Cassazione Civile, Ordinanza n. 22975/2026 del 09/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da lavori di ristrutturazione e completamento edilizio eseguiti su un immobile di proprietà dei convenuti, in prosecuzione di lavori già avviati da altra impresa. L'impresa esecutrice ha chiesto il pagamento del saldo del corrispettivo, deducendo l'esistenza di un rapporto negoziale diretto con i proprietari e l'esecuzione di opere per un importo complessivo superiore all'acconto ricevuto. I committenti hanno contestato di aver contratto direttamente con l'impresa attrice, sostenendo che l'eventuale prosecuzione dei lavori fosse un rapporto interno tra imprese; hanno inoltre eccepito di aver già pagato somme superiori al valore reale delle opere e hanno proposto domanda riconvenzionale di restituzione e risarcimento per vizi. In appello hanno insistito sull'inammissibilità del gravame, sulla mancanza di prova del credito, sull'erroneità della CTU e sulla disciplina dei vizi. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello, per asserita adesione acritica alla decisione di primo grado; 2) violazione degli artt. 1655 ss., 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 214 c.p.c., per avere ritenuto provato il contratto di appalto diretto e il corrispettivo in assenza di preventivo sottoscritto e di prova dell'accettazione del prezzo; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla mancata verifica di varie lavorazioni e alla prova documentale di materiali e costi; 4) omesso esame delle censure alla consulenza tecnica d'ufficio e della richiesta di rinnovazione, con recepimento acritico delle conclusioni del CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello non era apparente: la Corte territoriale aveva esposto i motivi di gravame e aveva dato conto, in modo intellegibile, delle ragioni della conferma. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sotto le spoglie della violazione di legge; la sentenza impugnata non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva valutato le risultanze documentali e istruttorie. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, sia per la regola della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., sia perché le doglianze miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e delle conclusioni della CTU, non un omesso esame di fatti storici decisivi. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e le ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la motivazione è censurabile in cassazione solo se meramente apparente, ossia priva della concreta intellegibilità del ragionamento decisorio.
l'appello è ammissibile se le censure sono specifiche; nel caso concreto la Corte territoriale ha ritenuto sufficientemente specifici i motivi di gravame.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge non consente di riesaminare l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la motivazione apparente integra un vizio rilevante come nullità della sentenza solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma, il sindacato di legittimità è ridotto al minimo costituzionale e non consente di censurare il mero difetto di sufficienza della motivazione.
richiamato per contestare la qualificazione del rapporto come appalto diretto; la Corte ha escluso che vi fosse un errore di sussunzione.
richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha escluso un'inversione dell'onere probatorio.
richiamato in tema di presunzioni; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro l'accertamento di fatto.
richiamato in relazione alla contestazione dei documenti; la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti.
in presenza di doppia conforme, il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
richiamato per la definizione anticipata del ricorso.
la reiezione del ricorso ha comportato la condanna al pagamento di somme ulteriori a titolo di responsabilità aggravata e in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d'appello è viziata solo quando sia meramente apparente, cioè quando non consenta di ricostruire il percorso argomentativo seguito dal giudice; è invece sufficiente una motivazione sintetica purché dia conto, anche per relationem, delle ragioni della decisione e dei motivi di gravame.
- Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito: se la critica investe la ricostruzione delle circostanze concrete o la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile in cassazione.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o delle conclusioni del consulente tecnico.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che voglia dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Quando la censura riguarda il credito derivante da un contratto d'appalto, la verifica della sussistenza del rapporto, dell'esecuzione delle opere e della loro quantificazione è tipicamente questione di merito, non sindacabile in cassazione se la sentenza impugnata ha dato conto in modo coerente degli elementi valorizzati dal giudice territoriale.
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