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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14394/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato, tramite difensore, ha impugnato l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di rapina aggravata, porto e detenzione di arma da fuoco e lesioni. Il ricorso articolava due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 273 c.p.p., art. 111 Cost., art. 577 c.p.) contestando la presunta insufficiente considerazione delle argomentazioni difensive e l'attendibilità delle dichiarazioni etero-accusatorie di Giuseppe Ciotola; (2) violazione di legge (artt. 274, 275, 275-bis, 125 c.p.p.) e censura sulla valutazione delle esigenze cautelari e sulla inidoneità delle misure alternative al carcere, invocando principi di proporzionalità e adeguatezza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha ritenuto che il giudice di legittimità, nel controllo sulle misure cautelari, possa verificare solo l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione e non riesaminare i fatti sostanziali o rivalutare le stesse risultanze probatorie già valutate dal giudice di merito. Nel caso concreto il tribunale del riesame aveva motivato la conferma della custodia richiamando molteplici elementi probatori (videoregistrazioni, tracciamento dello scooter, intercettazioni, riconoscimento tramite tatuaggi, rinvenimento di arma e droga, perizia balistica) e aveva valutato le dichiarazioni etero-accusatorie come riscontrate. Sull'aspetto delle esigenze cautelari il tribunale ha valorizzato la pregnanza degli indici di pericolosità dell'Equabile (precedenti, uso di armi, spregiudicatezza), ritenendo proporzionata la misura carceraria. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, disponendo gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di riferimento sulla motivazione degli atti; contestazione relativa alla corretta applicazione dei criteri di motivazione del provvedimento cautelare.

  • art. 111 Cost.

    Invocata dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio; la Corte non ha ritenuto detta invocazione idonea a travolgere la motivazione di merito priva di vizi specifici.

  • art. 577 cod. pen.

    Norma sostanziale collegata al reato di rapina aggravata, richiamata nel quadro dei fatti contestati all'imputato.

  • artt. 274, 275, 275-bis, 125 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione ai criteri per la valutazione del pericolo di reiterazione e all'idoneità delle misure alternative; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non specificamente fondate su errori di diritto o di logica nella motivazione del tribunale.

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiesto come criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha rilevato la mancata specificità delle censure, con conseguente inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato in merito ai motivi di annullamento in materia di misure cautelari e all'onere di specificità delle censure; la mancanza di specificità ha portato all'inammissibilità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria indicati dalla Corte al termine del provvedimento.

  • Giurisprudenza: sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli)

    Richiamata come principio consolidato secondo il quale il controllo di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica della coerenza logico-giuridica della motivazione e non all'apprezzamento di merito delle prove già valutate dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti sui provvedimenti cautelari è ammissibile solo se le censure sono specifiche e concernono vizi di motivazione formale o illegittimità giuridiche, non la semplice prospettazione di una diversa valutazione delle prove.
  • Il giudice di legittimità, nel riesame delle misure personali, verifica l'adeguatezza delle ragioni espresse dal giudice di merito secondo i canoni della logica e del diritto, ma non può riconsiderare autonomamente la valutazione delle risultanze probatorie.
  • Per ottenere il riesame favorevole della custodia cautelare è necessario dimostrare errori logico-giuridici specifici nella motivazione delle esigenze cautelari (es. impossibilità di desumere il pericolo di reiterazione dai fatti indicati), non limitarsi ad affermazioni generiche di proporzionalità.
  • Elementi probatori concreti e concordanti (videoregistrazioni, tracciamenti, intercettazioni, riscontri balistici, rinvenimento di armi/merce) rafforzano la posizione del giudice di merito nel confermare la misura cautelare; contestazioni basate solo su dichiarazioni alternative o sul dubbio dell'attendibilità possono non essere sufficienti se il tribunale ha indicato specifici riscontri.
  • Le censure difensive devono confrontarsi punto per punto con le ragioni effettivamente addotte dal giudice di merito: argomentazioni generiche sui principi di diritto senza un collegamento diretto ai fatti concreti della motivazione rischiano l'inammissibilità.

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