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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14777/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso della maggiore IRAP versata per il 2008, sostenendo che la plusvalenza realizzata con la dismissione del proprio stabilimento produttivo non dovesse concorrere alla base imponibile perché l'operazione, pur attuata tramite cessione frazionata di fabbricato, area e beni strumentali, sarebbe stata sostanzialmente assimilabile a una cessione d'azienda e dunque a un'operazione straordinaria. Il diniego amministrativo era stato inizialmente annullato dal giudice di primo grado, ma in appello la decisione era stata riformata sulla base dell'orientamento dell'Amministrazione finanziaria che considera imponibili le plusvalenze da cessione di beni strumentali, salvo quelle derivanti da cessione d'azienda. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, e 5, commi 1, 3 e 5, del d.lgs. n. 446/1997, censurando la mancata qualificazione dell'operazione come straordinaria e la conseguente tassazione della plusvalenza ai fini IRAP.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva assoggettato a IRAP la plusvalenza derivante dalla dismissione frazionata di tutti i beni strumentali dell'impresa, evidenziando che la base imponibile IRAP comprende le plusvalenze e minusvalenze relative ai beni strumentali quando non derivino da trasferimento d'azienda. Nel caso concreto, l'alienazione frazionata di fabbricato, area e beni strumentali, pur determinando la cessazione dell'attività produttiva, non è stata considerata cessione d'azienda, perché mancava il trasferimento unitario di un'entità economica organizzata idonea a conservare identità e continuità dell'attività. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 446/1997

    invocato dalla ricorrente per sostenere che l'operazione fosse straordinaria e quindi non rilevante ai fini IRAP; la Corte nega che nel caso concreto ricorrano i presupposti per escludere l'imponibilità della plusvalenza.

  • art. 5, commi 1, 3 e 5, d.lgs. n. 446/1997

    la norma sulla determinazione della base imponibile IRAP non impedisce di includere le plusvalenze da cessione di beni strumentali se non derivanti da cessione d'azienda.

  • art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446/1997

    la base imponibile IRAP comprende le minusvalenze e plusvalenze relative ai beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini IRAP, le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali concorrono alla base imponibile quando non siano riconducibili a un trasferimento d'azienda.
  • La cessione d'azienda richiede il trasferimento unitario di un'entità economica organizzata, tale da conservare identità e continuità dell'attività; la mera dismissione, anche totale, di beni strumentali in forma frazionata non basta a integrare tale fattispecie.
  • Nella qualificazione dell'operazione ai fini tributari non è decisivo l'effetto economico finale visto ex post dal lato del soggetto alienante, ma contano le concrete modalità di attuazione dell'operazione e la struttura giuridico-funzionale del trasferimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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