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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04064/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntisti)

La controversia

I ricorrenti avevano inizialmente domandato la dichiarazione di inesistenza dei rapporti bancari e la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate per interessi usurari e spese di conto. In appello, la Corte territoriale aveva rigettato le loro doglianze rilevando che non avevano prodotto i contratti bancari contestati, ma solo alcuni estratti conto e una perizia di parte; aveva inoltre osservato che le contestazioni sulle pattuizioni contrattuali e sul superamento del tasso soglia non potevano essere esaminate senza i contratti e che i ricorrenti avrebbero dovuto richiedere preventivamente la documentazione ex art. 119 TUB. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la banca non aveva consegnato la documentazione nonostante richiesta formale, ingiunzione e istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., mai accolta. La questione centrale riguardava quindi il diritto del cliente e del fideiussore di ottenere dalla banca la documentazione contrattuale e la correttezza del rigetto della domanda per mancata produzione dei contratti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il potere di richiedere alla banca la documentazione relativa al rapporto di conto corrente può essere esercitato anche in corso di causa e con qualunque mezzo idoneo, ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB; ha inoltre precisato che il correntista ha sempre diritto di ottenere il rendiconto anche in sede giudiziaria e che lo stesso diritto spetta al fideiussore, in quanto cliente in senso lato per effetto dell’accessorietà della garanzia rispetto al rapporto bancario principale. La decisione d’appello è stata cassata perché non conforme a tali principi, avendo erroneamente ritenuto che la richiesta ex art. 119 TUB dovesse essere formulata prima del giudizio e che tale omissione giustificasse il diniego dell’esibizione documentale. La causa è stata rinviata alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    viene invocato per denunciare l’erronea ripartizione dell’onere della prova in relazione alla mancata disponibilità dei contratti bancari; la Corte accoglie la censura sul punto di diritto sostanziale-processuale connesso alla prova documentale del rapporto.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)

    attribuisce al cliente il diritto di ottenere dalla banca la documentazione relativa al rapporto anche in corso di causa e tramite qualunque mezzo idoneo; il diritto spetta anche al fideiussore in quanto cliente in senso lato.

  • art. 210 c.p.c.

    l’istanza di esibizione documentale non può essere letta come sostitutiva o limitativa del diritto del cliente ex art. 119 TUB; non può trasformarsi in un onere penalizzante per chi chieda la documentazione.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    la richiesta ex art. 119 TUB era stata già allegata nella seconda memoria del giudizio di primo grado, quindi non può dirsi proposta tardivamente.

  • art. 117, comma 1, TUB

    viene richiamato nella motivazione del giudice di merito, ma la Cassazione non ne condivide l’uso per restringere l’operatività della richiesta documentale.

Massime di principio

  • Il correntista ha diritto di ottenere dalla banca la documentazione del rapporto di conto corrente anche in corso di causa, senza che la richiesta debba necessariamente essere formulata prima dell’instaurazione del giudizio.
  • Il diritto di accesso alla documentazione bancaria ex art. 119 TUB spetta anche al fideiussore, quando la garanzia sia accessoria a un rapporto di conto corrente, poiché egli è assimilabile, in senso lato, a un cliente della banca.
  • La mancata disponibilità del contratto bancario non può essere automaticamente posta a carico del cliente quando questi abbia attivato i rimedi per ottenerlo; il giudice non può negare tutela documentale trasformando un istituto di protezione in un onere penalizzante.
  • Quando le contestazioni investono pattuizioni contrattuali e costi che incidono sul tasso applicato, la loro verifica richiede l’esame del contratto e della documentazione del rapporto; in assenza di tali documenti, il giudizio di merito deve confrontarsi con il diritto del cliente all’acquisizione degli stessi.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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