Cassazione Civile, Sentenza n. 2833/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La CCIAA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva confermato la decisione di primo grado dichiarando nulli due recesso/licenziamenti (recesso in prova del 9 gennaio 2018 e licenziamento per giusta causa del 1° marzo 2018) e aveva ordinato la reintegra e il risarcimento. I motivi di censura erano in sintesi: (i) violazione dell'art. 6 l. n. 604/1966 per presunta decadenza dell'impugnazione del licenziamento (contestando il termine computato dalla Corte d'Appello); (ii) errata valutazione dell'assegnazione delle mansioni e della legittimità del recesso in prova (richiamo ad art. 2096 c.c. e art. 19 d.lgs. n.165/2001); (iii) errata interpretazione del bando di concorso (requisito dei 5 anni di servizio effettivo); (iv) vizio nella valutazione probatoria e mancato esame di fatti decisivi, sostenendo che sussistesse la giusta causa per il licenziamento; (v) violazioni di disposizioni del CCNL, del d.lgs. n.165/2001, del DPR n.445/2000 e del regolamento camerale relative alle incompatibilità e alle dichiarazioni rese dal lavoratore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla CCIAA. Ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze svolte, confermando le valutazioni di merito della Corte d'Appello: (i) il termine di impugnazione è decorso dalla lettera del 19 febbraio 2018 perché la lettera del 26 gennaio 2018 non era idonea a costituire impugnativa (mancanza di sottoscrizione e di prova di mandato specifico ai legali); (ii) dal contratto e dal bando risultava che al lavoratore erano state negozialmente attribuite funzioni di dirigente di Area e dunque l'omessa concreta assegnazione delle mansioni previste ha reso impossibile l'espletamento della prova; (iii) la Corte territoriale aveva correttamente interpretato il requisito del bando ("servizio effettivo" non necessariamente coincidente con servizio di ruolo) e non aveva errato nel processo valutativo; (iv) non risultavano elementi sufficienti per ritenere provata la falsità delle dichiarazioni censurate e, anzi, emersero gravi, precisi e concordanti indizi di finalità ritorsiva del recesso; (v) la Corte ha quindi confermato la nullità dei licenziamenti, la reintegra e il risarcimento (indennità commisurata all'ultima retribuzione per il periodo tra licenziamento e reintegra, non superiore a 24 mensilità, interessi e contributi). La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio (liquidate in euro 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, più spese generali al 15% e accessori di legge).
Norme richiamate
legge n. 604 del 1966, art. 6
L'impugnativa del recesso deve provenire dal lavoratore, da sindacato o da terzo munito di procura scritta; la Corte ha ritenuto che la lettera del 26 gennaio 2018 non fosse idonea quale impugnativa perché priva di sottoscrizione e di prova di conferimento del mandato, per cui il termine decadenziale è stato fatto decorrere dalla lettera del 19 febbraio 2018
codice civile, art. 2096
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la discrezionalità datoriale nella valutazione della prova; la Corte ha ricordato che l'amministrazione ha margini discrezionali ma il recesso in prova deve essere motivato in modo verificabile e coerente con la finalità dell'esperimento, con l'onere a carico del lavoratore di dimostrare finalità discriminatorie o illecite
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 19
Riferimento normativo richiamato nella controversia sul regime del lavoro pubblico privatizzato e sulle attribuzioni dirigenziali; non ha impedito al giudice di merito di verificare l'adeguatezza della prova e la necessità dell'effettivo conferimento dell'incarico dirigenziale
legge n. 580 del 1993, art. 1, comma 1
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura […], sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale […]
La Corte evidenzia che le Camere sono enti pubblici con autonomia funzionale, confermando la natura pubblicistica dell'ente datore di lavoro e la possibilità di applicare le regole del lavoro pubblico privatizzato
codice penale, art. 483
