.; art. 2094 c.c.
L'art. 2126 c.c. disciplina il diritto al corrispettivo per le prestazioni eseguite in caso di contratto nullo; la Corte territoriale vi aveva fatto riferimento per negare la conversione e il danno comunitario. L'art. 2094 c.c. è richiamato rispetto alla natura subordinata del rapporto e al ragionamento sul compenso per disponibilità (che la Cassazione ha ritenuto non sussistente senza base contrattuale/CCNL).
Costituzione
Il richiamo all'art. 36 Cost. è stato ritenuto inidoneo a fondare il diritto ad un compenso per mera disponibilità non previsto dal contratto collettivo; la quantificazione della retribuzione rimane ancorata alle prestazioni effettivamente erogate.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma richiamata come criterio di denunciata violazione di norme processuali/di diritto sostanziale nella motivazione impugnata.
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. S.U. n. 5072/2016 e altri precedenti (es. Cass. n. 24666/2016, Cass. n. 37741/2022)
La Corte si richiama al principio consolidato dalle Sezioni Unite (n. 5072/2016) secondo cui nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato la conversione in rapporto a tempo indeterminato può essere esclusa per ragioni costituzionali ma è prevista un'agevolazione probatoria per il risarcimento (danno comunitario); la Corte estende tale agevolazione anche ai casi di nullità formale dei contratti.
Massime di principio
- La tutela imposta dalla Direttiva 1999/70/CE e dall'Accordo quadro contro l'abuso derivante dalla reiterazione di contratti a termine si applica anche ai rapporti instaurati con la pubblica amministrazione; pertanto la sussistenza di una nullità formale del contratto per mancanza di forma scritta non impedisce l'accertamento di un'illegittima reiterazione e il riconoscimento del danno comunitario.
- In presenza di reiterati incarichi a termine senza contratto scritto, il lavoratore può beneficiare dell'agevolazione probatoria prevista dall'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 (indennità forfettaria) senza dover provare nel dettaglio il danno e il nesso causale, salvo che provi un danno maggiore.
- La conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato può essere preclusa per ragioni proprie del pubblico impiego (es. obbligo di concorso), ma ciò non esclude in via automatica il diritto a misure risarcitorie adeguate a garantire l'effettività della tutela europea.
- La nullità del contratto per difetto di forma (artt. 16-17 r.d. 2440/1923) non deve essere utilizzata dalla pubblica amministrazione per sottrarsi alle conseguenze della violazione delle regole antiabusive; la responsabilità principale per la correttezza della forma e della legittimità contrattuale grava sull'ente pubblico datore di lavoro.
- Se si reclama un corrispettivo per disponibilità continuativa, è necessario verificare se tale voce sia prevista da norme contrattuali o collettive applicabili; la Corte non riconosce di regola un compenso ex art. 36 Cost. in assenza di previsione contrattuale o prova della prestazione aggiuntiva.
- In giudizio il litigante che invoca la tutela agevolata (danno comunitario) dovrà dimostrare la reiterazione di rapporti a termine in contrasto con le regole antiabusive; una volta provata tale reiterazione, opera l'agevolazione probatoria per la quantificazione del risarcimento forfettario.
- Nei casi simili, è utile proporre alternativamente domanda di conversione e domanda risarcitoria, perché la conversione può essere impedita da specificità del pubblico impiego mentre la tutela risarcitoria rimane praticabile e spesso più efficace per realizzare l'effettività del diritto.
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