Cassazione Civile, Sentenza n. 3155/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva rigettato la sua domanda di conversione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato, il risarcimento per abusiva reiterazione di contratti a termine e il pagamento di un corrispettivo per la permanente disponibilità a prestare attività lavorativa. In particolare il primo motivo denunciava la violazione della Direttiva 1999/70/CE e il mancato riconoscimento dell'agevolazione probatoria (danno comunitario ai sensi dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010) in presenza di reiterati rapporti a termine conclusi senza forma scritta; il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 36 Cost. in relazione all'art. 2094 c.c. per la mancata retribuzione della disponibilità annuale a prestare la prestazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la tutela agevolata (esonero dall'onere di provare il danno e il nesso causale nella misura prevista dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010) spettante per l’abusiva reiterazione di rapporti a termine non viene meno quando i contratti risultino nulli per mancata forma scritta. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Caltanissetta in diversa composizione per decidere anche sulle spese, impartendo il principio di diritto. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e quindi respinto. Inoltre è stato disposto che non sussiste l'obbligo, per il ricorrente, del versamento aggiuntivo del contributo unificato.
Norme richiamate
Direttiva 1999/70/CE
La direttiva e l'accordo quadro ad essa allegato si applicano anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con le amministrazioni pubbliche; la finalità anti-abuso impone una tutela effettiva anche quando i contratti siano formalmente viziati.
d.lgs. n. 368/2001
La forma scritta richiesta per la pattuizione del termine è strumento interno anti-abuso, ma la sua inosservanza non può negare automaticamente l'agevolazione probatoria prevista per il risarcimento del danno comunitario.
d.lgs. n. 81/2015
art. 19; art. 28 (corrispondente all'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010)
Rappresenta la disciplina attuale del lavoro a termine; l'art. 28 (ex art. 32/2010) regola la quantificazione forfettaria del 'danno comunitario' in mancanza di stabilizzazione, applicabile anche nel pubblico impiego nelle misure indicate.
Legge n. 183/2010
Prevede l'agevolazione probatoria e la misura forfettaria del risarcimento (2,5-12 mensilità) per l'abusiva reiterazione di contratti a termine; detta disciplina è coerente con l'esigenza di effettività della tutela derivante dalla direttiva UE e applicabile anche se i contratti sono nulli per forma.
r.d. n. 2440/1923
Predispone la forma scritta per i contratti con la pubblica amministrazione; la violazione di tali norme non può, secondo la Corte, escludere la tutela agevolata prevista per i lavoratori precari.
Legge Regionale Sicilia n. 16/1996
Istituisce l'elenco speciale dei lavoratori forestali e disciplina i contingenti (tempo indeterminato e contingenti con garanzia di un numero minimo di giornate); i lavoratori nei contingenti con garanzia di giornate sono considerati a tempo determinato.
Legge Regionale Sicilia n. 14/2006
Ha introdotto l'art. 45-ter nella LR 16/1996; contesto normativo regionale da cui derivano i rapporti di lavoro del ricorrente.
Codice Civile
Disciplina il diritto al corrispettivo delle prestazioni eseguite in caso di invalidità del contratto; richiamato dalla Corte d'appello ma non ritenuto idoneo a escludere l'agevolazione probatoria derivante dall'ordinamento UE.
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 36; art. 97, comma 4
Art. 36 (diritto ad una retribuzione proporzionata) è invocato dal ricorrente ma la Corte lo ha ritenuto non violato relativamente alla richiesta di corrispettivo per mera disponibilità. Art. 97 comma 4 (accesso agli impieghi pubblici mediante concorso) giustifica l'impossibilità di trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato nel pubblico impiego, spiegando l'adeguatezza della tutela risarcitoria alternativa.
Massime di principio
- La tutela eurounitaria contro l'abuso di reiterazione di contratti a termine si applica anche ai rapporti con la pubblica amministrazione e non può essere negata per il solo fatto che i contratti sono nulli per mancanza di forma scritta.
- La mancata pattuizione per iscritto di contratti a termine costituisce una violazione imputabile al datore di lavoro e non può privare il lavoratore della facilitazione probatoria prevista per il risarcimento del danno comunitario.
- Nei casi di pubblico impiego contrattualizzato, la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato può essere limitata dai vincoli dell'accesso per concorso; la tutela effettiva può rendersi tramite un'indennità forfettaria secondo i criteri legislativi (art. 32 L. 183/2010 o corrispondente art. 28 d.lgs. 81/2015).
- Il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del rapporto con l'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e, se ravvisa abusiva reiterazione, applicare le misure di tutela previste dall'ordinamento interno anche se sussistono vizi formali del contratto.
- La disposizione formale interna (es. artt. 16-17 r.d. 2440/1923) volta a disciplinare i contratti pubblici non deve diventare mezzo per eludere la protezione minima imposta dal diritto UE ai lavoratori precari.
- La richiesta di corrispettivi non previsti dal contratto collettivo (es. compenso per mera disponibilità) richiede una base contrattuale o normativa: in assenza di tale previsione la dedotta violazione dell'art. 36 Cost. è difficilmente accoglibile.
- In giudizio la Corte ordinerà, se necessario, la valutazione del danno e della misura dell'indennità secondo i criteri legislativi applicabili, alleggerendo l'onere probatorio del lavoratore relativamente al danno da reiterazione abusiva.
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