Norma relativa al reato di falso nelle attestazioni; la Corte ha rilevato l'autonomia tra giudizio penale e giudizio disciplinare e richiamato l'assoluzione in sede penale come elemento valutabile, ma ha svolto autonoma valutazione nel giudizio civile constatando l'insussistenza della prova della falsità
codice civile, artt. 1362 e 1363
Principi sull'interpretazione del contratto: la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione delle clausole contrattuali fatta dal giudice di merito e ha richiamato la limitata sindacabilità in Cassazione delle valutazioni ermeneutiche e fattuali del giudice di merito
codice civile, art. 1345
Principio secondo cui il motivo illecito (ritorsivo) deve essere l'unica effettiva ragione del recesso per farne dichiarare la nullità; la Corte territoriale ha accertato che il motivo illecito fosse esclusivo e determinante
bando di concorso (art. 2, lett. e)
esperienza di servizio effettivo presso pubbliche amministrazioni di almeno 5 anni in una posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea oppure esperienza professionale di almeno 5 anni in strutture private con la qualifica di dirigente
La Corte d'Appello ha interpretato 'servizio effettivo' come non necessariamente coincidente con servizio di ruolo; pertanto la formulazione del bando non imponeva che il servizio fosse necessariamente servizio di ruolo e le dichiarazioni del candidato non risultavano automaticamente false
d.lgs. n. 39 del 2013, art. 20
Richiamato in relazione alle cause di inconferibilità e incompatibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi concreti per affermare l'esistenza di cause tali da rendere mendaci le dichiarazioni del lavoratore e che la mancata rimozione di incompatibilità avrebbe configurato non una falsa attestazione ma un inadempimento da regolarizzare
Costituzione, art. 97
Richiamato dalle parti in relazione al principio di buon andamento dell'amministrazione; la Corte non ha ritenuto che il richiamo inattaccasse le valutazioni di merito compiute sulla legittimità del recesso
DPR n. 445 del 2000, art. 75
Norma sulla efficacia probatoria delle dichiarazioni sostitutive; la Corte ha valutato la rilevanza delle attestazioni ma ha ritenuto insufficiente la prova della loro falsità ai fini della giusta causa di licenziamento
Massime di principio
- Termini di impugnazione del recesso: l'impugnativa deve essere espressa da chi è legittimato (lavoratore, sindacato o terzo con procura scritta); documenti non sottoscritti o privi di prova di mandato non sono automaticamente idonei a interrompere i termini decadenziali
- Onere probatorio e discrezionalità datoriale: nei rapporti pubblico-privatizzati il datore ha margini discrezionali nella valutazione della prova, ma il recesso deve essere motivato e la motivazione è sindacabile in giudizio quanto alla coerenza con la finalità del periodo di prova e alla effettiva possibilità per il lavoratore di essere valutato
- Interpretazione contrattuale e sindacabilità in Cassazione: l'interpretazione del contratto e la valutazione delle prove sono accertamenti di merito riservati ai giudici del merito e sindacabili in Cassazione solo per vizio motivazionale o violazione dei canoni ermeneutici espressi dalla legge
- Falsità delle dichiarazioni e autonomia tra giurisdizioni: l'esito di un giudizio penale (assoluzione o condanna) non vincola automaticamente il giudice civile/disciplinare; quest'ultimo può svolgere autonoma valutazione dei fatti e della veridicità delle attestazioni
- Motivo illecito e nullità del licenziamento: per ottenere la declaratoria di nullità del licenziamento per motivo illecito/ritorsivo, è necessario che il motivo illecito sia esclusivo e determinante del recesso; la mera presenza di un motivo formale lecita non esclude la nullità se risulta insussistente
- Requisiti di bando e significato delle espressioni: termini come 'servizio effettivo' in un bando devono essere interpretati secondo il contesto e non sempre identificano un unico significato (es. servizio di ruolo); un'interpretazione plausibile del giudice di merito prevale in assenza di manifesta illogicità
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