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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2998/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine e la richiesta di un corrispettivo per la permanente disponibilità a prestare attività lavorativa a chiamata nell'arco dell'anno. Sosteneva che la mancanza della forma scritta non poteva escludere l'applicazione della tutela rafforzata prevista per la reiterazione illegittima di rapporti a termine (c.d. danno comunitario) e chiedeva altresì il riconoscimento di un'indennità per la disponibilità continuativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza della Corte d'Appello, disponendo il rinvio per nuovo esame. Il principio affermato è che, anche se i contratti a termine sono nulli per mancanza della forma scritta prevista per i contratti con la Pubblica Amministrazione (artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923), ciò non impedisce l'applicazione della tutela agevolata (esonero probatorio e indennità forfettaria di cui all'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, ora art. 28 d.lgs. n. 81/2015) in caso di abusiva reiterazione dei rapporti a termine nel pubblico impiego. La Corte ha ritenuto che la forma scritta non possa privare il lavoratore della tutela prevista dal diritto dell'Unione (Direttiva 1999/70/CE e Accordo Quadro) e che il vizio formale del contratto non debba assorbire la tutela antidiscriminatoria/antiabusiva. Il secondo motivo, relativo al riconoscimento di un corrispettivo per la disponibilità permanente, è stato invece respinto: la Corte ha ritenuto che tale indennità non risulti prevista dal contratto collettivo applicabile e che la mera disponibilità a essere chiamato nell'arco dell'anno non costituisca una prestazione aggiuntiva autonoma che implichi il diritto a retribuzione aggiuntiva ex art.36 Cost. La causa è stata rimessa alla Corte d'Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, per decidere conformemente al principio di diritto indicato e per le spese.

Norme richiamate

  • Direttiva 1999/70/CE e Accordo quadro allegato

    La tutela e le regole anti-abuso contenute nell'Accordo quadro si applicano anche ai contratti e rapporti di lavoro a termine nel settore pubblico; l'obiettivo di prevenire la reiterazione abusiva giustifica tutele effettive a favore del lavoratore anche se il contratto presenta vizi formali

  • d.lgs. n. 368/2001

    Le norme sostanziali e formali in tema di contratto a termine si applicano anche ai rapporti instaurati con pubbliche amministrazioni; l'obbligo della forma scritta ha funzione anti-abusiva ma la sua inosservanza non esclude automaticamente l'applicazione della tutela agevolata prevista per la reiterazione illecita

  • art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 (ora art. 28 d.lgs. n. 81/2015)

    art. 32, comma 5, legge n. 183/2010

    Prevede un'indennità forfettaria (tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione) quale tutela agevolata per la reiterazione abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego; la Corte conferma che tale agevolazione probatoria e risarcitoria mantiene efficacia anche se i contratti sono nulli per mancanza di forma scritta

  • artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923

    artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923

    Prescrivono la forma scritta per i contratti della pubblica amministrazione; la loro violazione rende i contratti nulli ma non può essere interpretata come ostativo all'applicazione delle tutele antidiscriminatorie previste dal diritto dell'UE in materia di lavoro a termine

  • art. 2126 c.c.

    Disciplina i casi di nullità del contratto di lavoro; la Corte d'appello aveva invocato questa norma per limitare la tutela al mero pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese, ma la Cassazione ha escluso che tale lettura possa pregiudicare l'applicazione della tutela comunitaria in caso di reiterazione

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto a una retribuzione per la disponibilità; la Corte ha ritenuto che la disciplina costituzionale non imponga un corrispettivo autonomo in assenza di previsione contrattuale per la mera disponibilità a essere chiamato

  • art. 2094 c.c.

    Norma sulla figura del prestatore di lavoro subordinato; citata in relazione alla seconda domanda (disponibilità), ma la Corte non ha ritenuto sussistente un obbligo risarcitorio ulteriore rispetto alla retribuzione delle effettive prestazioni

  • Cass. S.U. n. 5072/2016

    Giurisprudenza di riferimento che ha affermato i criteri per la tutela del lavoratore precario nel pubblico impiego; la Corte riprende e applica tale orientamento affermando l'efficacia dell'agevolazione probatoria e dell'indennità forfettaria anche in presenza di vizi formali del contratto

Massime di principio

  • Le tutele imposte dalla Direttiva 1999/70/CE e dall'Accordo Quadro si applicano anche ai rapporti a termine del settore pubblico: la qualificazione formale del contratto (es. non essere stipulato 'ai sensi' di un dato d.lgs.) non esclude automaticamente l'applicazione delle norme anti-abuso
  • La nullità del contratto di lavoro a termine per mancanza della forma scritta prevista per i contratti pubblici non osta al riconoscimento del c.d. 'danno comunitario' e all'esonero probatorio previsto per la reiterazione abusiva dei contratti a termine
  • Non è coerente con l'effettività della tutela europea fare dipendere l'accesso all'indennità forfettaria da un vizio formale imputabile al datore di lavoro: i vizi multipli del datore di lavoro non devono avere effetto pregiudizievole sulla tutela del lavoratore
  • La richiesta di corrispettivi per la mera disponibilità a essere chiamati su base annua richiede una base normativa o contrattuale; la mera previsione della possibilità di chiamata non integra di per sé una prestazione aggiuntiva retribuibile
  • In casi analoghi il giudice nazionale dovrà verificare la sussistenza di una reiterazione abusiva dei rapporti a termine e, se accertata, applicare il regime agevolato di prova e la liquidazione dell'indennità forfettaria (nei limiti normativamente previsti), anche se i singoli contratti risultino formali nulli

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