Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06422/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito nella parte relativa all'affermazione di responsabilità. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per i reati di furto, uso indebito di carte di credito e violenza o minaccia a pubblico ufficiale. I due motivi di ricorso contestavano la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità: il primo mirava a negare la responsabilità per i capi A) e B), il secondo riguardava il reato di cui al capo C) (indicato erroneamente come capo B nella rubrica del ricorso). La Corte di cassazione rileva che si tratta di doglianze di merito, che ripropongono questioni già dedotte in appello e già respinte, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata; inoltre, le censure sono ritenute generiche e comunque manifestamente infondate rispetto alla motivazione sulla prova diretta dell'indebito utilizzo delle carte di credito, sul compendio probatorio relativo al furto e sulla ricostruzione fattuale del reato di cui al capo C.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello, in relazione al furto.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato come aggravante del furto contestato nel procedimento.

  • art. 493-ter c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice relativa all'indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento.

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice relativa alla resistenza o violenza/minaccia a pubblico ufficiale, contestata nel capo C.

  • art. 591 c.p.p.

    La Corte applica la sanzione dell'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e per la riproposizione di censure di merito non consentite in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel dispositivo per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze di merito già esaminate e disattese dal giudice d'appello, se non accompagnate da una critica specifica e argomentata della motivazione impugnata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve possedere specificità intrinseca ed estrinseca: non basta contestare in astratto l'affermazione di responsabilità, ma occorre confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • È inammissibile il ricorso che, a fronte di una motivazione ritenuta esaustiva e supportata da prova diretta o da un compendio probatorio coerente, si limiti a opporre una diversa lettura del fatto senza evidenziare reali vizi logici o giuridici.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.