Cassazione Civile, Ordinanza n. 14777/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso della maggiore IRAP versata per il 2008, sostenendo che la plusvalenza realizzata con la dismissione del proprio stabilimento produttivo non dovesse concorrere alla base imponibile perché l'operazione, pur attuata tramite cessione frazionata di fabbricato, area e beni strumentali, sarebbe stata sostanzialmente assimilabile a una cessione d'azienda e dunque a un'operazione straordinaria. Il diniego amministrativo era stato inizialmente annullato dal giudice di primo grado, ma in appello la decisione era stata riformata sulla base dell'orientamento dell'Amministrazione finanziaria che considera imponibili le plusvalenze da cessione di beni strumentali, salvo quelle derivanti da cessione d'azienda. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, e 5, commi 1, 3 e 5, del d.lgs. n. 446/1997, censurando la mancata qualificazione dell'operazione come straordinaria e la conseguente tassazione della plusvalenza ai fini IRAP.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva assoggettato a IRAP la plusvalenza derivante dalla dismissione frazionata di tutti i beni strumentali dell'impresa, evidenziando che la base imponibile IRAP comprende le plusvalenze e minusvalenze relative ai beni strumentali quando non derivino da trasferimento d'azienda. Nel caso concreto, l'alienazione frazionata di fabbricato, area e beni strumentali, pur determinando la cessazione dell'attività produttiva, non è stata considerata cessione d'azienda, perché mancava il trasferimento unitario di un'entità economica organizzata idonea a conservare identità e continuità dell'attività. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
invocato dalla ricorrente per sostenere che l'operazione fosse straordinaria e quindi non rilevante ai fini IRAP; la Corte nega che nel caso concreto ricorrano i presupposti per escludere l'imponibilità della plusvalenza.
art. 5, commi 1, 3 e 5, d.lgs. n. 446/1997
la norma sulla determinazione della base imponibile IRAP non impedisce di includere le plusvalenze da cessione di beni strumentali se non derivanti da cessione d'azienda.
art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446/1997
la base imponibile IRAP comprende le minusvalenze e plusvalenze relative ai beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini IRAP, le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali concorrono alla base imponibile quando non siano riconducibili a un trasferimento d'azienda.
- La cessione d'azienda richiede il trasferimento unitario di un'entità economica organizzata, tale da conservare identità e continuità dell'attività; la mera dismissione, anche totale, di beni strumentali in forma frazionata non basta a integrare tale fattispecie.
- Nella qualificazione dell'operazione ai fini tributari non è decisivo l'effetto economico finale visto ex post dal lato del soggetto alienante, ma contano le concrete modalità di attuazione dell'operazione e la struttura giuridico-funzionale del trasferimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14688/2023 del 26/05/2023
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14690/2023 del 26/05/2023
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14694/2023 del 26/05/2023
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14696/2023 del 26/05/2023
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14701/2023 del 26/05/2023
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14702/2023 del 26/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →