Cassazione Civile, Sentenza n. 2872/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma (sezione di rinvio, sent. n. 2270/2022) con cui era stato rigettato l'appello del lavoratore avverso la sentenza del Tribunale di Roma e ordinata la restituzione di somme all'Azienda. La controversia riguarda la legittimità del recesso dal rapporto dirigenziale a tempo determinato intimato dall'Azienda (recesso del 17 ottobre 2006) connesso a due addebiti: 1) aver creato una situazione di incompatibilità ambientale e 2) aver assunto la carica di amministratore unico della società GVMED s.r.l., in violazione dell'obbligo di esclusività previsto dal contratto (art. 3), con palese conflitto di interessi perché la UOC diretta dal Di Virgilio era committente di appalti e forniture in materia di apparecchiature elettromedicali. Proceduralmente: la Corte d'Appello aveva in precedenza dichiarato illegittimo il recesso (sent. n. 4186/2014), la Cassazione con sent. n. 32258/2019 aveva cassato con rinvio per carenza di accertamento sulla natura della responsabilità contestata e su alcune questioni procedurali; in sede di rinvio la Corte d'Appello ha valutato le prove e ha ritenuto gli addebiti fondati come riconducibili all'ambito disciplinare e non meramente al mancato raggiungimento di obiettivi dirigenziali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Di Virgilio. Ha ritenuto infondati i quattro motivi di ricorso: il primo motivo (presunta errata delimitazione del giudizio di rinvio) è stato respinto perché la Corte territoriale ha effettivamente accertato la natura disciplinare degli addebiti come richiesto dalla sentenza di annullamento; gli altri motivi, che lamentavano travisamento e omesso esame delle prove e tardività della contestazione, sono stati dichiarati inammissibili in quanto attengono alla valutazione di fatto riservata al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi motivazionali estremi, non riscontrati. La Corte ha quindi confermato la valutazione di fatto sulla sussistenza dell'incompatibilità e del conflitto di interesse (assunzione della carica di amministratore in costanza del rapporto, avocazione di competenze e rapporti con tecnico socio della società), ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali 15% e accessori di legge. Il ricorso è stato dunque respinto e le statuizioni economiche e di restituzione confermate dalla decisione di merito.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
Utilizzato per censurare presunte violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ricorda che l'art. 360 n.3 non consente il riesame della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e che l'art.360 n.5 riguarda l'omesso esame di fatti decisivi in senso storico-naturalistico, non la divergenza sul convincimento probatorio
art. 384 cod. proc. civ.
Richiamato rispetto ai limiti del giudizio in sede di rinvio: la Corte ha valutato che la Corte d'Appello ha rispettato il limite imposto dalla cassazione, accertando la natura della responsabilità contestata
art. 115 e art. 116 cod. proc. civ.
Riflessi sul principio di libera valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione dell'attendibilità testimoniale e delle risultanze probatorie è di pertinenza del giudice del merito e sindacabile in Cassazione solo nei limiti stabiliti dalla legge
art. 3 del contratto di lavoro
Clausola contrattuale che imponeva l'impegno a tempo pieno e con esclusiva verso l'Azienda, interpretata dalla Corte come vincolo violato dall'assunzione della carica di amministratore nella società GVMED, fattore decisivo per il conflitto di interessi e la lesione del vincolo fiduciario
art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione alle formalità per il versamento e alla liquidazione delle spese di giudizio
Giurisprudenza: Cass. n. 32258/2019
Sentenza di annullamento con rinvio che aveva evidenziato l'omissione, da parte della Corte territoriale, di un accertamento sulla natura della responsabilità (dirigenziale vs disciplinare) e aveva censurato la possibilità che il Comitato dei Garanti incidesse sui termini procedimentali; in sede di rinvio la Corte d'Appello ha provveduto a valutare la natura degli addebiti
Giurisprudenza: Sezioni Unite Cass. n. 24148/2013 e altri precedenti (S.U. 19881/2014, 8053/2014)
Riferimenti giurisprudenziali richiamati per affermare l'assenza di incompatibilità dei magistrati che hanno partecipato al precedente giudizio e per delimitare la nozione di vizio di motivazione rilevante in Cassazione
Massime di principio
- In ambito di cassazione non è consentito un riesame libero delle risultanze probatorie: le critiche alla valutazione delle prove sono inammissibili, salvo che emergano vizi di motivazione gravi e formali riconducibili alla legge
- Quando la Cassazione annulla con rinvio per mancato accertamento della natura della responsabilità (dirigenziale vs disciplinare), il giudice di merito in sede di rinvio deve compiere l'accertamento richiesto, valutando se gli addebiti attengono alla correttezza dell'adempimento (ambito disciplinare) o al raggiungimento degli obiettivi dirigenziali
- L'assunzione di incarichi esterni che violano clausole contrattuali di esclusività e che creano situazioni di conflitto di interessi possono integrare perdita del vincolo fiduciario e giustificare sanzioni o misure di recesso per i dirigenti pubblici
- Le doglianze processuali relative alla tardività della contestazione o al travisamento probatorio devono essere prospettate con chiari elementi fattuali: in mancanza, esse restano valutazioni di merito non sindacabili in cassazione
- Le disposizioni regolamentari o il parere di organi interni (es. Comitato dei Garanti) possono rilevare solo in quanto incidono sulla natura della responsabilità o sulle modalità procedurali, ma la mancata formulazione del parere non invalida automaticamente la sanzione se gli addebiti non sono ricollegabili alla responsabilità dirigenziale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 30 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2833/2024 del 30/01/2024
- Sentenza lavoro · 1 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2998/2024 del 01/02/2024
- Sentenza lavoro · 1 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2992/2024 del 01/02/2024
- Sentenza lavoro · 2 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3155/2024 del 02/02/2024
- Sentenza lavoro · 2 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3069/2024 del 02/02/2024
- Sentenza lavoro · 26 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2488/2024 del 26/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →