Cassazione Civile, Sentenza n. 2992/2024 del 01/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine con la Regione Sicilia e il pagamento di un'indennità per la permanente disponibilità a prestare presta zione lavorativa nell'arco dell'anno. La Corte d'Appello aveva escluso la tutela agevolata (cd. "danno comunitario" ai sensi dell'art. 32, c. 5, L. n. 183/2010) ritenendo i contratti nulli per mancanza della forma scritta e, di conseguenza, non configurabile la conversione in rapporto a tempo indeterminato né l'agevolazione probatoria basata sulla presunzione di danno. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione tale rifiuto; ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 36 Cost. in relazione all'art. 2094 c.c. con riferimento alla richiesta di corrispettivo per la disponibilità annuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e rimesso la causa alla Corte d'Appello di Caltanissetta in diversa composizione, stabilendo il principio di diritto secondo cui la tutela agevolata del lavoratore (l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura prevista dall'art. 32, c. 5, L. n. 183/2010) si applica anche quando i contratti a termine siano nulli per mancanza della forma scritta (artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923), poiché la violazione della forma scritta integra elusione delle norme antiabusive attuate dalla Direttiva 1999/70/CE. Il secondo motivo (riguardante la presunta violazione dell'art. 36 Cost.) è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha altresì disposto che la Corte d'Appello di rinvio decida sulle spese e ha dato indicazioni sul principio di diritto da applicare.
Norme richiamate
Direttiva 1999/70/CE e Accordo Quadro allegato
La direttiva e l'accordo quadro si applicano anche ai rapporti con le amministrazioni pubbliche; mirano a prevenire abusi derivanti dalla reiterazione di contratti a termine e giustificano misure di tutela effettiva a favore dei lavoratori precari.
art. 1 (prevedeva la forma scritta per la pattuizione dell'assunzione a termine)
La disciplina nazionale sul lavoro a termine è finalizzata ad attuare la direttiva anti-abusi; l'irregolarità formale del contratto non esclude l'applicazione delle tutele antiabusive previste dal d.lgs. 368/2001.
art. 19; art. 28 (ora ricomprende criteri richiamati dall'art. 32, c.5 L.183/2010)
Norme successive che hanno raccolto e riformulato la disciplina del lavoro a termine; richiamate per il quadro normativo vigente relativo ai contratti a termine e alle agevolazioni probatorie.
Introduce l'indennità forfettaria (2,5-12 mensilità dell'ultima retribuzione) e l'agevolazione probatoria per il lavoratore in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine; la Corte ha stabilito che questa tutela si applica anche se i contratti sono nulli per mancanza di forma scritta.
R.D. n. 2440/1923
Prescrivono la forma scritta per i contratti della pubblica amministrazione; la loro violazione determina la nullità formale ma, secondo la Corte, non può precludere l'applicazione della tutela agevolata prevista per la reiterazione abusiva.
L'art. 2126 riconosce il diritto al corrispettivo delle prestazioni eseguite in caso di nullità del contratto; l'art. 2094 è richiamato dal ricorrente in relazione alla qualifica professionale (ma la Corte non ha accolto la pretesa costituzionale ad esso riferita).
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 36; art. 97, comma 4
Art. 36 invocato dal ricorrente per la retribuzione proporzionata resta inapplicato in assenza di previsione collettiva; art. 97 evoca il principio concorsuale per l'accesso al pubblico impiego, giustificando l'impossibilità di convertire automaticamente in rapporto a tempo indeterminato i rapporti pubblici a termine.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. S.U. n. 5072/2016 (richiamata); Cass. n. 24666/2016; Cass. n. 37741/2022
Precedenti che hanno affrontato l'agevolazione probatoria e il risarcimento in casi di rapporti atipici o vizi di forma; la sentenza odierna si allinea con l'orientamento delle Sezioni Unite (n. 5072/2016) sulla necessità di tutela effettiva dei lavoratori precari.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE)
causa C-22/13 Mascolo e ss.; causa C-177/10 Rosado Santana; causa C-212/04 Adeneler
La Corte di giustizia ha affermato che la direttiva 1999/70/CE si applica anche ai contratti nel settore pubblico e che occorre limitare abusi derivanti da successione di contratti a termine.
Massime di principio
- La tutela agevolata (cd. "danno comunitario") prevista dall'art. 32, c. 5, L. n. 183/2010 si applica anche quando i contratti a termine con la pubblica amministrazione sono nulli per mancanza della forma scritta: la nullità formale non esclude automaticamente l'agevolazione probatoria riconosciuta per la reiterazione abusiva.
- Nei rapporti con la pubblica amministrazione la conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato può essere preclusa per ragioni costituzionali (accesso mediante concorso), ma questo non impedisce al lavoratore di ottenere la tutela risarcitoria semplificata prevista dal diritto interno in attuazione della direttiva UE.
- La violazione della forma scritta può costituire un'ulteriore indice dell'elusione delle norme antiabusive: l'inosservanza del requisito formale può rafforzare l'argomento di reiterazione illegittima dei contratti a termine.
- In casi analoghi, il lavoratore dovrebbe focalizzare la prova sulla reiterazione e sulla continuità dell'impiego (anche se i singoli atti sono formalmente viziati), chiedendo l'applicazione dell'agevolazione probatoria per ottenere l'indennità forfettaria; resta comunque aperta la possibilità di provare un danno maggiormente grave.
- La richiesta di compensi per la 'disponibilità' permanente (indennità per chiamata continuativa) va verificata rispetto alla disciplina collettiva applicabile: se l'integrazione retributiva non è prevista dal contratto collettivo, la pretesa basata sull'art. 36 Cost. difficilmente potrà essere accolta.
- Gli enti pubblici sono i primi responsabili del rispetto delle regole formali e sostanziali nei rapporti di lavoro: la loro inosservanza non può svantaggiare la posizione probatoria del lavoratore, quando si tratta di applicare tutele ispirate al diritto europeo.
- In giudizio è strategico richiedere espressamente l'applicazione del principio di effettività della tutela derivante dall'Unione europea e documentare la ripetizione nel tempo delle assunzioni/rapporti a termine per ottenere il beneficio probatorio e l'indennità forfettaria.
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